Addio allo “stato di alterazione psicofisica”, condizione finora richiesta per la sussistenza del reato: articolo 187 del nuovo Codice della Strada dal 14 dicembre 2024 (Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti). Basterà il solo esito positivo degli accertamenti relativi all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a integrare l’ipotesi di reato. Questa è la prima novità per la droga al volante. Insomma, sarà sufficiente che siano rinvenute tracce dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, senza che sia necessario l’accertamento di uno stato di alterazione correlato all’assunzione di tali sostanze.
È la legge 25 novembre 2024, numero 177. La legge in oggetto entra in vigore il 14 dicembre 2024, salvo per alcuni aspetti legati all’emanazione delle necessarie norme attuative.
Seconda novità: accertamento
Cambia la procedura di accertamento dell’assunzione di sostanze. In sede di controllo stradale, l’esecuzione del prelievo di materiale organico da sottoporre a successivo esame tossicologico di laboratorio non sarà più assegnata a personale sanitario, come previsto finora, ma agli stessi organi di polizia stradale. Il campionamento sarà costituito esclusivamente da “fluido del cavo orale” e non più da mucosa. L’esecuzione della nuova procedura, tuttavia, troverà applicazione solo successivamente all’adozione di apposite direttive ministeriali. Il campione di fluido del cavo orale non darà nell’immediatezza la prova dell’assunzione ai fini dell’accertamento del reato: al massimo, ok al ritiro cautelare della patente in attesa dei risultati e a disporre il divieto di guidare il veicolo. Sarà necessario inviare il campione al laboratorio di tossicologia forense secondo le indicazioni che verranno fornite.
Terza novità: nell’immediatezza del controllo
Nell’immediatezza del controllo, nei casi in cui la verifica preliminare abbia dato esito positivo, ma non siano ancora disponibili le certificazioni tossicologiche di laboratorio, indipendentemente dallo stato psicofisico del conducente, l’organo procedente potrà ritirare la patente di guida, (come già previsto) e impedire subito al conducente di continuare a guidare il veicolo. La stessa disposizione prevede le modalità di affidamento del veicolo e l’attribuzione al conducente degli eventuali oneri di recupero e custodia.
Che fine fa l’auto?
Il conducente potrà avvalersi di persona idonea alla guida a cui affidare il veicolo, a patto che questa sia presente o che comunque possa prendere prontamente in consegna. Oppure il mezzo sarà fatto trasportare a sua spese nel luogo indicato dall’interessato. O – nel caso in cui l’interessato non fornisca indicazioni del luogo dove trasportarlo – presso la più vicina autorimessa disponibile e affidato alla stessa con le normali garanzie di custodia. Le eventuali spese? A carico del conducente sottoposto al controllo.
Quarta novità: altri accertamenti
Se il primo esame ha dato esito positivo, ma per qualsiasi motivo non sia possibile procedere agli ulteriori accertamenti necessari a integrare il reato, l’organo procedente avrà la facoltà di impedire immediatamente continuare a condurre il veicolo. In questi casi il Prefetto, a seguito di comunicazione da parte dello stesso organo, disporrà i provvedimenti amministrativi previsti nelle stesse disposizioni.
Quinta novità: senza patente
Quando si tratta di conducenti non titolari di patente, dovrà essere inviata una informativa alla Prefettura per i provvedimenti del caso: divieto di conseguire la patente. Poi c’è l’ipotesi in cui il guidatore sia titolare di autorizzazione a esercitarsi (Foglio Rosa), ricorrendo la quale occorre ricordare che le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente previste dall’articolo 187 si applicano anche all’autorizzazione all’esercitazione: scatta il ritiro. L’interessato non potrà conseguire una nuova autorizzazione a esercitarsi fino al compimento del 24esimo anno.
Omicidio stradale
Invece, per l’omicidio stradale, permane la necessità della sussistenza della condizione di alterazione psicofisica. In questi casi, quindi, sotto il profilo operativo, non sarà ancora sufficiente l’accertamento dell’assunzione di sostanze, ma dovrà essere accertata anche l’eventuale attualità di tale assunzione. Non sussiste la predetta aggravante, ma solo il reato, se il conducente che ha provocato il sinistro è stato trovato positivo, però non in stato di alterazione.
I verbali
Chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, e l’arresto da sei mesi a un anno. In più, c’è la sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La licenza è sempre revocata, quando il reato in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Se il conducente dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e la patente di guida è sempre revocata.