Molto spesso ci si chiede se è possibile dedurre dalle tasse tutte quelle spese che riguardano la manutenzione o la riparazione degli automezzi. L’argomento interessa in particolare i possessori di partita Iva. A tal proposito, a partire dall’anno 2013 è stato modificato il DL relativo al trattamento fiscale di questa tipologia di spese. Tale trattamento, ai fini Ires, Irap e Iva, riguarda le imprese, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi e chiarisce a quanto ammonta la percentuale che è possibile dedurre e detrarre dalle tasse.
Le spese per la manutenzione degli automezzi, siano essi ad uso aziendale o privato, sono cospicue e di diverso tipo. Distinguiamo le spese ordinarie da quelle straordinarie. Le prime si riferiscono a manutenzioni o riparazioni frequenti, quindi la pulizia, la sostituzione di parti deteriorate, la verniciatura o una eventuale riparazione.
Lo scopo è quello di mantenere i mezzi in buono stato e funzionanti e vengono sostenute dall’impresa al fine di mantenere efficienti i mezzi e a garantirne vita utile, oltre alla originaria capacità e produttività.
Le spese straordinarie, invece, sono interventi che producono un significativo aumento della produttività o della vita utile prevista del cespite. Si tratta, pertanto, di ampliamenti, modifiche sostanziali, sostituzioni o eventuali miglioramenti. Questi costi, inoltre, sono capitalizzabili, cioè incrementano il valore del bene.
A partire dal 2012, con il decreto di legge n. 16 del 2012, è stata modificata la disciplina riguardante la deducibilità di tali spese: esse, infatti, sono deducibili con il limite del 5%. L’importo che eccede sarà deducibile attraverso delle quote costanti nei seguenti 5 periodi di imposta. Rientrano in questa categoria le spese di ammodernamento, manutenzione, trasformazione e riparazione.
Per il calcolo del plafond di deducibilità, però, non si tiene conto dei beni acquistati o ceduti nel corso dell’anno. Al contrario, sono completamente deducibili le spese periodiche dovute a terzi per i contratti di manutenzione periodica di alcuni beni, quali computer o fotocopiatrici.
Non sono soggetti ad alcun limite di deducibilità, invece, le spese che riguardano la manutenzione ordinaria dei beni di interesse storico e culturale e i beni di terzi.
Nello specifico, i mezzi strumentali sono deducibili al 100%.
Le spese per le auto aziendali, invece, erano deducibili nei limiti del 40% fino al 2012. Tuttavia, a partire dal 2013, la percentuale è scesa sino al 20%. Ai fini della deduzione Ires, le autovetture devono essere utilizzate esclusivamente come beni propri dell’impresa, oppure adibite ad uso pubblico.
Le auto aziendali utilizzate promiscuamente, invece, sono quei mezzi utilizzati solo parzialmente per fini aziendali. Ai fini Ires, la deduzione è scesa al 20% a partire dal 2013.
Anche le spese per le auto di agenti e rappresentanti non superano il 20% di deducibilità. Per questa categoria, in particolare, si è deciso di non diminuire tale percentuale, evitando così di generare un ulteriore elemento di crisi che si andrebbe ad aggiungere a quella economica e finanziaria degli ultimi tempi. Infine, le auto assegnate ai dipendenti hanno subito una variazione nel limite a partire dal 2013: esso, infatti, è sceso al 70%, contro il 90% del 2012.
E’ importante precisare che tali spese di manutenzione saranno deducibili sia con riferimento ai veicoli di proprietà, che a quelli a noleggio.
Oltre alle spese di manutenzione già citate, rientrano nel conteggio dei costi deducibili:
- il canone di leasing finanziario
- quello di locazione operativa
- spese per carburanti
- benzina e lubrificanti in genere
- le polizze assicurative
- la tassa di proprietà
- le spese per il parcheggio o la custodia del mezzo
- i pedaggi autostradali
La detrazione dell’Iva sulle auto richiede un approfondimento a parte.
E’ necessario, infatti, fare una distinzione in base alla strumentalità dell’automezzo; pertanto, vi è una differenza tra i veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo, con addebito dell’Iva in fattura, e quelli che sono oggetto dell’attività dell’impresa. In questo caso, la detrazione dell’Iva verrà concessa al 100%.