Risarcimento danni da sinistro auto, come fare tra danni alle persone o alle cose

giacomo mazzarella
Incidente stradale

 

Può sembrare una cosa facile ed ovvia quella che porta al risarcimento del danno a seguito di incidente stradale ma così non è. Tutte le auto che circolano, per farlo a norma, devono essere assicurate con la polizza sulla responsabilità civile verso terzi. Ma nel momento in cui si materializza un sinistro stradale, occorre sapere come comportarsi, anche perché bisogna fare i conti con le denunce di sinistro, le richieste di risarcimento danni, le eventuali testimonianze, le udienze di fronte al giudice e le visite dei periti. Materia complessa quindi e bisognosa di approfondimenti.

A chi bisogna rivolgersi nel momento in cui si è coinvolti in un incidente auto

Dopo un incidente in auto si possono manifestare danni alle cose piuttosto che alle persone. Può essere un incidente che ha visto la compilazione del CID (o modulo CAI, ovvero Constatazione Amichevole di Incidente) o senza, o ancora, un sinistro che rientra nel risarcimento diretto o no. Molte le variabili quindi. In linea generale, nel momento in cui si materializza l’evento dell’incidente, l’interessato deve provvedere a rendere edotta la propria compagnia di assicurazione. L’interessato deve provvedere a presentare denuncia al proprio assicuratore, e se presente e compilato, deve allegare il modulo CAI.

 

Danni a cose o a persone, cambia molto

Incidente stradale

Con la denuncia del sinistro se i danni sono solo alle auto, la procedura è semplice, perché si quantificano i danni, si confermano le responsabilità del sinistro e si provvede al risarcimento. Nei casi più semplici, con il vecchio modello CID compilato da entrambe le controparti, in cui la responsabilità dell’uno piuttosto che dell’altro è conclamata ed evidente, ed senza dubbio alcuno, l’operazione si risolve con la perizia che stabilisce l’entità dei danni. La propria compagnia paga i danni al suo cliente e poi si rivale, con le operazioni di conguaglio tra compagnie, su quella che assicurava il responsabile del sinistro.

La denuncia di sinistro, come fare?

Incidente stradale
Entro tre giorni dalla data del sinistro l’interessato al risarcimento deve produrre la richiesta alla propria compagnia. Parliamo della denuncia del sinistro. Una regola e le tempistiche che sono contemplate dal Codice Civile. Va detto però che spesso questi termini sono più lunghi perché così prevedono alcuni contratti assicurativi sottoscritti dai contraenti. Il termine dei 3 giorni comunque, se non arreca danno all’assicuratore, non comporta la perdita del diritto al risarcimento, ma solo un allungarsi dei termini. Bisogna inoltrare richiesta di risarcimento all’ufficio liquidazione sinistri della propria compagnia di assicurazione, con invio tramite Posta Elettronica Certificata o tramite posta ordinaria con raccomandata con  ricevuta di ritorno.

I danni all’auto e le perizie

Nella denuncia occorrerà indicare oltre alla dinamica del sinistro, la data e il luogo dove è avvenuto, le generalità delle due controparti e tutti i dati dei veicoli coinvolti, anche i danni subiti. Magari allegando il preventivo di spesa di un meccanico e carrozziere. Resta comunque sottinteso che a seguito di denuncia di sinistro, il risarcimento è collegato alla visita di un perito. In pratica la compagnia di assicurazione da incarico ad un perito di andare a verificare, se non è possibile farlo a distanza, i danni reali dell’auto, confrontandoli con quelli della denuncia. In genere la perizia viene fatta sul veicolo e di persona da parte dell’incaricato. Può accadere che per necessità, un danneggiato decida di riparare l’auto prima della perizia. In questo caso la perizia può essere fatta anche sulle foto che il danneggiato deve fare prima di riparare il veicolo.

I danni alle persone

La denuncia di sinistro può essere effettuata anche senza l’ausilio di un legale. Ma nel caso di danni anche alle persone, visto i recenti interventi normativi che hanno limitato le possibilità di ottenere risarcimenti per l microlesioni, la procedura è più complessa. Un soggetto che subisce danni alla sua persona, subisce innanzi tutto quello che può essere chiamato danno patrimoniale. Parliamo di spese farmaceutiche, per visite specialistiche e altri interventi di carattere medico e sanitario collegati ai danni da sinistro. In pratica, le spese che l’interessato deve sostenere e che non avrebbe sostenuto se non fosse accaduto il sinistro. E poi c’è il cosiddetto lucro cessante. Se l’interessato a seguito del sinistro non può lavorare, perché convalescente, perde denaro. E questo è il già citato lucro cessante. Infine, il danno biologico, ovvero le lesioni permanenti che minano il fisico o la mente del danneggiato. Infine, il danno morale, cioè il danno a livello psicologico che deriva dall’evento sinistroso.

La quantificazione dei danni lievi entro i 9 punti di invalidità

Per quantificare i danni materiali alle cose tutto semplice quindi. Per quello alle persone invece cambia tutto come abbiamo già visto. Ma se per il danno patrimoniale è assai semplice la quantificazione, non è così per danno biologico o danno morale. Gli scontrini della farmacia per l’acquisto dei farmaci o dei dispositivi utili al danno subito (si pensi al collare), oppure le dichiarazioni dei redditi a stabilire la perdita reddituale durante la convalescenza. Tutte cose assai semplici da dimostrare. Per le lesioni permanenti e all’integrità fisica del danneggiato invece, bisogna rifarsi alle tabelle del Tribunale di Milano, quelle sui punteggi di invalidità variabili in base anche all’età di chi ha subito i danni. Oggi per ottenere il risarcimento dei danni di lieve entità, non basta addurre al colpo di frusta. Infatti per danni che non vanno oltre i 9 punti delle tabelle prima citate, il risarcimento scatta a condizione che il danno sia “accertabile da una risonanza, da una visita specialistica o dal certificato del pronto soccorso.

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