Quando l’incidente stradale diventa penale?

M Magarini
Incidente stradale

Quando un incidente stradale diventa penale? Il sinistro può dare luogo a conseguenze di tipo civilistico, ma anche a provvedimenti più severi. La decisione finale competerà al giudice incaricato, ma il testo normativo italiano getta le basi essenziali, da riprendere per uno studio approfondito della materia.

Nel corso della presente guida andremo ad analizzare la questione, evitando di scendere in termini troppo tecnici, e, quindi, di difficile comprensione per un non laureato in giurisprudenza. Inizialmente, cercheremo di stabilire quali sono i punti che possono conferire la facoltà di interpellare il giudice penale. Sì tratta di un insieme di circostanze predefinito, limitato a certi casi.

Nel prosieguo, ci soffermeremo sull’iter: come vedremo, oltre alle Forze dell’Ordine, un ruolo essenziale lo esercita il pubblico ministero. Egli ha la responsabilità di esaminare il fatto incriminato e di disporre l’eventuale rinvio a giudizio.

Quando un incidente stradale diventa penale

Incidente stradale

I presupposti per cui un incidente stradale diventa penale sono circoscritti dalla normativa nazionale. L’evento deve essere dipeso da una violazione del codice stradale e aver provocato:

  • il decesso della parte lesa;
  • lesioni gravi o gravissime della parte lesa.

Per “lesioni gravi” si intendono danni seri:

  • la messa a repentaglio dell’incolumità dell’altro conducente;
  • il sensibile deterioramento di un senso o di un organo.

È da ritenersi tale se il pronto soccorso rilascia un certificato con prognosi di guarigione superiore ai 40 giorni.

Invece, l’espressione “lesioni gravissime” identifica un male dagli effetti irrevocabili o quasi, quali, ad esempio, l’amputazione di un arto, la perdita della vista o della capacità di deambulazione. Com’è ovvio che sia, non deve sussistere la volontà di arrecare danno alla controparte. In caso contrario, il responsabile è passibile di pene molto più aspre.

Alle medesime conseguenze possono andare incontro pure i guidatori che non hanno causato sinistri. Ciò avviene, per esempio, se durante la fermata a un posto di blocco si viene colti in stato di ebbrezza o sotto sostanze stupefacenti. Qualora l’alcoltest rilevi un tasso alcolemico di 0,8 g/l, il trasgressore rischia una contravvenzione o la reclusione in carcere.

Nelle battaglie di carattere penale occupano un ruolo cruciale delle figure pubbliche, espressamente previste dal normatore italiano. Prima di addentrarci nella questione, è comunque opportuno effettuare una distinzione tra:

  • il procedimento penale;
  • il processo penale.

Il procedimento si traduce nella semplice iscrizione della notizia sul registro del pubblico ministero. Il pm e la polizia giudiziaria vi raccolgono ogni indizio o elemento probatorio inerente al contenzioso. Proprio nel corso di questa fase il pm stabilisce se il materiale giustifica un processo.

La fase successiva, quella del processo penale, è principalmente caratterizzata dal dibattimento in aula di tribunale, davanti al giudice incaricato.

Il primo passo consiste nella denuncia o nella querela da parte di chi sente di aver subito un danno ingiusto, inoltrata all’organo preposto. Una volta acclarato che le accuse non siano completamente infondate, dà avvio alle indagini.

Di concerto con le Forze dell’Ordine specializzate in ambito, intraprende un processo di ricerca delle prove. Qualora il materiale in suo possesso dia dei riscontri concreti, allora provvederà a esercitare la c.d. azione penale. Durante le indagini preliminari è tassativamente proibito consultare gli atti, a meno di non aver ottenuto apposita autorizzazione.

Al completamento delle indagini preliminari, il pm ha facoltà di inviare domanda di:

  • archiviazione;
  • rinvio a giudizio.

Archiviazione

La conferma o meno dell’archiviazione compete al GIP (Giudice per le Indagini Preliminari). Se in disaccordo, costui potrà fissare un’udienza oppure obbligare il pm a formulare un’imputazione. La domanda di archiviazione può essere inoltrata per uno dei seguenti motivi:

  • il fatto non costituisce reato;
  • notizia infondata;
  • indagato estraneo;
  • autori non identificati;
  • impossibilità a procedere;
  • estinzione del reato (ad esempio la prescrizione o la morte dell’imputato).

Rinvio a giudizio

Con apposita istanza, il pm chiede al GIP di portare a processo penale l’indagato. All’udienza preliminare, organizzata presso la camera di consiglio, partecipano il pubblico ministero e l’avvocato difensore dell’imputato. Questo premesso che le parti chiamate in causa non abbiano preferito ricorrere a una soluzione alternativa. In tale sede, come evidenzia ProntoPro, le parti avverse sottoporranno all’attenzione del giudice le relative tesi.

Dopo aver prestato attenzione a entrambi, il giudice stabilirà se vi siano o meno gli estremi per andare a processo. L’udienza preliminare è uno step tassativo esclusivamente nelle circostanze più gravi. Per quelle meno si andrà direttamente a giudizio.

Nella discussione in aula sarà consentito sottoporre elementi probatori e servirsi di testimonianze. Il pronunciamento avverrà dopo aver interpellato il pubblico ministero, l’avvocato difensore e l’imputato stesso.

Al termine della sessione, il giudice avrà l’onere di esprimersi, emanando una sentenza di condanna o assoluzioni. La parte sconfitta ha occasione di avanzare ricorso fino al terzo grado, cioè fino alla Cassazione. Il verdetto della Corte Suprema non sarà impugnabile.

Non punibilità per tenuità del fatto

Incidente auto

Anche in caso di lesioni gravi, il responsabile del sinistro può essere assolto per tenuità del fatto (art. 131 bis del Codice della Strada). Ci riferiamo, in particolare, alle situazioni dove:

  • la prognosi sia di poco più di 40 giorni;
  • il comportamento sia inusuale, frutto di una lieve disattenzione, e magari da condizioni stradali non ottimali (ad esempio in presenza di scarsa visibilità).

Sebbene in assenza di provvedimenti di natura penale, la fedina del responsabile non è immacolata: il reato è, infatti, indicato nel casellario a disposizione degli enti giudiziari. Dunque, stando alla Cassazione, la situazione è peggiore rispetto alla prescrizione del reato e al ritiro della querela.

La non punibilità in chiave penale non esenta dal pagamento delle sanzioni accessorie amministrative per il danno cagionato a persone o cose. Le sanzioni saranno inflitte dal Prefetto.

Il risarcimento integrale del danno non permette, comunque, di passarla sempre liscia. Malgrado, a livello teorico, quasi tutti i reati possono ottenere il beneficio dell’arte. 131 bis del C.d.S., in realtà la Cassazione ha messo dei paletti per alcuni casi.

Ad esempio, non ne ha giovamento chi circola senza copertura assicurativa. Dietro alla interpretazione fornita c’è il fatto che i tempi per la liquidazione del danno vengono inevitabilmente allungati. A meno che la polizza Rc Auto non sia scaduta da meno di 15 giorni (se così fosse, ne risponderà l’impresa), la vittima dovrà rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Di solito, il beneficio dell’impunibilità per tenuità del fatto non viene concesso se il responsabile del danno era sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti. È, invece, rimessa all’opinione dell’autorità giudiziaria l’impunibilità o meno per omissione di soccorso. Il pronunciamento dipenderà da tre aspetti:

  • l’entità della lesione;
  • la condotta del trasgressore;
  • l’effettiva assistenza al ferito prestata da presenti sul posto.

Giunti a questo punto, sarà probabilmente chiaro quando un incidente stradale diventa penale. Alla base devono esserci lesioni gravi o gravissime, se non addirittura la morte della parte lesa. Tuttavia, l’art. 131 bis del Codice della Strada dispone l’impunibilità del trasgressore per tenuità del fatto, a determinate condizioni.

La fedina penale verrebbe “macchiata”, con il reato iscritto per dieci anni nel casellario giudiziario. Ma la persona dichiarata colpevole sarebbe unicamente tenuta a rispondere delle sanzioni amministrative accessorie. Perciò – lo ha enunciato la stessa Corte di Cassazione – la posizione dell’imputato è peggiore rispetto ai casi di prescrizione del reato e ritiro della querela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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