Quando il bollo auto va in prescrizione?

M Magarini
Bollo auto

Quando il bollo auto va in prescrizione? La tassa è un obbligo, che il proprietario di una qualsiasi vettura, deve versare nelle casse della Regione di residenza o dell’Agenzia delle Entrate. I meccanismi cambiano in base al territorio, tuttavia la corresponsione è un dovere a carico di chiunque possieda un veicolo, a meno di casi eccezionali.

Ad esempio, si può godere di esenzioni o forti agevolazioni in caso di possesso di macchine elettrificate o storiche. Per avere un quadro più dettagliato della situazione si rimanda alle fonti ufficiali di riferimento.

Il primo portale da consultare è certamente quello regionale, in grado di fornire le risposte a eventuali dubbi. Non provvedere al pagamento dell’imposta rischia di avere delle pesanti ripercussioni sul trasgressore. Difatti, le sanzioni sono piuttosto elevate nei confronti di chi evita di rispettare il testo in vigore.

Ciò a maggior ragione in caso di continuo rifiuto a saldare il debito nei confronti delle casse di competenza. Bisogna, infatti, ricordare che scattano i cosiddetti interessi di mora, destinati gradualmente a salire. Dunque, sarebbe il caso di riflettere a fondo sulla convenienza di infrangere le direttive degli organi responsabili. Ovviamente, la risposta non può che essere negativa e il perseguimento di una cattiva condotta creerà ulteriori complicazioni. Nello specifico, è possibile incorrere nel fermo amministrativo del mezzo in questione e nella cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico, più comunemente detto PRA.

D’altro canto, il bollo auto può andare in prescrizione. Gli organi competenti hanno, infatti, il preciso compito di attivarsi entro determinati limiti temporali, altrimenti perderanno il diritto di rivalsa sulla somma. Il fine del normatore è di scongiurare il continuo procrastinare di vecchie questioni in sospeso. Andiamo, quindi, a vedere qual è il limite massimo di tempo per inviare la cartella di pagamento e in che modo difendersi qualora non venga rispettato.

Cos’è la prescrizione

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La prescrizione è un istituto giudiziario regolato dall’art. 2934 del Codice civile e dai seguenti, in ambito sia civile sia penale. In sostanza, prevede che un certo procedimento smetta di essere attuabile una volta trascorso un termine congruo enunciato per legge. Laddove il titolare di certi diritti non li eserciti entro il suddetto periodo allora li perderà. In passato sono scoppiate delle polemiche inerenti alla proroga delle cartelle esattoriali rispetto ai termini oggi in vigore.

Alla fine, nessun progetto del genere è mai andato in porto, date le vibranti proteste sia dei cittadini sia delle associazioni di categoria. La troppa libertà concessa costituirebbe, ad avviso dei detrattori, una mancanza di rispetto nei confronti della comunità e creerebbe solo ulteriore confusione.

Per segnalare una trasgressione è necessario muoversi in un intervallo accettabile, pure allo scopo di mettere il presunto colpevole nella posizione di difendersi. Qualcosa che, com’è facile immaginare, risulta sempre più complicato lasciando passare il tempo, in quanto probabilmente le prove di innocenza risulteranno più difficili da recuperare.

Quando il bollo auto va in prescrizione

Il Decreto legge di riferimento è il n. 953 del 1982. Nell’articolo 5, così come rivisto dall’art. 3 del Decreto legge n. 2 del 1986 convertito dalla legge n. 60 del 1986, si fissa un limite. L’amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 a causa della registrazione di veicoli nei pubblici registri e delle relative sanzioni cade in prescrizione con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui andava effettuato il pagamento. Nel prosieguo, l’articolo sottolinea come si prescrive nel medesimo termine il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente esposte.

Senza possibilità di fraintendimento, il legislatore italiano ha posto una soglia, entro la quale l’organo addetto alla riscossione smetterà di avere voce in capitolo. Terminati i tre mesi non ci sarà più modo di avvalersi del proprio potere per recuperare la tassa che, stando agli accertamenti effettuati, rimane insoluta. Qualunque sia la ragione accampata dall’ente in materia, non sussiste la facoltà di riottenere quell’importo. Ciò mette, di certo, una certa premura agli addetti incaricati, scongiurando situazioni paradossali.

Allo stesso modo, nemmeno il proprietario del veicolo, se ha pagato la tassa malgrado non ne fosse tenuto, ha l’opportunità di riavere indietro la cifra. Ma non all’infinito, bensì, a sua volta, ha una deadline categorica di tre anni. Alla pari dell’agente addetto alla riscossione, se decide di attivarsi in un periodo successivo ai tre anni vedrà respingere la richiesta.

Non si configura nessun torto giuridico, semmai la responsabilità è da attribuire al proprietario del mezzo. Versare il bollo (e qualsiasi altra tassa relativa all’automobile) può essere un errore recuperabile in seconda istanza, purché ci si appelli agli opportuni enti. Ed è da tali presupposti che ci possiamo interrogare su quando il bollo auto va in prescrizione.

Quando il bollo auto va in prescrizione: le tempistiche

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Il bollo auto va in prescrizione al termine del terzo anno. Ma come viene effettuato il calcolo? La metodologia da applicare è semplice e intuitiva. Il conteggio dal primo giorno dell’anno successivo (ovvero il 1° gennaio) a quello in cui va corrisposta la tassa. Da qui all’ultimo giorno (il 31 dicembre) del terzo anno successivo la Regione o l’Agenzia delle Entrate (dipende dal luogo di residenza) potrà battere cassa. Dopodiché, l’onere di estinguerà e non ci sarà nulla che l’autorità possa fare.

Con la finalità di agevolarne la comprensione, vi sottoponiamo un esempio. Supponiamo di non aver pagato il bollo nel 2018 e di non aver ricevuto nessun genere di comunicazione a riguardo entro il 31 dicembre del 2021. Se così fosse, dal 1° gennaio 2022 non toccherà più saldare il conto. L’unica eccezione alla regola è costituita dal Piemonte, dove il limite è fissato a cinque anni (anche se il contenzioso è ancora in corso). Dunque, ipotizzando sempre che l’insoluto risalga al 2018, le istituzioni regionali possono attivarsi fino al 31 dicembre del 2023.

La Sentenza n. 311 del 2 ottobre 2003 della Corte costituzionale ha posto un freno alla libertà di movimento delle Regioni. L’intervento della Suprema Corte indica che il legislatore statale, pur conferendo alle Regioni aventi autonomia ordinaria, la facoltà di occuparsi del bollo auto e di correggere la somma stabilita in principio, nonché la possibilità di muoversi per la riscossione e il recupero della stessa tassa, non autorizza a modificarne i principi chiave, quelli sanciti fin dall’inizio, posti a fondamento del tributo stesso.

Il testo ha un obiettivo preciso: impedire alle Regioni autonome di fare il bello e il cattivo tempo con le proroghe di scadenze e prescrizioni. Dunque, il tributo non è esattamente proprio dell’ente territoriale, da loro definito e disciplinato. Chi ne ha conferito il potere è lo Stato, alle quali hanno sempre l’onere di rendere conto.

Il fatto di aver perso la facoltà di riscossione non scongiura l’eventualità di un invio per errore effettuato dalle autorità. Talvolta, una situazione del genere capita, il che è piuttosto comprensibile vista la mole di lavoro ai quali i dipartimenti sono sottoposti. Occhio, però: l’annullamento non avviene in automatico.

È compito del soggetto ricevente la notifica, presentare richiesta di annullamento entro 60 giorni dalla Commissione provinciale tributaria. Per assicurarsi l’accoglimento della richiesta in precedenza andrà espletata la cosiddetta mediazione tributaria. In pratica, andrà segnalato l’errore all’ente responsabile, che avrà 90 giorni di tempo per ritirare la richiesta.

 

 

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