Il nuovo Codice della Strada c’è dal 14 dicembre 2024, e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini fa un bilancio. Ossia -25% di morti in due settimane rispetto al periodo 14-28 dicembre 2023. “I decessi per incidenti sono stati 50 contro le 67 vittime nello stesso periodo dello scorso anno”. Abbiamo sinistri calati del 3%, quelli con feriti dell’8%, quelli con lesioni del 10%, quelli con del 17%. “Vuol dire che ne vale la pena, significa fare del bene, significa fare buona politica”. Sulle polemiche in merito all’alcol: “Nel nuovo Codice non cambia nulla, il massimo (per i guidatori esperti) era 0,5 prima ed è 0,5 oggi. Poi a quanto corrisponde in termine di bicchieri, dipende dal fisico, dall’età, da quello che mangi, dalla vostra condizione di salute”.
Ministro all’attacco
“Le novità – dice – riguardano l’uso di droga e del telefonino. Se ti fai di cocaina e ti fermano, è giusto che ti ritirino la patente e ti multino, questo non vale per chi usa farmaci. Chi usa gli antidolorifici può continuare a farlo come l’anno scorso, anche pastiglie con oppiacei e cannabinoidi“. Morale: “Chiedete al medico dopo quante ore potete guidare e poi potete farlo. La cosa più imbecille da fare, invece, è bere e drogarsi”. Infine sui monopattini con targa, casco e assicurazione: “Solo quest’anno, sono morti 18 ragazzi e l’anno scorso ci sono stati 3300 incidenti in monopattino”.
Uno, effetto paura
Sono statistiche ufficiali, ma da soppesare. Anzitutto pesa la paura delle nuove regole, che fa guidare con più prudenza. Un terrore irrazionale per le mega multe, per i controlli di Polizia e Carabinieri. Quando fu introdotta la patente a punti, nel luglio 2003, i sinistri crollarono i primi mesi, per poi tornare a salire. Effetto deterrente di natura psicologica momentaneo: accade spesso con le leggi.
Due, alcolock
Qualcosa sull’alcol è cambiato. I titolari di patente rilasciata in Italia (recante i codici unionali “68 Niente alcool” e “69 Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock”) possono guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N, solo se su questi veicoli è stato installato a loro spese ed è funzionante un dispositivo che impedisca l’avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero.
Serve il decreto
Con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, ai sensi dell’articolo 75, comma 3 bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine che svolgono le attività, autorizzate al montaggio dello stesso. Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l’alterazione o la manomissione dopo l’installazione. Insomma, per l’alcolock serve un decreto.
Tre, per la droga occorre la direttiva
È un nuovo Codice della Strada pieno di parti da completare: servono decreti e regolamenti. In merito alla prima modalità di raccolta dei campioni di fluido del cavo orale, dice il ministero dell’Interno, il comma 2-bis prevede l’adozione di una direttiva interministeriale per la definizione delle modalità di prelievo. Pertanto, fino a quando non verranno adottate tali disposizioni tecniche, rimangono valide le consuete modalità di raccolta che presuppongono l’intervento di personale sanitario di strutture fisse o mobili afferenti agli organi di polizia stradale o di strutture pubbliche o private accreditate.
Quattro, il punto chiave sulla droga
Si perde di vista il nuovo comma 5-ter che disciplina, invece, l’adozione di misure cautelari nell’ipotesi in cui non sia stato possibile, per qualsiasi motivo, procedere al prelievo di campioni di liquidi biologici e prevede la facoltà per gli organi di polizia stradale di impedire immediatamente al conducente di continuare a guidare. Il divieto di prosecuzione della guida presuppone, come il ritiro della patente disposto ai sensi del comma 5-bis, la positività agli accertamenti qualitativi con strumenti di screening, cui il conducente è stato preventivamente sottoposto. Anche in questo caso è previsto che il veicolo venga guidato da altra persona idonea e, in mancanza, fatto trasportare, a spese dell’interessato, fino al luogo da questi indicato o presso la più vicina autorimessa.
Per quanto tempo
La norma non indica il periodo di tempo in cui si esplica il divieto di continuare a guidare, lasciando intendere che lo stesso abbia carattere temporaneo, essendo legato alla transitorietà degli effetti derivanti dall’assunzione. Infatti, la misura risponde all’esigenza di evitare che il conducente positivo agli accertamenti qualitativi preliminari, nei confronti del quale non è possibile procedere all’accertamento del reato per mancanza della relativa prova, possa costituire pericolo per la sicurezza della circolazione stradale rimettendosi alla guida.
Cinque, l’opinione del ministero
Il nuovo comma 6 prevede che, quando gli accertamenti analitici di secondo livello abbiano confermato l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Prefetto dispone che il conducente titolare di patente si sottoponga, entro sessanta giorni, alla visita medica di revisione per l’accertamento della permanenza dei requisiti psicofisici per la guida. Occorre precisare che la norma fa discendere l’obbligo di visita medica di revisione direttamente dall’esito positivo degli accertamenti analitici di secondo livello e non dalla condanna per il reato. Si ritiene, pertanto, che il provvedimento con cui il Prefetto dispone l’obbligo in parola possa essere adottato unitamente a quello con cui l’autorità amministrativa dispone la sospensione della patente. Di conseguenza, i sessanta giorni entro cui l’interessato deve sottoporsi alla visita di revisione decorrono dalla notifica di tale provvedimento. Inoltre, con il medesimo atto, la patente viene cautelarmente sospesa fino all’esito favorevole dell’esame di revisione.