La regola dell’assicurazione Rc auto è semplice: chi ha una vettura deve rispettare l’obbligo di polizza. Ma, se non ha la garanzia, il guidatore ha pieno diritto al risarcimento, contrariamente alle fake news di Internet in materia sugli automobilisti. Infatti, la Rc auto copre i danni causati con colpa. Tuttavia, la sua assenza non pregiudica il diritto al pieno rimborso.
Come ricorda l’Ania (Assicurazioni), La compagnia di assicurazione Rc auto del veicolo guidato dalla persona responsabile dell’incidente risarcisce i seguenti danni. Uno: danni (fisici e materiali) subiti da pedoni, ciclisti e altre persone non trasportate a bordo dell’auto/moto assicurata. Due: danni subiti da persone trasportate a bordo di altro veicolo.
Tre: danni fisici subiti dai passeggeri a bordo del veicolo assicurato. Quattro: danni alle cose di proprietà dei passeggeri sono risarciti a condizione che essi non siano legati da determinate relazioni di parentela o di società elencate dalla legge con il proprietario o con il conducente del veicolo.
Cinque: danni materiali subiti da oggetti esterni ai veicoli (es. cassonetto della spazzatura, strutture della sede stradale).
Assicurazione Rc auto: cosa sapere
L’assicurazione copre i danni da incidenti accaduti in Italia e nel territorio degli Stati membri dell’Unione Europea, secondo le condizioni e le leggi nazionali di ogni singolo Stato.
L’assicurazione non copre invece i danni fisici e materiali subiti dal conducente responsabile del sinistro. Le persone danneggiate diverse dal conducente sono detti “terzi” e sono distinti in “terzi trasportati” e “terzi non trasportati”. Il risarcimento del danno può essere ridotto. Quando? Se il terzo danneggiato tiene un comportamento che ha contribuito ad aggravare il danno subito (es. mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o del casco).
Tutte le persone, con la sola eccezione del conducente totalmente responsabile dell’incidente, che subiscano danni fisici in un incidente stradale sono risarciti a carico della compagnia Rca del responsabile.
La polizza copre infatti: passanti, trasportati sul veicolo del conducente responsabile – incluso il proprietario del veicolo “responsabile” se è un trasportato‐, conducenti e trasportati su altri veicoli. Per assicurare i danni fisici del conducente responsabile dell’incidente occorre un’apposita polizza “infortuni del conducente” che è facoltativa.