Nuovo Codice della Strada 2024: quali batoste in vigore e quando

Ippolito Visconti Autore News Auto
La legge di riforma del Codice della Strada, approvata dal Parlamento il 20 novembre 2024 e firmata dal presidente della Repubblica il 25, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. 
codice strada 2024

Attenti alle batoste del nuovo Codice della Strada 2024. La legge di riforma del Codice della Strada è stata approvata dal Parlamento il 20 novembre 2024 e firmata dal presidente della Repubblica il 25. Ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Servono 15 giorni e, il 14 dicembre 2024, molte novità entreranno in vigore. Molte, non tutte. Occhio alla bufala alcolock: non è vero che c’è già, non è vero che è per tutti.

Le novità del Codice della Strada in vigore il 14 dicembre 2024

Iniziamo dalle novità che scatteranno il 14 dicembre 2024, senza la necessità di decreti attuativi ministeriali. È già legge, e non si attendono altre normative. Al massimo, potranno arrivare circolari di chiarimento. Vediamo come stanno le cose con l’aiuto di Confarca.

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Foglio Rosa

L’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B può esercitarsi solo dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada. O su strade extraurbane e in condizione di visione notturna. A seguito dello svolgimento di tali esercitazioni di guida in tali condizioni, l’aspirante dovrà avere con sé la certificazione rilasciata dall’autoscuola. Che comprova l’assolvimento di tali obblighi.

Foglio Rosa e multa per droga

Novità per il conducente minore degli anni ventuno senza patente. Se beccato dopo assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, non può conseguire una patente prima dei 24 anni. Neanche per conversione di patente rilasciata all’estero. Idem se rifiuta di sottoporsi ai controlli.

Se ha autorizzazione a esercitarsi, le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente della patente si applicano anche all’autorizzazione all’esercitazione di guida. Zero Foglio Rosa fino al compimento del ventiquattresimo anno di età.

Nei casi in cui sia stata disposta la visita medica, qualora il conducente sia ritenuto idoneo, la durata della patente è massimo un anno. Alla successiva conferma, la durata della validità della patente non può eccedere tre anni e cinque anni alle conferme successive.

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Neopatentati

Novità per i neopatentati, titolari di patente B da meno di tre anni. Per i primi tre anni [era un anno], divieto di auto aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t [era 55 kW/t].

Nel caso di veicoli di categoria M1 [autovetture], anche elettrici o ibridi plug-in, limite di potenza massima pari a 105 kW [era 70 kW].

Il titolare di patente di guida italiana che sgarra paga da euro 165 a euro 660. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi.

Le disposizioni si applicano ai titolari di patenti conseguite dalla data di entrata in vigore della legge.

Quando i limiti di potenza non si applicano: tre casi

Uno. Se il neopatentato prima dello scadere dell’anno consegue una patente di categoria superiore (BE, C1, C, C1E, CE, D1, D1E, D, DE). In tal caso, dalla data di conseguimento della patente superiore possono essere condotti veicoli più potenti rispetto ai limiti indicati.

Due. O quando si trova alla guida di un veicolo al servizio di una persona con disabilità. A condizione che sia munita di contrassegno di circolazione e che la persona sia a bordo del veicolo stesso. Non è richiesto che il veicolo sia di proprietà della persona con disabilità: può essere anche dello stesso conducente neopatentato o di un terzo. L’esenzione opera anche quando lo stesso neopatentato sia la persona con disabilità che utilizza il veicolo di potenza elevata.

Tre. Se è accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria. Conseguita da almeno dieci anni. O valida per la categoria superiore. La persona deve trovarsi a fianco del conducente neopatentato. 

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Limiti di velocità per neopatentati

Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B, novità. Non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade. E di 90 km/h per le strade extraurbane principali. 

Pertanto, occhio alla fake news di siti e social: c’è chi dice che un neopatentato ha la patente da meno di un anno, o da meno di tre anni. Non è vero. In realtà, dipende: se si parla di limitazione di potenza, alcol, limiti di velocità e altro, lo status di neopatentato varia. Adesso, per esempio, sono tre anni per i limiti di potenza: era un anno.

Guida sotto l’effetto di stupefacenti

Eliminata la necessità di dimostrare che il soggetto sia colto in “stato di alterazione psico-fisica” derivante da assunzione di sostanze stupefacenti. Sufficiente che il soggetto si metta alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, pur non essendo in stato di alterazione.

Non c’è più necessità di dimostrare il nesso causale tra consumo della sostanza ed effetto di alterazione sull’organismo. È sufficiente il collegamento temporale tra l’assunzione recente e la guida. Sulle tempistiche, si attendono circolari: si è in multa se la droga è stata assunta quanto tempo prima? Un giorno? Tre giorni? Di più?

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Omicidio stradale

Novità per chi,ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica [oltre 1,5 g/l] o sotto droga, cagioni per colpa la morte di una persona. Pena: reclusione da 8 a 12 anni [se non è causato da alcol o droghe la reclusione è da 2 a 7 anni].

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c) [oltre 1,5 g/l], del codice della strada o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in cagioni per colpa a taluno una lesione personale è punito con la reclusione da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime [se non sono causate da alcol o droghe la reclusione è da 3 a 12 mesi per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni per le lesioni gravissime]. 

Abbandono di animali

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo. All’accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l’uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

Decesso e feriti

Chiunque causi per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte.

Chi provochi per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissim. Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali. 

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Mini sospensione della patente

La minisospensione si avrà solo in caso di punteggio della patente inferiore a 20 punti Secondo gli ultimi dati solo a 860.000 conducenti, rispetto ai 34.000.000 di possessori di patente. Il 2,3%.

La minisospensione si avrà solo in caso di contestazione immediata al conducente (ne sono dunque esclusi coloro nei cui confronti l’accertamento di violazione è notificato successivamente), per le violazioni di norme di comportamento che solitamente determinano la decurtazione di punti e la sospensione della patente per recidiva nel biennio.

La minisospensione decorre dal giorno del ritiro della patente (fortunato chi incappa in un controllo alle ore 23:59, in quanto viene conteggiato lo stesso giorno); qualora il ritiro della patente non sia stato effettuato, per qualunque motivo (esempio conducente immediatamente condotto in ospedale), il periodo di sospensione decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione.

Se una delle violazioni che comportano la minisospensione è commessa più volte nel corso di un biennio, la sospensione breve si applica solo se non è già prevista la sospensione ordinaria della patente per recidiva, con provvedimento del Prefetto.

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Guida con smartphone in mano: che legnata

È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.

Multa da euro 165 a euro 660 da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi [decurtazione di 5 punti-patente].

Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio. Ammenda da euro 350 a euro 1.400 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi [decurtazione di 10 punti-patente]. È la stangata ai recidivi.

Occhiali

Decurtazione di otto punti dalla patente di guida per omesso uso di lenti da vista o altri apparecchi correttivi 

Velocità

Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694 [sospensione patente non prevista]. Se la violazione è commessa all’interno del centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 880 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni .

Per il caso di violazioni reiterate del superamento dei limiti di velocità entro la stessa ora e su un tratto di strada che ricada nella competenza di uno stesso ente proprietario, non si ha il cumulo materiale delle sanzioni, ma l’applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata di un terzo, ove sia più favorevole 

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Sosta disabili

La portata innovativa della disposizione sta nella possibilità per i disabili di parcheggiare gratis ovunque, senza dover verificare l’indisponibilità degli stalli loro riservati. Incrementate le sanzioni amministrativa per la sosta negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli. Per le violazioni da parte di ciclomotori è motoveicoli a due ruote la sanzione va da 165 a 660 euro [prima era da 80 a 328 euro], mentre per la violazione da parte dei restanti veicoli la sanzione va da 330 a 990 euro [prima era da 165 a 660 euro]

Aumentate anche le sanzioni per la violazione del divieto di sosta e di fermata sulle intersezioni (in corrispondenza e a meno di 5 metri) e per il divieto di sosta e di fermata negli spazi o nelle corsie riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 87 a 328 euro [prima era da 41 a 168 euro] per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote, mentre per i restanti veicoli è da 165 a 660 euro [prima era da 87 a 344 euro] 

Assicurazione Rc auto e semaforo rosso

Viene posto a carico del proprietario di un veicolo l’onere di verificare che esso sia assicurato anche quando sia nella legittima disponibilità di altri. Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario ha l’onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura assicurativa.

Viene potenziato il sistema di verifica della copertura assicurativa mediante l’incrocio dei dati derivanti dalle sanzioni, ivi comprese quelle irrogate per il passaggio con il rosso.

L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai documentatori automatici di infrazioni semaforiche che abbiano rilevato la violazione nonché dai dispositivi o apparecchiature omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.

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Monopattini elettrici

I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

L’obbligo del casco protettivo (conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080) già previsto per i minorenni viene esteso a tutti conducenti. 

I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h.

La guida dei monopattini è consentita solo sulle strade urbane connotate dal limite di velocità a 50 chilometri orari. Vengono, quindi, soppresse le previsioni che consentivano la circolazione sulle fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi. I Comuni possono determinare, tra l’altro, le eventuali limitazioni in determinate zone della città e prevede che, in tal caso, il gestore del servizio di noleggio dei monopattini deve dotarli di sistemi automatici che ne impediscano il funzionamento al di fuori da tali zone.

Il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità rispettiva e dell’ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative da euro 167 a euro 665 

Le novità forse in vigore in futuro: se arriveranno i decreti

Vediamo ora le regole forse in vigore in futuro. La legge dice che servono decreti attuativi. Dà un termine non perentorio: 60 giorni. Ma per esempio dalla riforma del 2010 si attendono ancora i decreti.

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Così l’alcolock in arrivo forse fra mesi o anni

L’alcolock dev’essere installato a spese del conducente (se, come vediamo dopo, è beccato ubriaco) e deve essere funzionante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine autorizzate al montaggio dello stesso. Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l’alterazione o la manomissione dopo l’installazione Sulla patente (rilasciata in Italia) del conducente a carico del quale siano accertate le violazioni che costituiscono reato (tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l e superiore a 1,5 g/l) vengono apposti i codici unionali:

 – 68 “LIMITAZIONE DELL’USO – Niente alcool”

– 69 “LIMITAZIONE DELL’USO – Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo alcolock” tale per cui, il guidatore, che circola in Italia, prima di accendere il veicolo (classificazione internazionale M e N: autovettura, autobus, autocarro), deve soffiare nell’apparecchio.

Se viene rilevato un tasso alcolemico nel fiato, il veicolo non si avvia. 

I codici sono apposti dal prefetto, il quale – preso atto delle condanne – dispone la revisione della patente di guida e il conseguente duplicato della patente, al fine dell’apposizione dei codici 68 e 69. 

Alcolock: per quanto tempo

L’indicazione di questi codici resta sulla patente per:

2 anni per il caso della contravvenzione più lieve (0,8 – 1,5 grammi per litro);
3 anni per il caso della contravvenzione più grave (sopra i 1,5 grammi per litro);
un tempo maggiore se lo decide la commissione medica competente per i rinnovi della patente.

Se il conducente circola su strada in condizioni diverse da quelle indicate dai medesimi codici unionali (tasso alcolemico tra 0,1 e 0,5 g/l), è soggetto a multa di euro 158 e sospensione della patente da uno a sei mesi. Le stesse sanzioni, in misura doppia, si applicano quando lo stesso titolare circola (con tasso alcolemico tra 0,1 e 0,5 g/l) alla guida di un veicolo a motore sprovvisto del dispositivo alcolock, oppure con dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o dal quale siano stati rimossi i prescritti sigilli apposti al momento dell’installazione. 

Monopattini: targhino

I proprietari dei monopattini hanno l’obbligo di richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto Poligrafico dello Stato secondo le modalità previste da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

Tale decreto stabilisce altresì il prezzo di vendita dei contrassegni, il cui gettito è versato all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa da destinare a compensazione del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall’articolo 208, comma 2, del codice della strada (campagne di educazione stradale nelle scuole).

Al competente dipartimento del MIT spetta invece di fissare i criteri e le modalità per la stampa e la vendita dei contrassegni, nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile e il proprietario deve comunicare il cambio di residenza o di sede secondo le disposizioni dell’articolo 97, comma 3-bis CDS.

Sono sanzionate con la somma da 100 a 400 euro: la circolazione senza contrassegno, o con contrassegno non visibile, contraffatto o alterato; la mancata comunicazione del cambio di residenza o di sede.

Ore di guida col Foglio Rosa

Il nuovo Codice rinvia quindi a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’individuazione del numero minimo [attuali 6 ore] delle ore di esercitazione da effettuarsi presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato cui l’aspirante al conseguimento della patente di guida della categoria B è tenuto, il numero di quelle necessarie per le esercitazioni, nonché la disciplina e le modalità di svolgimento delle medesime esercitazioni. Chiunque guida senza tale certificazione è soggetto alle sanzioni di € 430 (anche per l’istruttore).

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