Caos sulle multe per droga al volante, perché il nuovo Codice della Strada è di difficile applicazione: si attendono indicazioni e direttive e decreti dal ministero dell’Interno e dal ministero della Salute, in quanto le normative sono oscure. Le modifiche apportate dalla riforma alla disciplina riguardano l’articolo 187: eliminazione dello stato di alterazione tra i presupposti previsti per la configurazione del reato, basta trovare tracce di droghe.
La differenza
Il legislatore ha deciso di togliere la dizione “in stato di alterazione psicofisica”: al suo posto, “dopo aver assunto sostanze stupefacenti e psicotrope”. Non c’è più necessità di dimostrare il nesso causale tra consumo della sostanza ed effetto di alterazione sull’organismo, ma è sufficiente il collegamento temporale tra l’assunzione recente e la guida. Introdotto prelievo del fluido del cavo orale da parte delle Forze dell’ordine. Il campione salivare viene analizzato in laboratori accreditati. Non è più previsto il prelievo della mucosa da parte del personale sanitario ausiliario. Tuttavia, oggi chi dà certezze sulle norme mente: per ignoranza o malafede. Che si tratti di una star dello spettacolo, di un politico di sinistra o di altri, non avendo regole precise – in attesa di decreti e circolari – non c’è modo di giudicare.
Confusione sulla droga per cinque ragioni
- I test antidroga eseguiti su strada dagli agenti preposti al controllo vengono eseguiti sul fluido orale (saliva), ampliando le modalità di verifica della presenza di sostanze stupefacenti. Seguirà un’analisi di secondo livello (sangue). Ma per il controllo su strada si dovrà aspettare un decreto attuativo.
- Per la configurazione del reato è richiesta prova dell’assunzione, che però verrà “contestualizzata” al momento della guida, motivo per cui le matrici biologiche utilizzate saranno il sangue o la saliva. Sì, ma fino a quanti giorni prima si può risalire? Multa per assunzione di una droga un quarto d’ora prima: ok. Anche una settimana prima?
- La cannabis curativa – se rilevata – fa scattare la multa, sì o no? C’è la possibilità di verifica con test salivari che, allo stato attuale, individuano soltanto la presenza di cannabis e cocaina? Come beccare sostanze vietate come o derivati degli oppiacei, anfetamine, allucinogeni, barbiturici e benzodiazepine, senza un prelievo del sangue o di urina?
- Manca del tutto un chiarimento relativo alle sostanze proibite alla guida. La definizione contiene centinaia di voci.
- Occorre definire le soglie. Tracce minime, cioè di quanto?
La norma primaria
Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi a un anno. E sospensione della patente da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente è revocata in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Se il conducente dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate e la patente revocata.
La seconda regola
Quando gli accertamenti danno esito positivo o quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale (nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica) possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal ministero dell’Interno e dal ministero della Salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.
Senza risultato immediato
Qualora l’esito degli accertamenti non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti. E comunque per un periodo non superiore a dieci giorni. Impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il mezzo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.
Cosa fa il Prefetto
Il Prefetto, sulla base dell’esito degli accertamenti analitici o della certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie, dispone in ogni caso che il conducente si sottoponga alla visita medica, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Scatta la sospensione della patente fino all’esito dell’esame di revisione. L’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di revoca.
Under 21
Il conducente minore degli anni ventuno, se non ne sia già titolare di patente al momento del fatto di reato, non può conseguire una licenza, neanche per conversione di patente rilasciata all’estero, prima del compimento del ventiquattresimo anno di età. Qualora, al momento della commissione dei reati, il conducente sia munito di autorizzazione a esercitarsi (Foglio Rosa), le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente si applicano anche all’autorizzazione: l’interessato non può conseguire una nuova autorizzazione a esercitarsi fino al compimento del ventiquattresimo anno di età.