Multe da autovelox: schema di decreto e sentenza fanno stravincere gli automobilisti

Ippolito Visconti Autore News Auto
Arriva l’implicita ammissione che serve il decreto di omologazione.
Arriva l’implicita ammissione che serve il decreto di omologazione.

Tutti gli autovelox vanno tarati almeno una volta l’anno e omologati: l’approvazione non basta. Lo dice l’articolo 142 del Codice della Strada e lo ripetono innumerevoli sentenze della Cassazione. “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”. I pareri ministeriali sono – lo dice il nome – non vincolano. Stando agli Ermellini, se la circolare dice che basta l’approvazione, prevale la legge, di fonte superiore. Ora ecco la prova: c’è lo schema di decreto di omologazione delle apparecchiature per il controllo della velocità: sarà inviato nei prossimi giorni al ministero delle Imprese e del Made in Italy, che è competente per la parte metrologica. Lo ha detto il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Tullio Ferrante.

Questione di logica

Se fanno il decreto di omologazione per omologare gli autovelox, è perché la legge lo impone. È inutile che i Comuni mischino le tre carte sul tavolino per far sparire l’asso. Pertanto, tutte le multe date da autovelox non omologati sono nulle. E siccome nessun autovelox è omologato perché manca il decreto, tutti i verbali sono nulli. Logica facile e ferrea. Chi parla in modo complicato è invece un azzeccagarbugli che tenta di fregare. Per Ferrante, “lo schema di decreto cerca di fornire criteri chiari e univoci sui requisiti tecnici di omologazione che gli autovelox devono soddisfare, volti a garantire la massima affidabilità e precisione delle misurazioni effettuate”. Morale: se omologato, l’autovelox è preciso. Così da “ridurre errori di rilevazione e disallineamenti tra un dispositivo e l’altro”. No a contravvenzioni che viaggiano sotto il limite.

Sentenza autovelox che vi fa stravincere: Comune di Bologna ko

In particolare, ecco la sentenza 378/2025 del 10 febbraio: grande vittoria di Migliore Tutela. Il Giudice di Pace di Bologna, ha dato ragione al ricorrente. Questi lamentava (fra vari guai e vizi di forma…) la mancata omologazione degli strumenti di accertamento. La Cassazione, con la recentissima ordinanza 10505/2024 del 18 aprile 2024 afferma (richiamando le sentenze 14597/2021 e 3335/2024) che l’approvazione non è equipollente all’omologazione poiché hanno “caratteristiche, natura e finalità diverse”. L’approvazione è semplice, l’omologa è difficile e lunga. Solo l’omologazione completa, che assicura la precisione dell’apparecchio, rende legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox.

Codice sacro

In particolare, la Corte richiama il “complementare ed esplicativo” articolo 192 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada su “controlli e omologazioni”: contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione. L’approvazione è solo un passaggio per ottenere l’omologazione: consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L’omologazione consiste in una procedura che ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato. Requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso. 

Arriva l’implicita ammissione che serve il decreto di omologazione.

Il Comune in che modo si è difeso? 

L’amministrazione non ha provato l’avvenuta omologazione dello strumento di accertamento. Non potendosi considerare equivalenti l’approvazione e l’omologazione, il ricorso è stato accolto. In ballo c’era una quantità gigantesca di multe: i verbali di contestazione dal 4635308 del 27/06/2024 al 4676675. Non solo: il Giudice condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in 98 euro per spese 250 euro per compensi oltre spese generali 15% e IVA 22%.

Fate ricorso copiando quelle righe

Per vincere il ricorso, nella lettera al Giudice di Pace copiate quelle righe: legge, buon senso e precedenti sono dalla vostra parte. Altro discorso è che l’eccesso di velocità sia pericoloso. Gli automobilisti devono rispettare le regole, come i Comuni.

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