Rivoluzione in vista per il Codice della Strada. Oggi, serve l’omologazione degli autovelox. Domani, se la nuova legge arriverà, basterà l’approvazione degli apparecchi. Vediamo la regola oggi, articolo 142: per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
Autovelox, rivoluzione in vista?
Oggi, niente omologazione e multa da autovelox a rischio. Domani, potrebbe bastare l’approvazione. L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici accerta […] la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. Si richiede l’omologazione, non e/o l’approvazione.
L’omologazione non è solo un atto amministrativo, ma è anche un atto tecnico complesso atto a garantire che uno strumento, come l’autovelox, sia corretto e preciso nel suo risultato ottenuto. In passato, alcuni esponenti ministeriali hanno provato a metterci una pezza. Dicendo: omologazione uguale approvazione.
Ovviamente, non è così. Infatti, arriva la legge che dice: basta l’approvazione. Se fosse stato come quegli esponenti sostenevano, allora non sarebbe arrivata una legge.
Un bel vantaggio per tutti i Comuni che usano solo autovelox approvati e non omologati.
Ricorsi vincenti addio
Così, i Comuni non perderanno più i ricorsi. Bastava scrivere questo: Mancanza di prova rigorosa sia in relazione alla perfetta funzionalità dell’apparecchio utilizzato, Autovelox 106, che alla acquisizione della effettiva dovuta omologa oltre che ai dovuti periodici controlli annui.
L’opponente chiede una verifica relativa alle revisioni annue compiute sulla apparecchiatura rivelatrice di infrazioni anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.113/2015 oltre che delle disposizioni ministeriali del 14.8.2009. Mediante il Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3) prima e del 21.7.2017 di cui al prot. n.300/A/5620/17/144/5/20/3 poi.
Pertanto il relativo accertamento risulta inficiato da vizio di violazione di legge che non
può che condurre all’annullamento del verbale oggetto di opposizione.