Multa per guida sotto l’effetto di droghe in base al nuovo Codice della Strada: circolare spiega tutto

Ippolito Visconti Autore News Auto
Arrivano le prime spiegazioni sulla droga in base al nuovo Codice della Strada.
Multa per guida sotto l'effetto di droghe in base al nuovo Codice della Strada

Circolare del ministero dell’Interno 300/STRAD/1/0000038625.U/2024 del 20/12/2024 sul nuovo Codice della Strada. Che è in vigore dal 14 dicembre 2024. In particolare, ecco le spiegazioni multa per guida e droga. La prima novità riguarda il titolo del reato: “Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”.

La legge ieri

La norma precedente, che puniva la guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, richiedeva la prova del cosiddetto parametro analitico. Ossia l’assunzione della sostanza stupefacente, a cui doveva essere associata la prova del cosiddetto parametro clinico: lo stato di alterazione psicofisica riconducibile all’assunzione medesima.

Multa per guida sotto l'effetto di droghe in base al nuovo Codice della Strada

La legge oggi

  • È sufficiente acquisire la prova dell’assunzione della sostanza prima della guida.
  • Nulla è, invece, cambiato in merito alla quantità di sostanza stupefacente o psicotropa. Che deve essere assunta o rinvenuta nell’organismo ai fini della punibilità della condotta. Come la precedente formulazione, anche la nuova norma non prevede un limite quantitativo oltre il quale il conducente può essere considerato positivo.
  • È sufficiente che, a seguito di accertamenti analitici di secondo livello effettuati su campioni di liquidi biologici, vengano rinvenute molecole di sostanze stupefacenti o psicotrope. Per la droga, basta una minima traccia. Per l’alcol (guidatori esperti), serve minimo mezzo grammo ogni litro di sangue.

 

Multa per guida sotto l'effetto di droghe in base al nuovo Codice della Strada

Come capire se il guidatore ha assunto droghe

  • Le modalità di accertamento consistono, sostanzialmente, in accertamenti analitici di secondo livello su liquidi biologici, da eseguire presso determinate strutture indicate dalla norma. L’esecuzione degli accertamenti analitici di secondo livello presuppone la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti indicati dalla norma. Sono accertamenti urgenti sulla persona ai sensi dell’articolo 354 del Codice di Procedura Penale,
  • La positività agli accertamenti preliminari di tipo qualitativo, da eseguire attraverso prove non invasive anche mediante l’uso di strumenti di screening portatili.
  • Il ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l’effetto della sostanza.
  • Il coinvolgimento del conducente in un incidente stradale le cui conseguenze richiedano la prestazione di cure mediche ospedaliere. 

Quali campioni

  • Il conducente può essere sottoposto al prelievo di liquidi biologici solo laddove sussista uno o più dei presupposti spiegati su.
  • L’accertamento di tipo analitico può essere eseguito su campioni di fluido del cavo orale prelevati su strada dagli organi di polizia stradale. O campioni di liquidi biologici prelevati in strutture sanitarie fisse o mobili (polizia o strutture sanitarie pubbliche o private accreditate).
  • Zero drogometro: le sue caratteristiche e modalità di funzionamento dovevano essere determinate con decreto interministeriale che non è mai stato adottato. 

Multa per guida sotto l'effetto di droghe in base al nuovo Codice della Strada

Come si raccolgono i campioni

In merito alla prima modalità di raccolta dei campioni di fluido del cavo orale, serve l’adozione di una direttiva interministeriale. Rimangono valide le consuete modalità di raccolta che presuppongono l’intervento di personale sanitario di strutture fisse o mobili.

Se c’è un sinistro

  • In caso di incidente, rimane ferma la consueta procedura che consente agli organi di polizia stradale di richiedere l’effettuazione degli accertamenti analitici di secondo livello.
  • Non è più necessario accertare l’effettivo stato di alterazione del conducente. Che potrà, quindi, essere denunciato per il reato di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Basta l’esito positivo degli accertamenti analitici di secondo livello.

Ritiro della patente 

  • Si può interrompere immediatamente la circolazione in presenza di determinate condizioni che costituiscono un pericolo concreto ed effettivo per la sicurezza stradale. C’è il ritiro della patente fino all’esito degli accertamenti analitici di secondo livello. È una misura cautelare nell’ipotesi in cui siano stati prelevati campioni di liquidi biologici.
  • Prevede la facoltà per gli organi di polizia stradale di ritirare la patente quando l’esito degli accertamenti analitici di secondo livello sui campioni prelevati non sia immediatamente disponibile. Il ritiro è disposto fino all’esito degli accertamenti e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni. Presuppone la positività agli accertamenti qualitativi con strumenti di screening, cui il conducente è stato preventivamente sottoposto.
  • L’auto dev’essere guidata da altra persona idonea e, in mancanza, fatta trasportare, a spese dell’interessato, fino al luogo da questi indicato o presso la più vicina autorimessa.
Multa per guida sotto l'effetto di droghe in base al nuovo Codice della Strada

Niente accertamenti di secondo livello

  • C’è il divieto di guidare in caso di impossibilità di procedere agli accertamenti analitici di secondo livello. Il nuovo comma 5-ter disciplina, infatti, l’adozione di misure cautelari nell’ipotesi in cui non sia stato possibile, per qualsiasi motivo, procedere al prelievo di campioni di liquidi biologici. Prevede la facoltà per gli organi di polizia stradale di impedire immediatamente al conducente di continuare a guidare. Il divieto di prosecuzione della guida presuppone la positività agli accertamenti qualitativi con strumenti di screening, cui il conducente è stato preventivamente sottoposto. È previsto che il veicolo venga guidato da altra persona idonea e, in mancanza, fatto trasportare, a spese dell’interessato, fino al luogo da questi indicato o presso la più vicina autorimessa.
  • La norma non indica il periodo di tempo in cui si esplica il divieto di continuare a guidare: ha carattere temporaneo, essendo legato alla transitorietà degli effetti derivanti dall’assunzione. Obiettivo: impedire che il soggetto sia un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale rimettendosi alla guida. Secondo obbligo per il conducente titolare di patente: di sottoporsi alla visita medica di revisione, disposta dal Prefetto per l’accertamento della permanenza dei requisiti psicofisici per la guida.
  • Presso la commissione medica locale entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento del Prefetto: in mancanza, sarà sottoposto alla misura cautelare della sospensione della patente a tempo indeterminato fino all’esito favorevole della visita prescritta. L’esito sfavorevole della visita che attesti l’inidoneità alla guida comporta sempre la revoca della patente posseduta con conseguente impossibilità di conseguirne una nuova prima che siano decorsi tre anni dalla data di adozione del provvedimento di revoca. 

La questione prove

In caso di controllo delle condizioni psicofisiche e di utilizzo degli strumenti portatili di screening, deve essere preventivamente valutata la possibilità di acquisire la prova dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope attraverso le analisi di secondo livello su liquidi biologici, che costituiscono l’unica tipologia di accertamento capace di fornire un riscontro qualificato in merito all’assunzione della sostanza. Pertanto, servono i campioni di liquidi biologici da sottoporre alle analisi di secondo livello per verificare i risultati delle prove preliminari e, in caso di conferma, procedere alla contestazione del reato. 

Rifiuto: cosa accade

  • La visita medica di revisione viene ordinata dal Prefetto anche quando viene disposta la sospensione della patente in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti preliminari o di secondo livello. Anche in questa ipotesi viene disposta la sospensione cautelare della patente fino all’esito favorevole della visita di revisione. Non viene, invece, prevista la revoca della patente qualora la visita medica abbia accertato l’inidoneità alla guida. 
  • L’esito sfavorevole della visita che attesti l’inidoneità alla guida comporta sempre la revoca della patente con conseguente impossibilità di conseguirne una nuova prima che siano decorsi tre anni dalla data di adozione del provvedimento di revoca. La visita medica di revisione viene ordinata dal Prefetto anche quando viene disposta la sospensione della patente in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti preliminari o di secondo livello. In questa ipotesi viene disposta la sospensione cautelare della patente fino all’esito favorevole della visita di revisione. Non viene, invece, prevista la revoca della patente qualora la visita medica abbia accertato l’inidoneità alla guida. 

Tre casi speciali

  • I conducenti minori di 21 anni privi di patente nei confronti dei quali siano stati accertati i reati di guida dopo aver assunto stupefacenti o di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, non possono conseguire una patente, neppure per conversione, prima del compimento di 24 anni.
  • I minori di 21 anni titolari dell’autorizzazione a esercitarsi, nei confronti dei quali siano stati accertati i reati di guida dopo aver assunto stupefacenti o di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, soggiacciono alle sanzioni accessorie della sospensione o della revoca che sarebbero state disposte se fosse titolare di patente di guida. Inoltre, è previsto il divieto di conseguire una nuova autorizzazione fino al compimento di 24 anni. 
  • I guidatori privi di patente di guida, nei confronti dei quali siano stati accertati i reati di guida dopo aver assunto stupefacenti o di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, non possono conseguire la patente per un tempo corrispondente alla durata della sospensione cautelare che sarebbe stata disposta ai sensi dell’art. 223 se ne fosse stato titolare. Il medesimo divieto di conseguire la patente continua a perdurare per un tempo pari alla durata della sospensione della patente che sarebbe stata disposta come sanzione accessoria in caso di condanna, oppure per tre anni nel caso in cui sarebbe stata disposta la revoca della patente se posseduta. 

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