Vi è arrivata a casa una multa da autovelox? Vi difendono Codice della strada, decine di direttive ministeriali per mettere in riga i Comuni (una via l’altra perché la legge non basta), sentenza di Corte costituzionale, Cassazione, magistrati: ecco come distruggere un verbale da autovelox con un ricorso approfondito e dettagliato al Giudice di pace del luogo dell’infrazione entro 30 giorni pagando una tassa allo Stato di almeno 43 euro. Che poi il Comune vi deve ridare indietro.
Multa da autovelox: la lettera vincente al Giudice di pace
Dopo aver indicato nella lettera i vostri dati (Luca Verdi per esempio), scrivete: l’istante sopra generalizzato dichiara di avere ricevuto in data (per esempio il 20 giugno 2024) in qualità di proprietario dell’auto targata xxxx, notifica di accertamento di una infrazione ex articolo 142 del Codice della strada. Relativa al verbale xxxx. Violazione compiuta, secondo quanto sostenuto dalla Polizia, il giorno (per esempio 1 giugno 2024 alle ore 9) in (per esempio viale Certosa 1, segue città). In particolare al momento del rilevamento (riscontro effettuato tramite strumento autovelox) la vettura avrebbe circolato alla velocità effettiva di 90 km/h superando così di 70 km/h il limite massimo stabilito in 70 km/h (considerando la riduzione del 5%).
Tale infrazione, che comporta una sanzione pecuniaria complessiva, non è stata immediatamente contestata. In quanto i verbalizzanti, considerando il tratto stradale oggetto dell’eseguito rilievo, hanno dichiarato di avvalersi dell’articolo 201 bis del Codice della strada utilizzando pertanto una postazione fissa.
Multa da autovelox infondata per tre motivi: il primo
Mancanza di prova rigorosa in relazione alla perfetta funzionalità dell’apparecchio utilizzato, e alla dovuta omologa oltre che ai dovuti periodici controlli annui. L’opponente chiede una verifica relativa alle revisioni annue compiute sulla apparecchiatura rivelatrice di infrazioni anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale 113/2015 oltre che delle disposizioni ministeriali del 14.8.2009 (300/A/10307/09/144/5/20/3) prima e del 21.7.2017 300/A/5620/17/144/5/20/3 poi. Viene chiesta pertanto l’esibizione del rapporto di servizio sempre riferito al giorno di rilevamento della violazione oltre a tutta la documentazione attestante l’ordinaria manutenzione.
Si consideri poi che l’apparecchiatura rilevatrice di infrazioni ha di fatto ricevuto una vera e propria approvazione ministeriale. Ma non una effettiva omologa con l’ulteriore specificazione che detti termini, benché utilizzati in modo alternativo dalla normativa codicistica, non sono però veri e propri sinonimi: Cassazione ordinanza 10505/2024.
La regola base
La norma che definisce le condizioni di legittimità dell’accertamento della velocità è l’articolo 142 del Codice: per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate.
La disposizione quindi esige quale condizione per la legittimità degli accertamenti effettuati mediante apparecchiature di rilevazione automatica della velocità la sussistenza di una “debita” (ovvero valida ed efficace) omologazione. Non contemplando la possibilità di ritenere sufficiente la mera approvazione.
Tale diversità e irriducibilità delle due tipologie di provvedimenti è chiaramente precisata dall’articolo 192 del Regolamento del Codice: “Omologazione e approvazione”. Al comma 2 descrive la procedura di omologazione, mentre al successivo comma 3 si occupa dell’approvazione.
Omologa sempre e comunque
Il comma 2 così prevede: l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici accerta, anche mediante prove, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente Regolamento. Avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici. Ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole.
Il comma 3 invece prevede: quando trattasi di richiesta di richiesta relativa a elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.
L’omologazione è in sostanza provvedimento amministrativo che accerta la rispondenza e la conformità dell’apparecchiatura alle prescrizioni del Regolamento. Esigendo un giudizio tecnico giuridico in ordine alla sussistenza delle condizioni di legittimità delle modalità dell’accertamento con riferimento alla normativa vigente. Detta valutazione non è invece postulata nell’ambito della procedura di mera approvazione. Omologazione ed approvazione non sono affatto sinonimi: trattasi di procedure distinte che sfociano in distinti provvedimenti amministrativi.
Troppi difetti nel verbale
Nell’ambito del procedimento amministrativo sanzionatorio, l’utilizzo di apparecchiature di accertamento non omologate ma esclusivamente approvate costituisce un vizio di legittimità per violazione di legge. Che può inficiare la validità dell’accertamento effettuato. Nel caso in esame, l’apparecchiatura di accertamento automatico utilizzata risulta appunto sprovvista di effettiva debita omologazione. Pertanto il relativo accertamento risulta inficiato da vizio di violazione di legge che non può che condurre all’annullamento del verbale oggetto di opposizione. A giustificazione di quanto appena indicato si veda quanto deciso dal Giudice di pace di Padova 775/2019, di Alessandria 64/2019, di Milano 11036/2019, di Vigevano 507/2015.
Sempre in tema di multa da autovelox, i fini delle manutenzioni periodiche, chi fa lo strumento non può essere considerato soggetto accreditato presso il sistema nazionale di taratura. Ciò in quanto ovviamente chi produce l’apparecchio non può essere anche colui che lo controlla e lo tara. No a un soggetto controllore e controllato: così il Giudice di pace di Bassano Del Grappa mediante sentenza 271/2017.
Due: errata indicazione del limite di velocità sul tratto di strada oggetto del riscontrato rilevamento
Per il Codice, le strade devono essere classificate riguardo alle loro caratteristiche costruttive tecniche e funzionali in sei diversi tipi (da A ad F), fatta salva poi la diversa classificazione amministrativa (Statale, Regionale). Tale classificazione ex comma 2 comporta direttamente l’imposizione dei limiti propri di velocità, ed è prevista come una competenza degli enti proprietari delle strade. Da espletarsi entro un anno dall’emanazione di specifiche norme per la classificazione delle strade.
Le norme di classificazione devono essere emesse con gli stessi criteri e procedure delle norme tecniche di costruzione. A oggi, il ministero ha adempiuto solo al comma 1 dell’articolo 13: le norme tecniche di costruzione e gestione delle strade sono state approvate con decreto del ministero delle Infrastrutture 6792 del 05.11.2001, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 04.01.2002. Ancora nulla invece per quanto attiene alle norme di classificazione, e quindi per i conseguenti adempimenti di classificazione degli enti proprietari.
La strada conta eccome
Strada extraurbana principale (se la violazione è stata fatta lì): strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine. Riservata alla circolazione dl talune categorie di veicoli a motore. Per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
(Se la violazione è su strada regionale). La strada regionale che ci riguarda direttamente è da considerarsi a tutti gli effetti strada extraurbana principale di tipo “B”, e di conseguenza il limite di velocità avrebbe dovuto essere di 110 e non di 90 km/h come riportato sul verbale. Il lungo rettilineo senza intersezioni e senza particolari curve né tanto meno dossi e con manto stradale in perfette condizioni (almeno nel tratto che ci riguarda direttamente) non ha caratteristiche geometriche tali da rendere necessaria l’apposizione di limitazioni di velocità. Se non per particolari motivazioni temporanee (presenza di buche, l’interruzione, anche per cause accidentali, dello spartitraffico centrale invalicabile, od altro). La mancanza sul verbale di riferimenti a ordinanze vigenti emesse dall’Ente proprietario per l’apposizione di limiti di velocità inferiori conferma dunque l’errore nella redazione del verbale che pertanto deve essere considerato nullo. Vedi sentenza 2392/05 del 21/07/05 del Giudice di pace di Viterbo, di Civita Castellana (VT) 762/08.
Tre: vizio di legittimità
Vizio di legittimità per mancato rispetto delle distanze tra la cartellonistica dei limiti di velocità e la strumentazione utilizzata in postazione fissa dall’ente provinciale. L’esponente osserva che la cartellonistica dei suddetti limiti di velocità posta prima della strumentazione utilizzata dagli accertatori non rispettava di fatto i parametri legislativi imposti dall’articolo 25 della legge 120 del 29.7.2010.
Infatti detta cartellonistica avrebbe dovuto essere collocata a distanza di almeno un chilometro. Circostanza questa che potrà essere verificata anche mediante una eventuale ispezione dei luoghi. Ovviamente un simile vizio determina di per sé la illegittimità del provvedimento amministrativo posto in essere, sanzione compresa: Giudice di pace di Prato (1090/2012).
È l’Amministrazione opposta che dovrà dimostrare di avere bene agito nell’emanare il provvedimento impugnato e che il proprio comportamento è stato conforme a legge. Né parte resistente potrebbe addurre, a conferma della legittimità del proprio operato, l’esistenza di una circolare ministeriale tale da porsi in conflitto con la legge: questa è superiore.
Cassazione a Sezioni Unite mediante la decisione 23031 del 2 novembre 2007 e Corte costituzionale 255 del 6.7.2007: le circolari hanno natura di atti meramente interni della pubblica amministrazione che esprimono esclusivamente un parere dell’amministrazione. Atti non vincolanti addirittura per la stessa autorità che le ha emanate. Non sono atti generali di imposizione né disposizioni derogative di norme di legge.
Una circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sotto ordinati, ai quali non è vietato neppure di disattenderla. Senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall’ufficio possa essere ritenuto illegittimo per violazione della circolare. L’atto emanato sarà legittimo perché conforme alla legge.
Obiettivo del ricorso
Per i sopra citati motivi, si ricorre affinché il provvedimento impugnato, inesistente, ovvero nullo o, comunque, inefficace e pertanto privo di qualsiasi effetto, sia annullato. Si domanda che nessun provvedimento intacchi la patente. Si esige la restituzione della tassa versata allo Stato: il Comune che ha elevato la contravvenzione dovrà effettuare il rimborso.