Il nuovo Codice della Strada 2024, in vigore fra qualche settimana (dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) rivoluziona l’articolo 187, quello sulla droga. Tecnicamente, sono le sostanze stupefacenti.
Adesso la legge, col “vecchio” Codice
Oggi, c’è un nesso causale tra consumo della sostanza ed effetto di alterazione sull’organismo. Abbiamo “in stato di alterazione psicofisica”. Il guidatore – se drogato quando guida – viene sanzionato.
Domani, col nuovo Codice
Il reato diventa guida “dopo” l’assunzione di sostanze stupefacenti. Dopo, sì. Ma dopo quanto tempo? Il Codice non dice niente. Non dice dopo un minuto, un’ora, un giorno, una settimana, un mese.
Le fake news si moltiplicano: qualcuno sostiene che – per esempio – il 1° gennaio il guidatore assume stupefacenti (cannabis), viene fermato da Polizia o Carabinieri al volante il 1° febbraio, e sarà multato. No. Di certo, il lasso temporale fra assunzione e multa non è così ampio.
L’unica certezza: è sufficiente il collegamento temporale tra l’assunzione recente e la guida.
Perché è dopo poco tempo
Previste nuove modalità di accertamento del reato da parte degli organi di polizia stradale che possono, direttamente sul luogo del controllo stradale, sottoporre i conducenti al prelievo di un campione di liquido salivare sul quale effettuare accertamenti tossicologici da parte di laboratori certificati. La droga, nella saliva, non resta per un mese. Indicativamente, i tempi di rilevazione arrivano massimo a 48 ore dopo l’uso nei consumatori occasionali, e fino a sei giorni nei consumatori abituali. Per cui, al limite, una settimana. Non un mese. Il tempo vero massimo è attorno a tre giorni, nella stragrande maggioranza dei casi. Il test salivare è stato visto come un’alternativa non invasiva, senza l’intrusione della privacy e con pochissime possibilità di adulterazione. Sarà una circolare ministeriale a chiarire tutto con più precisione: tempo e sostanze.
Ritiro cautelare della patente
Confermata la possibilità per gli organi di polizia stradale di disporre il ritiro precautelare della patente per un periodo massimo di 10 giorni, qualora l’esito degli accertamenti non sia immediatamente disponibile, ma la prova preliminare abbia dato esito positivo.
Se non si fa il test salivare
Qualora non sia possibile procedere agli accertamenti, ma la prova preliminare abbia dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire immediatamente di continuare a condurre il veicolo.
Il prefetto, sulla base dell’esito positivo della prova preliminare, dispone che il conducente si sottoponga, nel termine di 60 giorni, alla visita medica di verifica dei requisiti psichici e fisici con sospensione della patente fino al superamento degli accertamenti. Se il giudizio della commissione medica attesti l’inidoneità alla guida del conducente, è disposta la revoca della patente, con inibizione dalla possibilità di conseguirne una nuova prima di 3 anni.
Il conducente infra-ventunenne, nei confronti del quale siano stati accertati i reati di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti e di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, non può conseguire, qualora non ne sia già titolare, la patente di guida prima del compimento di 24 anni.
Drogato e senza patente
Se questi reati siano commessi da persona che non sia “munita” di patente, si applica, in attesa della definizione del giudizio penale, il divieto di conseguire la patente per un periodo da 1 a 2 anni. All’esito del giudizio, scatta il divieto di conseguire la patente per il periodo corrispondente alla durata prevista per la sospensione della patente, o per i 3 anni successivi all’accertamento dei reati, nel caso in cui sia prevista la revoca.
Il drogato potrà guidare l’auto?
C’è un un percorso di verifica dell’idoneità psicofisica: consente di monitorare nel tempo il conducente che abbia fatto uso di stupefacenti. Nei casi in cui sia stata disposta la visita medica, la validità della patente non possa essere confermata, la prima volta, per più di 1 anno, la seconda volta, per più di 3 anni e, dalla terza volta in poi, per più di 5 anni. Insomma, il soggetto multato per guida con stupefacenti in corpo è tuttora un pericolo pubblico? Questa la risposta da dare per riconsegnaregli la patente.
Se si rifiuta di fare il test
In caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, con l’ordinanza con la quale dispone la sospensione della patente e la sottoposizione a visita medica, il prefetto dispone anche la sospensione in via cautelare della patente fino all’esito dell’esame di revisione. Una regola anti furbetti.
Omicidio stradale, cosa succede
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c) [oltre 1,5 g/l], o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 8 a 12 anni [se non è causato da alcool o droghe la reclusione è da 2 a 7 anni].
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c) [oltre 1,5 g/l], del codice della strada o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa a taluno una lesione personale è punito con la reclusione da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime [se non sono causate da alcool o droghe la reclusione è da 3 a 12 mesi per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni per le lesioni gravissime].