Novità con il nuovo Codice della strada 2024 (appena uscirà in Gazzetta). Il vincolo per 3 anni di limiti di velocità ridotti per i neopatentati si conta dalla data di conseguimento della patente B1 e non dalla patente A1. L’articolo 117, comma 2 del Codice della strada stabilisce che per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali; questo significa che il triennio decorre dalla prima categoria di patente conseguita tra queste indicate: A2, A, B1, B. Lo dice Confarca.
Un esempio
A titolo di esempio, chi consegue la patente B1 all’età di 16 anni e, successivamente, all’età di 18 anni consegue la patente B, i 3 anni riguardanti i limiti di velocità per neopatentati si iniziano a contare dalla data di conseguimento della patente B1 (il triennio non riparte nuovamente alla data di conseguimento della patente B); pertanto, per l’esempio appena fatto, la limitazione cessa di validità raggiunta l’età di 19 anni.
Patenti A1
Diversamente, nota Confarca, per il titolare della patente A1 che raggiunta la maggiore età consegue la patente B, la limitazione triennale decorre dalla data di conseguimento della patente B, in quanto la categoria A1 non è presente tra quelle indicate nell’articolo 117, comma 2 CdS (A2, A, B1, B). Il titolare della patente B che prima dei 3 anni consegue una patente di categoria superiore (BE, C1, C1E) deve sottostare alle limitazioni di velocità con riferimento alla data di conseguimento della patente B (non decadono al conseguimento di una categoria di patente superiore, come invece avviene per la potenza motoristica).
Foglio Rosa sospeso fino a 24 anni se il conducente ha assunto droghe o rifiuta di sottoporsi al test
Il conducente minore degli anni ventuno, nei confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai commi 1 e 8 (guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope oppure rifiuta di sottoporsi ai controlli), se non ne sia già titolare al momento del fatto di reato [quindi deve ritenersi escluso dalla disposizione chi già possiede la patente AM, A1, B1], non può conseguire una patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata all’estero, prima del compimento del ventiquattresimo anno di età, illustra Confarca.
Qualora, al momento della commissione dei reati di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, il conducente sia munito di autorizzazione a esercitarsi, le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente [revoca che scatta in caso di incidente] della patente previste dal presente articolo si applicano anche all’autorizzazione all’esercitazione di guida e l’interessato non può conseguire un nuovo foglio rosa fino al compimento del ventiquattresimo anno di età.
Bonus di 2 punti-patente frequentando un corso di educazione stradale
La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie determina l’attribuzione, all’atto del rilascio della patente, del credito di due punti ai sensi dell’articolo 126-bis sulle tipologie di patenti di cui all’articolo 115, comma 1, lettere b) e c) [16enni e 18enni – sembra esclusa la patente AM in quanto conseguibile a 14 anni].
Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i soggetti erogatori dei corsi di cui al primo periodo tra gli enti pubblici e privati competenti in materia di sicurezza stradale, compresi gli enti di formazione professionale e le autoscuole di cui all’articolo 123, e sono definite le modalità per lo svolgimento dei medesimi corsi e per la relativa certificazione.