L’estate calda degli autovelox: multe nulle per mancata omologazione

Ippolito Visconti Autore News Auto
Una montagna di multe sarà contestata per mancata omologazione dell’autovelox, rendendo bollente l’autunno 2024, quando i verbali arriveranno a casa dei proprietari delle vetture.
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Una montagna di multe sarà contestata per mancata omologazione dell’autovelox, rendendo bollente l’autunno 2024, quando i verbali arriveranno a casa dei proprietari delle vetture. Fatti con strumenti solo approvati

Con la sentenza 10505/2024, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di rilevatori: c’è la distinzione tra preventiva approvazione ed omologazione dell’apparecchio. Infatti, il Codice della strada riporta all’articolo 142 comma 6: per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati. 

Tutto ruota attorno alla parola “omologate”. Secondo l’ente pubblico responsabile dell’apparecchio, la legge non dice in cosa consista tale operazione, dovendo, perciò, desumersene il contenuto sulla scorta del coordinamento sistematico di altre disposizioni normative di riferimento. Che prescrivono indifferentemente l’approvazione o l’omologazione, in base a varie circolari.

Differenza fra approvazione e omologazione

Per la Cassazione, l’approvazione non è equiparabile all’omologazione. Solo l’omologazione completa, che assicura la precisione dell’apparecchio, rende legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox. Lo dice l’articolo 192 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada che disciplina controlli e omologazioni: contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione. Inoltre, si richiama alle sentenze Cassazione 14597/2021 e 3335/2024.

L’approvazione è solo un passaggio per ottenere l’omologazione, poiché “consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”.

L’omologazione consiste in una procedura che ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso”.

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Omologazione e approvazione: cosa scrivere nel ricorso

Quando fate ricorso al Giudice di pace, scrivete che l’omologazione serve per accertare la rispondenza e l’efficacia di un determinato apparecchio secondo le prescrizioni stabilite nel regolamento del Codice della strada. L’approvazione, invece, verifica elementi che non vengono indicati nel Regolamento.

L’articolo 192 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, sull’omologazione dice: “L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L’interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell’istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale”.

Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il Regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2”.

Quindi c’è una distinzione tra le due operazioni di controllo: l’omologazione deve verificare il rispetto di prescrizioni stabilite dal Regolamento, mentre l’approvazione non ha riferimenti normativi o caratteristiche specifiche.

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