La Cassazione stronca l’assicurazione Rc auto con scatola nera

Ippolito Visconti Autore News Auto
Rivoluzionaria ordinanza della Cassazione sull’assicurazione Rc auto con scatola nera (sezione tre civile, numero 13725/2024).
scatola nera

Rivoluzionaria ordinanza della Cassazione sull’assicurazione Rc auto con scatola nera (sezione tre civile, numero 13725/2024). Riguarda gli incidenti stradali, e risponde a una precisa domanda: se il dispositivo tecnologico Gps (collegamento satellitare) rileva che una vettura ha ragione e l’altra torto, le risultanze della black box hanno valore legale? Fanno piena prova? Per molte compagnie assicuratrici, sì, la scatola nera stabilisce con certezza assoluta chi sia dalla parte del giusto e abbia diritto al risarcimento Rca. Invece, sorpresina, la Cassazione dice no

Niente decreti, niente valore legale della scatola nera

C’è una vecchia legge (articolo 145 bis del Codice delle assicurazioni) che dice: servono i decreti attuativi ministeriali. Se e quando arriveranno questi decreti, allora forse sarà possibile attribuire valore legale alla scatola nera. Per ora, non può fare piena prova “un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri”.

Cosa devono dire i decreti attuativi? Tutto. 

1) Le caratteristiche tecniche delle scatole nere.

2) Come conservate i metadati delle scatole nere e come non renderli mai ripudiabili.

3) Come favorire la portabilità delle black box fra compagnie: ossia portare la scatola nera A della compagnia A nella polizza della compagnia B. Cosa oggi impossibile: è paralisi della libertà dell’automobilista.

Oggi giochiamo a calcio senza le regole del calcio. La Cassazione dice: mettiamo prima le regole, poi giocheremo. Altrimenti, le regole imposte da altri a capocchia non valgono. Aspettiamo i famigerati decreti attuativi del ministro delle Infrastrutture di concerto col ministro dello Sviluppo economico.

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Chi perde paga

La compagnia (un gigante) ricorrente per Cassazione contro l’automobilista ha perso. La Corte ha condannato l’assicurazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità: 3.000 euro. Oltre agli esborsi: 200 euro. Più il rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore della parte controricorrente. Ciliegina sulla torta (anzi sulla scatola nera), l’impresa assicuratrice paga l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso.

Altri cinque punti deboli della scatola nera

1) È assente una definizione normativa che individui il “dispositivo”. La norma fa riferimento a “meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti. O ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l’utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri”. Un regolamento mai promulgato ne avrebbe dovuto disciplinare i requisiti tecnici.

2) Le risultanze della scatola nera non sono riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche del fatto a cui esse si riferiscono. Non sono nemmeno registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose: le quali solo possono formare piena prova dei fatti e delle cose rappresentate proprio come la videoripresa del sinistro.

3) Allo scopo di garantire la non ripudiabilità dei dati, il meccanismo elettronico dovrebbe includere funzionalità atte a garantire che i dati sono incontrovertibilmente relativi al veicolo cui il meccanismo elettronico è associato. Dovrebbe.

4) Il fornitore ha la responsabilità di garantire, conservando apposita documentazione degli interventi e delle verifiche effettuate, che il meccanismo elettronico è correttamente installato e associato al veicolo. E che mantiene, per tutto il ciclo di vita, la capacità di effettuare misurazione, registrazione, trasferimento, conservazione, protezione recupero e consultazione dei dati, con le caratteristiche indicate. Tutto questo nella realtà accade?

5) Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge. Una parte privata (una compagnia di assicurazioni) può produrre nel processo le risultanze della scatola nera contenenti il registro delle attività del veicolo incidentato: alle stesse viene conferito il valore di prova legale. Questo vìola il principio della garanzia costituzionale del contraddittorio in condizioni di parità.  

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