L’incidente stradale sul lavoro è un’eventualità trattata dall’ordinamento italiano, con leggi specifiche e le sentenze emanate dalla Corte di Cassazione. Parliamo degli infortuni in itinere, avvenuti durante il tragitto tra la casa e la sede di svolgimento del servizio per cui si ottiene retribuzione. Anche grazie ai recenti pronunciamenti degli ermellini è possibile dipanare dubbi e perplessità in merito.
La linea uniforme di giudizio adottata permette di avere un’idea esauriente, circa i diritti del danneggiato e non solo. Difatti, una questione affrontata in aula riguarda chi tra l’Inail e la compagnia assicurativa abbia l’onere di risarcire il soggetto.
Che cosa si intende per incidente stradale sul lavoro
La questione è di particolare rilevanza, poiché per circolare in auto occorre, inderogabilmente, sottoscrivere una polizza Rc Auto. Qualora gli capiti qualcosa, sarà la stessa impresa a rimborsarlo. O almeno così avviene nella prevalenza dei casi. Perché le eccezioni esistono e l’incidente stradale sul lavoro rappresenta uno strappo alla regola. Andiamo a vedere cosa sancisce la normativa, prendendo in esame i pareri della Cassazione, i quali creano dei precedenti e forniscono una chiave di lettura.
Per incidente stradale sul lavoro si intende un incidente stradale avvenuto in una delle seguenti circostanze:
- rientro a casa dal luogo di prestazione dell’attività (o viceversa);
- spostamento da una sede di lavoro all’altra, anche di aziende diverse;
- spostamento dalla sede di lavoro al luogo di consumazione dei pasti (in assenza di mensa aziendale interna).
Ebbene, qui è l’Inail (Istituto Nazionale di Assistenza contro gli Infortuni sul Lavoro) a rispondere per prima. Lo farà una volta accertata la presenza di presupposti fondamentali, indicati dal normatore nazionale. Il primo punto riguarda il mezzo di trasporto sul quale era a bordo. Sarà corrisposto l’indennizzo per uso di automezzo privato soltanto in assenza di una valida alternativa. Dunque, se ne sarebbe altrimenti derivato un forte disagio o addirittura l’impossibilità di recarsi sul luogo di lavoro. Lo “strumento normale” accettato è qui da individuare nel trasporto pubblico, ritenuto più sicuro.
Quando la deviazione dal “normale percorso” non fa decadere il diritto all’indennizzo
Il tragitto percorso a bordo di auto privata ottiene copertura se non prevede deviazioni o interruzioni, a meno di un ristretto numero di scenari. Ad esempio, se lungo la solita strada percorsa vi sia un blocco stradale, ciò che si definisce una causa di forza maggiore. Vale lo stesso se la deviazione è dipesa da:
- esigenze essenziali o improrogabili, tipo accompagnare i figli a scuola;
- far fronte a compiti obbligatori dal punto di vista penale.
Ogni diritto di rivalsa decade nello scenario in cui vi sia stata la volontà del soggetto danneggiato di incorrere in un incidente stradale sul lavoro. Ciò che i giuristi indicano con il termine di dolo, da distinguere dalla colpa. Difatti, la negligenza, l’imperizia o l’imprudenza non esonerano l’Inail dalla corresponsione dell’indennizzo. Ciò purché il comportamento del conducente sia stato comunque motivato da esigenze inerenti alla sfera lavorativa. In buona sostanza, chi era al volante può aver commesso un errore, ma in buona fede.
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro è il primo soggetto incaricato alla liquidazione della somma nei confronti della parte lesa. Ovviamente, prima della concessione andranno effettuati opportuni controlli, per stabilire se l’evento abbia realmente cagionato dei danni. Se riguardano soltanto cose sarà chiamato in causa un esperto per la perizia, dove appunto si quantificherà la natura della perdita economica.
Questa è la situazione più semplice, anche per la controparte, rea di aver provocato il sinistro con il suo comportamento. Difatti, la disputa rimane sempre in sede civile, le cui sanzioni sono, manco a dirlo, inferiori delle questioni penali. Qualora l’incidente stradale sul lavoro abbia provocato danni alla persona, al posto del perito andrà interpellato un medico. In merito, chi ne paga pegno ha l’onere di andare da un professionista del campo, tra una delle seguenti opzioni:
- medico di base;
- struttura ospedaliera o centro di pronto soccorso;
- medico che collabora con l’azienda presso la quale presta la sua attività lavorativa.
La decisione è di esclusiva competenza dell’interessato e nessuno ha il diritto di esercitare pressioni relative. Lo specialista eseguirà una diagnosi, rilasciando, infine, un certificato, attestante le condizioni dell’individuo. In circostanze del genere è sempre preferibile assumere un rappresentante legale. Sebbene ciò comporti una spesa, talvolta piuttosto rilevante, è facile commettere errori, che determinino la perdita della somma spettante. Per l’esattezza, sarebbe opportuno provvedervi se la lesione è di media o grave entità.
Tipologie di inabilità
Le lesioni individuate dal normatore nazionale si dividono in due macro classi:
- inabilità temporanea;
- inabilità permanente.
Entrambe possono essere totali o parziali, di varia natura. Per l’inabilità temporanea occorre dimostrare con diagnosi mediche o segni visibili (ad esempio la cicatrice) il problema riportato. Ecco perché è bene affrettarsi a eseguire gli accertamenti del caso in modo celere. Il grado di inabilità è definito in termini percentuali da 0 a 100, in ordine crescente di gravità.
Un lieve danno, ad esempio dettato da colpo alla strega, è valutato con indice molto basso, mentre all’incrementare corrisponde una gravità maggiore, fino allo stato vegetativo. Il risarcimento accordato fa riferimento alla menomazione, ovverosia alle conseguenze scaturite dall’evento. Tanto più non sarà possibile ottemperare al consueto svolgimento delle mansioni di tutti i giorni, tanto più la cifra lieviterà.
L’incidente stradale sul lavoro (in itinere) di natura temporanea dà diritto a un indennizzo dell’Inail a partire dal quarto giorno successivo dalla data di infortunio fino ad avvenuta guarigione clinica nella misura del:
- 60 per cento del compenso medio giornaliero fino al 90° giorno;
- 75 per cento del compenso medio giornaliero dal 91° giorno in poi.
La prevalenza dei contratti collettivi prevedono poi che il datore di lavoro versi un contributo integrativo all’indennità Inail, affinché il percettore consegua una somma quantomeno vicina alla retribuzione media giornaliera.
L’incidente stradale sul lavoro permanente è suddiviso tra due forme. Nella prima, quella lieve (che va dal 6 al 15 per cento), l’Inail accorda un risarcimento in capitale. Nella seconda, quella grave (che va dal 16 al 100 per cento), al soggetto leso spetta:
- un indennizzo per il danno subito;
- una quota per l’incapacità dell’infortunato di produrre reddito, definito sulla base di una tabella.
Dunque, la polizza Rc Auto è totalmente assolta dagli oneri? No, non lo è. Le numerose controversie hanno portato la Corte di Cassazione a pronunciarsi in materia. Secondo la linea comune definita dagli ermellini l’impresa RCA risponde in misura integrativa all’indennizzo dell’Inail.
E se la copertura dell’Inail non basta?
Se la liquidazione attribuita dall’Istituto Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro non copre l’intero importo del risarcimento, allora il danneggiato ha diritto a interpellare l’assicurazione. Comunque, deve avere soltanto natura integrativa, poiché, in caso contrario, il soggetto leso metterebbe a segno un tornaconto economico. Invece, il corrispettivo deve avere mera funzione risarcitoria della perdita riportata per il mancato svolgimento della prestazione lavorativa. Non per niente, laddove il soggetto con inabilità temporanea percepisca regolare retribuzione nel periodo di guarigione, egli non avrà diritto a indennizzi.
La disciplina, di facile comprensione, è stata confermate in diverse occasioni dalla Suprema Corte. Che ha fornito una chiave di interpretazione uniforme per tutti quei casi portati alla sua attenzione. Per concludere, l’indennizzo conseguente da incidente stradale sul lavoro deve essere, in primo luogo, corrisposto dall’Inail. L’assicurazione interverrà esclusivamente a titolo integrativo qualora la somma versata non copra l’intera entità del danno riportato dall’infortunato.