Incidente stradale senza testimoni: come ottenere risarcimento

M Magarini
Incidente stradale

Come bisogna comportarsi se veniamo coinvolti in un incidente stradale senza testimoni? La presenza di uno o più soggetti in grado di confermare la nostra versione alle Forze dell’Ordine e alle compagnie di assicurazione può essere di estremo aiuto. Purtroppo, non sempre sono presenti, il che rende, per forze di causa maggiore, complicato dare prova di aver subito un danno senza aver contributo in alcun modo all’evento.

Sulla questione in tanti si sono interrogati e si interrogano tuttora. Anche perché magari per la prima volta riportano danni da incidente stradale senza testimoni. In circostanze del genere, la regola numero uno dovrebbe essere quella di recuperare tutte le informazioni in merito. Sebbene la questione non sia facile da dipanare, gli interventi del normatore ci consentono di avere un’idea dettagliata sul testo legislativo applicato nella nostra penisola.

Incidente stradale senza testimoni: la constatazione amichevole

Incidente stradale

Suonerà piuttosto ovvio: l’ideale per ottenere indennizzo sarebbe sottoscrivere un modulo di constatazione amichevole congiunto con la controparte. Peccato che, talvolta, manchi la giusta collaborazione, a prescindere dalle dinamiche dell’incidente. Quindi, verrebbe da sperare nella presenza di qualcuno disposto a suffragare la nostra tesi. Se, però, l’evento è accaduto in un luogo isolato o, per qualsiasi ragione, il papabile testimone rifiuta di deporre, allora bisogna percorrere delle vie alternative.

Siccome l’eventualità è concreta, nei confini italiani vigono dei “suppletivi”. In cosa consistono? In una serie di accortezze aventi il proposito di stabilire chi ha commesso un errore. Ciò è quantomai importante senza elementi probatori inequivocabili. Se così fosse, sarebbe prezioso conoscere, per filo e per segno, gli step da seguire, al fine di far valere agli occhi delle istituzioni ciò che è, a conti fatti, un nostro diritto. Nel corso della presente guida proveremo a scendere in dettaglio, con puntualizzazioni relative a ciascuna ipotesi.

Sarebbe poi davvero comoda la vita se per qualsiasi contenzioso avessimo prove schiaccianti del fatto illecito. Ad esempio, se un automobilista andava oltre i limiti di velocità consentiti, aiuterebbe una bella foto dell’autovelox. O, ancora, il racconto di un passante, che ha visto in prima persona trasgredire le precedenze in un incrocio. Tuttavia, non è scontato che avvenga. Di conseguenza, è possibile fare leva sulle cosiddette “presunzioni”, in pratica degli “indizi”. Questi da solo non saranno sufficienti a spuntarla in fase di processo, ma – come racconta La Legge per Tutti – ce ne sono diverse:

  • gravi
  • precise
  • concordanti

il giudice avrà occasione di pronunciarsi in modo risoluto sull’incidente stradale senza testimoni.

Le presunzioni

Resta da capire quali siano tali presunzioni. Degli “indizi” possono emergere dalla segnaletica, verticale od orizzontale. Immaginiamo che un veicolo abbia la ruota nell’altra corsia lungo un tratto dove è tracciata la linea continua. In tale circostanza, colui che si rende colpevole di violare le indicazioni del Codice della Strada non avrà alcun potere di rivalsa nei confronti dell’impresa RCA.

Cogliere in fallo un “aspirante pilota di Formula 1” diverrà, poi, naturale, laddove gli pneumatici abbiano lasciato delle tracce sulla strada per una brusca frenata. La stessa entità del danno riportato è potenzialmente in grado di dirla lunga sulle modalità del sinistro. Inoltre, chi presta attenzione ai dettagli getterà uno sguardo alla zona d’urto. Supponiamo che un guidatore sostiene di essere stato centrato da un secondo veicolo mentre aveva già attraversato l’incrocio.

Se la parte centrale o posteriore riporta dei segni probabilmente sta dicendo la verità. Se a essere malmesso è il paraurti anteriore presumibilmente la tesi comincerà a scricchiolare. Della faccenda se ne occupa personale con i titoli, la competenza e l’esperienza idonei. Parliamo dei c.d. periti o fiduciari, delle figure qualificate designate dalle compagnie assicurative. Per eventuali contenziosi avranno voce in capitolo i c.d. ctu, ovvero i consulenti tecnici d’ufficio.

Degli oneri ulteriori sono sanciti qualora l’incidente stradale senza testimoni abbia dei feriti. Qui è obbligatorio contattare le Forze dell’Ordine. Che, stando alle ricostruzioni sul posto, compileranno un verbale, utile ad attribuire in maniera corretta le responsabilità. Gli agenti prenderanno visione dei dettagli al fine di avere un quadro completo della situazione. Un verbale redatto a regola d’arte permette spesso di sciogliere i dubbi.

Altrimenti, le aziende RCA avranno facoltà di appoggiarsi dei propri periti. In via generale, è cosa buona e giusta interpellare il corpo dei Carabinieri o della Polizia. L’unità accorrerà per eventuali feriti, mentre sarà a discrezione della singola unità stabilire se recarsi sul luogo per soli danni alle cose.

Dashcam

Spinti da ragioni cautelari, dei guidatori si avvalgono delle dashcam. Si tratta di piccole telecamere, i cui filmati potranno essere sottoposti al giudice, sebbene costui non sia obbligato a tenerne conto. Non esiste nessun obbligo in merito e, pertanto, rimane una mera precauzione aggiuntiva. Ha una valenza superiore la c.d. scatola nera, messa a disposizione dalle compagnie assicurative. Al di là del risparmio economico nella polizza, il giudice incaricato di pronunciarsi in proposito ha il tassativo obbligo di prenderle in considerazione.

Prodigarsi alla ricerca di testimoni è un tentativo fine a sé stesso, laddove né le Forze dell’Ordine né la compagnia Rc Auto li abbiano annotati con il primo rapporto. Difatti, il normatore afferma che il loro nome deve essere indicato:

  • nel modulo di constatazione amichevole;
  • nella denuncia di sinistro inoltrata alla relativa impresa RCA;
  • nel verbale compilato dagli agenti.

Diversamente, il loro racconto non avrà valore giuridico. Nel caso non vi abbia provveduto direttamente la parte lesa, l’assicurazione avrà l’obbligo di farglielo presente entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la denuncia del sinistro. Nell’arco dei 60 gg successivi l’automobilista avrà l’onere di rispondere all’appello. Una volta decorso tale intervallo di tempo, l’unico risarcimento ottenibile sarà per incidente stradale senza testimoni. A ogni modo, il testo legislativo prevede pure delle eccezioni qualora:

  • il testimone non fosse fin da subito identificabile;
  • le Forze dell’Ordine hanno già preso le generalità del testimone e le hanno riportate nel verbale;
  • il sinistro ha scaturito danni alle persone.

Concorso di colpa

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Il rispetto di ciascuno di questi passaggi non garantisce di per sé la ricostruzione della dinamica dell’accaduto. In assenza di prove certe e inconfutabile, il giudice applica il c.d. concorso di colpa paritetico. Con tale espressione si intende che i due conducenti hanno ciascuno una responsabilità del 50 per cento dell’evento. Dunque, ambo le parti avranno l’onere di rispondere della metà dei danni provocati.

Un secondo scenario è il c.d. concorso di colpa effettivo. Qui viene definito un grado di colpa maggiore per uno dei due automobilisti, che, appunto, ne risponderanno di conseguenza. Ad esempio, se il giudice decreta che uno abbia la responsabilità per il 70 per cento dell’accaduto, costui dovrà risarcire il 70 per cento dei danni. La controparte risarcirà, invece, il rimanente 30 per cento.

Infine, esiste il concorso di colpa danneggiato. Qui la responsabilità è totale (cioè del 100 per cento) di uno dei conducenti, ma la controparte non ha applicato la normale diligenza prevista dal Codice della Strada.

Mettendo che lo schianto abbia avuto origine per la mancata osservanza di un incrocio al semaforo, il danneggiato può, ad esempio, pagare pegno per distrazione. Il motivo? Era al telefono mentre guidava. Se fosse rimasto concentrato sulla strada probabilmente avrebbe evitato il tamponamento. Alla luce di ciò, l’indennizzo rischia di essere ridotto o persino cancellato.

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