Per circolare liberamente sulle strade italiane è obbligatorio disporre di una copertura Rc Auto. Lo sancisce in modo chiaro e categorico il Codice della Strada. Ciononostante, alcuni conducenti hanno l’audacia (e l’incoscienza) di violare la legge, ignari delle conseguenze che il loro comportamento rischia di provocare. Lo scenario peggiore consta nell’incidente stradale senza assicurazione. Per avere un prospetto dettagliato della situazione la analizzeremo sia dal punto di vista del guidatore munito di polizza sia di quello non munito.
Incidente stradale senza assicurazione: quanti italiani circolano sprovvisti di Rc Auto
Nonostante i continui messaggi di sensibilizzazione inviati dall’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), ancora oggi in tanti continuano a viaggiare senza Rc Auto. Secondo quanto riferisce un’indagine dell’ANIA, riportata dall’Allianz sul suo sito ufficiale, nel 2019 erano 2,6 milioni i veicoli impiegati senza polizza. Dati alla mano, si tratta di quasi il 6 per cento dell’intero parco circolante nella nostra penisola.
Il report prende in considerazione i valori rilasciati dalla Motorizzazione Civile, gestore del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Il quadro diventa più preoccupante esaminando la situazione su base regionale. Mentre il Nord arriva al 3,8 per cento, nel Meridione tocca il 9,4 per cento. Le statistiche sono notevolmente superiori rispetto alle medie dell’Unione Europea.
Il Codice della Strada prevede delle sanzioni esemplari a carico di chi circola senza Rc Auto:
- una multa che va da un limite minimo di 866 euro a uno massimo di 3.464 euro. In caso di recidiva, la cifra da corrispondere raddoppia;
- il sequestro del mezzo per almeno un semestre finché la polizza Rc Auto non viene siglata.
Se la multa non viene saldata (con gli oneri di trasporto e custodia), scatta la confisca del veicolo. Insomma, mettersi al volante di un’auto non RCA è un comportamento perseguito in modo severo. E si va dalla padella alla brace laddove accada un sinistro.
Partiamo subito dal soggetto assicurato. Ovviamente, adeguandosi alle normative del Codice Stradale ha delle garanzie maggiori: resta da stabilire quante e quali. La polizza serve a tutelare la parte lesa dosa da un sinistro e così è anche se la controparte non risulta in regola. Il danneggiato sarà comunque preservato e avere diritto del risarcimento dei danni. Anche se non c’è nessun’altra compagnia Rc Auto, ne prende il posto un fondo pubblico amministrato da Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.).
Il Fondo di Garanzia Vittime delle Strada è stato introdotto con legge n. 990 del 1969 e opera dal 12 giugno 1971. Persegue il fine di risarcire i danni derivanti da sinistri determinati, nella prevalenza delle circostanze, da mezzi non identificati, non muniti di Rc Auto, utilizzati senza il consenso del proprietario o coperti da società in liquidazione coatta. Sulle cose vige una franchigia di 500 euro, ovvero è previsto un rimborso per danni di natura patrimoniale che superino tale soglia. Il massimo è, invece, stabilito dalla legge in:
- 6.450.000,00 per i danni alle persone;
- 1.300.000,00 per i danni alle cose.
L’istituto, volto a tutelare i soggetti privi di colpa nell’incidente stradale senza assicurazione, avrà successivamente facoltà di rivalersi sul responsabile. La prescrizione è decennale, a partire dall’evento stesso. Un aspetto da definire nei confronti di chi avviene la rivalsa, quando il proprietario e il conducente responsabile del sinistro non siano la stessa persona. In proposito, una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 40592, depositata il 17 dicembre 2021, dipana i dubbi: pende su entrambi. Alla conclusione si è giunti in applicazione di due principi cardine:
- surrogazione: un terzo (Fondo di Garanzia Vittime della Strada) si sostituisce al creditore (proprietario della vettura coperta da Rc Auto) nel rapporto col debitore (il responsabile del sinistro sprovvisto di polizza);
- la ratio della responsabilità oggettiva ex art. 2054 c.c.: il guidatore – e il proprietaria, se diverso – ha il dovere di risarcire il danno provocato a cose o persone durante la circolazione del mezzo su strada.
La sentenza della Corte Suprema sottolinea i seri provvedimenti assunti dalle autorità nei confronti di coloro che guidano senza polizza. L’obbligazione solidale del conducente e del proprietario nei confronti dell’impresa designata – recita la sentenza della Cassazione – dovrà gravare su entrambi. Ciò poiché ambedue ha causato, con la propria omissione, l’insorgenza del debito comune.
La quantificazione del riparto, termina la Corte di Cassazione, è da valutare ai sensi dell’art. 2055 c.c. Nel caso in questione non se n’era parlato, per cui gli ermellini hanno decretato la ripartizione della metà esatta.
Come avanzare domanda al Fondo Garante per le Vittime della Strada: l’iter burocratico da osservare e la documentazione occorrente
La macchina operativa del Fondo entra in moto solo su apposita richiesta del danneggiato, che lamenta dei danni indotti nell’ambito di un incidente stradale senza assicurazione. L’istanza va presentata alla compagnia Rc Auto addetta a occuparsi dell’iter presso il territorio regionale dov’è avvenuto lo scontro. La lista completa delle compagnie è consultabile direttamente sul portale della Consap, alla quale va inoltrata una copia della domanda.
Il modulo da spedire deve contenere le seguenti informazioni:
- il luogo e l’ora del sinistro;
- la dinamica del sinistro;
- le generalità del richiedente;
- le generalità del guidatore e del proprietario del veicolo (se i due non coincidono);
- gli estremi (targa, modello) dei mezzi coinvolti, se recuperabili: se il veicolo non è identificato o non possiede copertura Rc Auto va specificato;
- il nominativo della impresa assicuratrice della parte lesa;
- i dati delle autorità di pubblica sicurezza (se intervenute).
Laddove il sinistro abbia causato esclusivamente i danni a cose è d’obbligo puntualizzare:
- il giorno, l’ora e il luogo in cui per la perizia della macchina e degli altri oggetti;
- l’entità del danno.
Allegare una copia della fattura se l’intervento di riparazione è già stato eseguito o un preventivo.
Per un incidente stradale senza assicurazione provocante danni fisici è d’obbligo puntualizzare:
- l’entità del danno;
- il certificato medico che provi che dia prova dell’avvenuta guarigione.
Nella definizione del danno fa fede la relazione di perizia medico legale.
Se il veicolo responsabile dell’incidente stradale senza assicurato abbia copertura presso un’impresa in fase di liquidazione coatta amministrativa la documentazione andrà inoltrata analoga richiesta al Commissario liquidatore.
L’intervento del Fondo non occorre se l’assicurazione è scaduta da non più di 15 giorni. In tal caso, la copertura coprirà i danni e, dunque, non andrà chiamato in causa il Fondo amministrato da Consap. L’impresa risponderà dei danni scaturiti prima del 15° giorno successivo alla scadenza.
Stando alla “credenza popolare” chi è senza assicurazione non viene risarcito in nessun caso. In realtà, non viene risarcito l’esclusivo responsabile. Di conseguenza, qualora venga coinvolto in un sinistro scaturito dalla controparte ne avrà diritto dalla compagnia del mezzo responsabile. Lo ha chiarito una sentenza del Giudice di Pace di Napoli (n. 5553/15). Il pronunciamento afferma che l’impresa Rc Auto non potrà esimersi dal versare la cifra. Inoltre, non è scontato che il guidatore privo di copertura assicurativa incorra in una multa. Ciò poiché non si tratta di un reato “denunciabile” né dalla compagnia né dai privati.