Incidente stradale: che cosa fare in caso di sinistro?

M Magarini
Incidente auto

A prescindere dal proprio stile di guida, può capitare di venire coinvolti in un incidente stradale. Per quanto un atteggiamento cauto e prudente al volante limiterà il rischio di sinistri, è impossibile avere sempre sotto controllo la situazione. Onde evitare di lasciarsi cogliere impreparati, e venire travolti da un attacco di panico, sarebbe opportuno informarsi a dovere sulla materia. Recuperare informazioni a riguardo permette di mettere le mani avanti, di farsi cogliere pronti laddove ciò capiti.

Ad esempio, qual è l’iter da seguire? Quale comportamento bisognerebbe adottare nei confronti della controparte e della propria compagnia assicurativa? Quando si ha diritto a un risarcimento, totale o parziale, e come va calcolato? A queste e altre domande cercheremo di rispondere nel corso dei seguenti paragrafi, dove andremo a trattare, in maniera dettagliata, il tema. Ecco allora i principi cardine sanciti dal Codice della Strada, il testo da prendere a riferimento nei confini italiani.

Cosa fare in caso di incidente stradale

Per affrontare l’accaduto il primo consiglio da seguirebbe riguarda l’atteggiamento. Che si abbia ragione o meno, sarebbe sempre opportuno cercare di tenere sotto controllo i nervi, evitare di lasciarsi sopraffare dalle emozioni. Sentimenti quali la rabbia e la paura sono naturali in tali circostanze, ma risultano comunque controproducenti. Del resto, prova a pensare: cosa credi di ottenere di positivo da questo modus operandi? Te lo diciamo noi: nulla. Assolutamente nulla. Dunque, anziché andare in escandescenza e litigare con l’altro conducente, mantieni il self control.

Alzare la voce, esprimere aggressività può solo farti passare dalla parte del torto. Qualunque sia il tuo stato interiore, e le modalità dell’incidente stradale, fai un bel respiro e preserva la lucidità. In presenza di gravi lesioni a persone e/o cose, prendi il cellulare e chiama sul posto le Forze dell’Ordine e il Pronto Soccorso. Non vanno mossi i veicoli, a differenza dei sinistri di modica entità.

Se così fosse, creare intralcio alla regolare circolazione del traffico costituisce una violazione alle normative nazionali. Ciò viene punito mediante una multa compresa tra un minimo di 38 e un massimo di 155 euro. In conformità all’art. 593 del C.d.S., chiunque decida di non prestare assistenza a un individuo gravemente ferito è perseguibile per omissione di soccorso. Non avere responsabilità nell’accaduto non assolve dall’obbligo.

Una volta accertata l’assenza di soggetti in pericolo di vita, i guidatori coinvolti nell’incidente stradale sono tenuti a compilare la constatazione amichevole (CAI). Se non sono d’accordo riguardo alle modalità dell’ accaduto, compileranno due moduli separati. La tempestività della comunicazione alla rispettiva impresa Rc Auto assume importanza cruciale: dopo il terzo giorno, la compagnia potrebbe, infatti, offrire un risarcimento ridotto.

Il risarcimento diretto

La strada del risarcimento diretto è percorribile dalla parte lesa se ha subito lesioni fisiche per un massimo di 9 punti di invalidità. La somma potrà esserle anticipata dal suo assicuratore, che avrà poi diritto di rivalsa su quella del conducente responsabile dell’incidente stradale. Fino al 31 dicembre 2022 il procedimento valeva, in pratica, per le società operative nel nostro Paese, sottoscriventi la convenzione CARD. Dal 1° gennaio 2023 pure le realtà estere hanno, tuttavia, l’obbligo di adesione, per un’uniformità di trattamento.

I termini cambiano in caso di lesioni fisiche gravi o l’impatto abbia visto protagoniste tre o più vetture. Qui il soggetto leso ha ora l’onore di interpellare direttamente la propria compagnia, anziché quella del guidatore che ha provocato il sinistro per ricevere la liquidazione del danno, come avveniva finor. I terzi sono, invece, tenuti a fare domanda all’impresa Rc Auto che copre il mezzo di trasporto su cui erano a bordo in occasione dello scontro.

Purtroppo, la ricostruzione della dinamica può essere problematica, se i soggetti coinvolti forniscono due versioni differenti. Come abbiamo detto, la compilazione di due differenti moduli blu è un buon primo passo. Ma in che modo il giudice riesce a stabilire chi abbia ragione? Sarebbe prezioso trovare dei testimoni, capaci di confermare la tesi in vista di un’ipotetica disputa in tribunale. Il tempo decorre in fretta qualora i danni abbiano esclusivamente riguardato cose. Nella fattispecie, i testimoni vanno indicati sul luogo dell’incidente stradale o all’istanza iniziale avanzata all’assicuratore. Diversamente, l’autorità giuridica potrebbe pure definire il racconto inammissibile.

Le tempistiche

BMW X6 M incidente

L’impresa Rc Auto ha delle differenti scadenze da osservare in caso di sinistro:

  • per danni solo a cose è fissata al 30° giorno dall’accaduto se entrambe le parti hanno sottoscritto lo stesso modulo blu;
  • per danni solo a cose è fissata al 60° giorno dall’accaduto se le parti non hanno sottoscritto lo stesso modulo blu (in quanto in disaccordo);
  • in caso di danni alla persona è fissata al 90° giorno dall’accaduto.

Nel caso in cui si parli soltanto di danni a cose, l’assicuratore liquiderà un risarcimento entro e non oltre una certa soglia. Il rimborso corrisposto farà riferimento a ogni spesa necessaria per far fronte al danno subito. Supponiamo che, a causa dello scontro, andiamo dal meccanico che ci fa un preventivo di 10 mila euro. Se il valore del mezzo è di 8 mila euro, saremo coperti fino a 8 mila euro. I restanti 2 mila spetterà a noi saldarli, qualora lo considerassimo necessario. A ogni modo, la stima del danno andrà effettuata da un esperto incaricato dall’impresa Rc Auto, che eseguirà una perizia dettagliata. Il calcolo prende in considerazione fatture e preventivi.

Danni alla persona

La questione si complica in presenza di danni alla persona, aventi cioè carattere biologico. Qui non fa fede la relazione del perito, bensì quella del medico legale, il quale, dopo aver sottoposto il soggetto ad alcuni accertamenti, rilascerà un referto. Egli ha il compito di quantificare, in misura percentuale, l’entità del danno e se ha carattere temporaneo oppure permanente. Il conteggio tiene conto delle tabelle ufficiali, stando due parametri:

  • la percentuale del danno subito;
  • l’età dell’interessato.

L’inabilità può essere, come già detto, temporanea o permanente. Se temporanea, resta da stabilire quanto incide sull’espletamento delle funzioni da parte del soggetto danneggiato. Non è detto che percepisca un risarcimento, laddove il danno sia di modica entità e riceva ugualmente lo stipendio per la sua attività lavorativa.

Se permanente, fino ai 9 punti percentuali si ottiene un risarcimento esclusivamente in presenza di accertamenti strumentali o di prove visibili (ad esempio le cicatrici). Di conseguenza, sarebbe buona norma sottoporsi agli esami clinici per dimostrare il danno provocato dall’incidente stradale. Il valore percentuale cambia tanto più le conseguenze siano gravi. Comunque, in alcune circostanze possono esserci delle difformità di giudizio tra un medico e l’altro, poiché la disciplina è in continuo aggiornamento. Dati i progressi compiuti in campo medico la normativa è in continuo aggiornamento.

Inoltre, la capacità di far valere le proprie ragioni dipende anche dalla bravura dell’avvocato addetto a rappresentarci. Il grado di preparazione del legale e di esperienza accumulata in merito possono incidere in modo decisivo sul pronunciamento del giudice. Di conseguenza, il nostro consiglio è di rivolgersi a un professionista in gamba, che magari possa comportare una spesa maggiore, a fronte, però, di un servizio ottimale.

Ormai crediamo sia chiara la posizione assunta dal legislatore italiano per le parti coinvolte in un incidente stradale e il risarcimento della compagnia assicurativa. Se ciò finisse, sfortunatamente, per capitare, sarebbe il caso di riflettere a fondo sulle manovre da porre in pratica. La tempestività e il possesso di prove documentali incrementeranno le chance di ottenere una somma congrua all’entità del danno subito.

 

 

 

 

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