Guida in stato di ebbrezza: reato, tasso alcolemico, sanzioni

M Magarini
Bere alcool

La guida in stato di ebbrezza è un comportamento condannabile sia perché viene messa a repentaglio la propria incolumità e quella altrui sia per le conseguenze dal punto di vista legale. Difatti, il legislatore italiano sancisce, attraverso gli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada, delle sanzioni contro chi viene colto in flagrante dalle Forze dell’Ordine. Le sanzioni sono di diversa entità, in base al tasso di alcool rilevato con l’etilometro e da altri fattori.

Il principio dietro all’approccio severo adottato dal normative è quello di garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, provando a contrastare la sempre elevata frequenza di incidenti stradali.
In tale occasione ci andremo a soffermare sull’inquadramento giuridico della materia.

Guida in stato di ebbrezza: articolo 186

Alcool

Stando ai già richiamati art. 186 e 186 bis del Codice della Strada è proibito mettersi al volante dopo aver assunto bevande alcoliche. Laddove i valori riscontrati nel guidatore non siano eccessivamente elevati, il trasgressore incorre in provvedimenti meno severi.

Qualora non possa essere condotto da un altro soggetto idoneo, il mezzo è trasportabile presso un punto segnalato dall’automobilista o all’autorimessa più vicina, che si occuperà della relativa custodia. Ovviamente, le spese inerenti graveranno sul proprietario.

Gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di sottoporre il conducente ad accertamenti qualitativi non invasivi. In caso di presunta violazione della legge, le Forze dell’Ordine hanno il potere di accompagnare il soggetto in questione presso una centrale di comando, dove lo sottoporranno agli accertamenti del caso.

Sotto la definizione di “accertamenti qualitativi non invasivi” confluisce qualsiasi attività che non implichi l’introduzione di strumenti nel corpo umano. Ad esempio, non è consentito il prelievo di sangue. Per determinare l’effettivo stato di lucidità è, invece, possibile far eseguire degli esercizi, tipo uno scioglilingua, camminare su una linea, rimanere in posizione eretta su una gamba sola.

Stando alle direttive contenute nelle legislazione, l’agente può determinare il reato di guida in stato di ebbrezza mediante:

  • strumenti omologati (etilometro);
  • visite mediche (referto medico);
  • accertamento sintomatico.

Se l’automobilista, a seguito di un incidente, ha ricevuto un trattamento medico, i professionisti sanitari di base o accreditati avranno maniera di effettuare l’alcoltest, previo l’ordine degli organi di Polizia stradale, e sarà sempre a loro carico il rilascio della copia della certificazione. Essa verrà inoltrata dalle Forze dell’Ordine al Prefetto, che metterà in atto le disposizioni legislative.

Purché non abbia provocato un sinistro, al trasgressore sarà consentita l’espiazione della pena detentiva e pecuniaria con lavori socialmente utili nei centri addetti all’educazione e alla sicurezza stradale, presso gli enti locali adibiti al volontariato. La durata è quantificata in relazione alla sanzione comminata e alla conversione della multa: 250 euro equivalgono a un giorno di pubblica utilità.

Articolo 186 bis

L’art. 186 bis del Codice della Strada non solo puntualizza le sanzioni, bensì specifica punto per punto i soggetti a cui è proibito anche un consumo minimo di alcool:

  • guidatori con meno di 21 anni o che hanno ottenuto la patente B da non più di tre anni;
    individui incaricato al trasporto persone (art. 85, 86 e 87);
  • coloro che si occupano del trasporto di cose (art. 88, 89 e 90);
  • conducenti di automezzi o di autoveicoli trainanti rimorchi con massa totale a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; nonché di autosnodati, autoarticolati, autobus o ulteriori soluzioni con almeno 9 posti a sedere, escluso quello del guidatore.

Per gli altri guidatori, il limite è pari a 0,5 g/l. Esiste uno strumento ad hoc capace di stabilire la concentrazione di alcool nell’aria espirata.

A seconda del tasso riscontrato, cambia l’entità della sanzione:

  • se è compreso tra 0,5 e 0,8 g/l (estremi esclusi) scatta una contravvenzione da 543 a 2.170 euro;
  • se è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l (estremi esclusi) la contravvenzione va un limite minimo di 800 a uno massimo di 3.200 e ci sono fino a sei mesi di arresto;
  • se supera 1,5 grammi per litro viene comminata una multa da 1.500 a 6 mila euro e l’arresto da sei mesi a un anno. Segue, ogni volta, la sanzione amministrativa accessoria e la sospensione della licenza di guida da uno a due anni (a maggior ragione se c’è la recidiva nel biennio). Inoltre, la durata raddoppia qualora il mezzo coinvolto sia intestato a un terzo. Fatto salvo tale circostanza, l’auto viene abitualmente confiscata;
  • l’ammenda aumenta da un terzo alla metà se il reato è stato commesso tra le ore 22.00 e le 7.00.

Le sanzioni vengono raddoppiate laddove l’automobilista abbia causa un sinistro. In aggiunta, è contemplato il fermo amministrativo della macchina, a meno che appartenga una persona estranea ai fatti.

Gli Under 21 e i neopatentati, se colpevoli di guida in stato di ebbrezza, sono tenuti a pagare una multa da un minimo di 168 a un massimo di 672 euro. Anche qui, l’importo raddoppia nel caso in cui si sia provocato un sinistro.

A partire da 0,8 grammi per litro scattano provvedimenti penali. Alle contravvenzioni elevate si somma l’arresto, oltre alla sospensione della patente B.

In presenza di incidente mortale, il responsabile rischia una pena per omicidio stradale che comporta la reclusione in carcere da 5 a 10 anni.

Cosa rischia di chi rifiuta di sottoporsi all’alcoltest

Birra

Chi rifiuta di sottoporsi all’alcoltest commette un illecito penale, punibile con varie pene e sanzioni, nello specifico:

  • ammenda da 1.500 a 6 mila euro incrementata da un terzo alla metà;
  • sospensione della licenza di guida da sei mesi a due anni;
  • revoca della patente in caso di recidiva nell’ultimo biennio;
  • confisca dell’automezzo (secondo le modalità già enunciate in precedenza);
  • 20 punti decurtati dalla patente;
  • arresto da sei mesi a un anno incrementato da un terzo alla metà.

Revoca, ritiro e sospensione della patente

La revoca della patente di guida è una sanzione permanente che può assumere natura accessoria amministrativa. In conseguenza del provvedimento, l’automobilista ha l’onere di dimostrare il recupero dei requisiti psicofisici, venuti meno assumendo bevande alcoliche, oppure a ricevere il permesso di guida, previo il sostenimento dell’esame e solo due anni dopo il provvedimento.

Il ritiro consiste nel trattenimento delle Forze dell’Ordine della patente in attesa dell’esito inerente all’iter in corso. Può arrivare in seguito ad una sospensione, oppure ad opera delle autorità laddove ritengano di dover limitare il rischio che deriva da consentire alla persona di continuare a guidare, ad esempio per via della perdita di requisiti psicofisici. In certe occasioni succede che venga sancita una sospensione senza ritiro immediato. Qui il provvedimento viene notificato in seconda istanza, nei giorni che seguono l’infrazione.

La sospensione della licenza di guida può avvenire in due modalità distinte:

  • cautelare: ha carattere provvisorio fino alla sentenza del processo;
  • sospensione a seguito di condanna: stabilisce i termini e la durata effettiva, in conformità all’art. 186 del Codice della Strada e della pena già scontata in fase cautelare.

Il ricorso contro la sospensione della patente può essere rivolto:

  • al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica;
  • al Prefetto, entro 60 giorni dalla notifica.

Al termine del periodo di sospensione decretato, l’organo incaricato alla notifica del provvedimento sanzionatorio restituisce la licenza di guida al conducente, premesso l’ottenimento dell’idoneità dalla Commissione medica locale. Altrimenti, la patente rimane sospesa fino all’inoltro dell’attestato.

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