Il consumatore – recita il Codice del Consumo – è l’individuo che, sottoscrivendo un contratto, agisce per finalità estranee alla relative sfera imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. Nella fattispecie, il nostro obiettivo è di capire a fondo il meccanismo che regola la garanzia auto. La materia risulta abbastanza complessa da comprendere, perché contempla varie voci da prendere in analisi, onde evitare di rimpiangere la negligenza a posteriori.
In generale, comprare una vettura consiste in un vero e proprio accordo sottoscritto con il venditore. Una volta provveduta alla firma sulla documentazione inerente, il legittimo nuovo proprietario sarà coperto da tutta una serie di tutele legali, tra cui la garanzia sulle riparazioni dell’auto o le sostituzioni laddove si riscontrassero difetti di produzione. Ora, lasciarsi cogliere impreparati è davvero questione di poco, a maggior ragione se in tale ambito c’è poca o nessuna competenza. Se sei in procinto di prendere il tuo primo veicolo probabilmente ti sarai emozionato e magari persino preso dall’entusiasmo.
Se così fosse rischieresti di commettere dei passi falsi dettati dalla buona fede e da un pizzico di ingenuità. Ma ciò non sarà sufficiente per venire a capo della situazione, qualora ti rendessi conto, in un secondo momento, di aver accettato delle condizioni poco o per nulla convenienti. Siccome niente e nessuno può sostituire l’esperienza sul campo, ci siamo permessi di realizzare la presente guida, affinché ti muova con cognizione di causa, perfettamente conscio di quanto ti aspetta.
Partiamo da un concetto chiave, basilare: l’acquirente di un veicolo ha l’opportunità di avvalersi della garanzia legale auto e dell’articolo 129 del Codice del Consumo, che obbliga la controparte a consegnare beni in piena conformità ai documenti sottoscritti.
Garanzia legale auto
La garanzia legale di conformità (o garanzia legale) deve essere inoltrata dal cedente e ha un’estensione di 24 mesi (due anni). Dalle disposizioni presenti nel Codice del Consumo traiamo un’importante lezione: il venditore ha la piena e assoluta responsabilità rispetto alle dichiarazioni inserite nell’intesa in merito alle caratteristiche e alla funzionalità del bene.
Il rivenditore ha l’onere di consegnare un certificato di proprietà al contraente, al quale si farà riferimento laddove venissero rilevati difetti non esplicitati o menzionati. In presenza di un vizio di conformità, il conducente ha diritto alla riparazione o alla sostituzione della macchina dal venditore, senza nessun addebito a proprio carico, o comunque a una riduzione congrua del prezzo.
La garanzia legale dell’auto, obbligatoria e inderogabile, può essere affiancata da quella di produzione (o commerciale). Il rilascio da parte del Costruttore è facoltativo, perciò sarà bene prestare attenzione all’effettivo inoltro del documento, facendone eventualmente richiesta. Detta pure garanzia di buon funzionamento, solitamente ha la funzione di includere servizi aggiuntivi di assistenza. Inoltre, può essere libera nell’oggetto, nell’estensione territoriale e nella durata. I termini dipendono dalle politiche commerciali applicate dal marchio e alcuni sono di certo più “amici” del compratore, con tutele addirittura di 10 anni.
Un’ulteriore forma di garanzia auto, da distinguere rispetto alle due sopra illustrate, è l’assicurazione, riconosciuta, previa la corresponsione del relativo premio, nelle medesime modalità della RC Auto. Il tratto peculiare è da ricercarsi nell’impegno assunto da un terzo nel fare le veci dell’azienda relativamente a possibili difetti di fabbricazione. Di norma tale garanzia prevede obblighi di manutenzione specifici nel contratto da parte del richiedente.
Auto nuova
In linea di principio, la garanzia di un’auto nuova salvaguarda da guasti o difetti di fabbrica meccanici, elettrici, elettronici o di carrozzeria, purché essi non dipendano da usura, mancata manutenzione o uso improprio della vettura del proprietario. Premesso che le eccezioni ci sono, non sono abitualmente contemplate le componenti soggette a normale logorio, tra cui gli pneumatici, i filtri, i dischi dei freni, le pastiglie dei freni, i vetri e l’olio. L’opera di manutenzione è imprescindibile affinché il mezzo non perda la copertura, sia legale che di produzione. I termini valgono pure laddove il bene venga venduto dall’acquirente prima della conclusione dei termini.
Un’auto a km 0 è pressoché nuova; ciononostante, in confronto al listino ufficiale del modello viene venduta a un prezzo inferiore, sicché già immatricolata. La tipologia di copertura differisce in relazione all’età del veicolo. Ad esempio, una passata di mano a distanza di 6 mesi avrà un residuo di 18 mesi; laddove vi sia la garanzia auto commerciale di 5 anni vi sarà modo di trarre beneficio di un residuo di 54 mesi.
Auto usata
E se il mezzo acquistato è usato? La tutela ha una durata di 24 mesi (due anni), pur essendo riducibile a 12 mesi (un anno), previa intesa tra le parti. Il consumatore è protetto per gli stessi difetti riscontrabili sul nuovo, come la carrozzeria, le componenti meccaniche, l’impianto elettrico, in compatibilità con le condizioni di usura.
Accordo tra privati
Per gli esemplari più recenti vi sono gli estremi di godimento della garanzia (legale o commerciale) già presente, a patto che non sia giunta in scadenza. Diversamente, vige soltanto la garanzia per vizi. Con tale espressione si fa riferimento ai difetti rei di rendere il mezzo non idoneo all’uso per cui è adibito o di diminuirne il valore (ad esempio, in caso di riduzione del chilometraggio). La sussistenza dei suddetti vizi pone l’acquirente nella posizione di avanzare domanda di restituzione del prezzo sostenuto (restituendo il bene) o di uno sconto in proporzione alla criticità denunciata. La garanzia per vizi ha una durata di 12 mesi (un anno), a decorrere dall’acquisto della vettura.
Riparare o sostituire
Il consumatore ha la possibilità di ottenere la riparazione, la sostituzione o la riduzione del prezzo d’acquisto dell’auto. Quale sia la decisione migliore dipenderà dall’entità dei difetti di produzione o dei vizi rilevati. Se il livello di gravità è considerevole ci sarà occasione di pretendere il cambio del veicolo.
Al terzo comma dell’art. 130, il Codice del Consumo sancisce che il compratore può, a sua discrezione, richiedere al venditore di riparare il bene o sostituirlo, senza sostenere in nessun caso alcun esborso, a meno che l’intervento richiesto sia impossibile su basi oggettive oppure troppo oneroso rispetto alla sostituzione. Di conseguenza, il bene gravemente incidentato non sarà riparato se il servizio comporti una spesa maggiore del cambio del veicolo laddove l’intervento di riparazione sia semplice da effettuare ed economico.
Limiti e condizioni per esercitare la rivalsa
A prescindere dal fatto che si sia acquistata una vettura nuova oppure usata, l’unico responsabile nei confronti del conducente è il venditore della macchina. L’eventuale accertamento di problemi non risolti e l’insorgere di controversie, occorrerà avanzare un reclamo al professionista che ha venduto il mezzo. Tuttavia, sussiste un limite di tempo per prendere le adeguate contromisure. Stando alla legislazione italiana, entro 60 giorni dalla scoperta il difetto andrà segnalato, spedendo una raccomandata o una PEC. Occhio, però: l’attuale proprietario non deve ripararla senza essersi preso la briga in precedenza di interpellare il concessionario/venditore, perché eventuali iniziative rischiano di comportare il decadimento di ogni diritto di rivalsa sul contraente.
Quanto all’assistenza, sarà opportuno chiedere il servizio di consulenza a un avvocato qualificato in materia, avente l’esperienza e la competenza per far valere i propri diritti. Nella scelta, sarà bene fare affidamento su un professionista, che abbia dimestichezza con il Codice del Consumo e conosca nei minimi dettagli le disposizioni inerenti alla Garanzia Legale di Conformità. Altrimenti, in assenza di abbastanza disponibilità (la parcella di un bravo legale non è di solito economica…), è possibile interpellare le Associazioni dei consumatori attive in territorio italiano.