Con la circolare 38917 del 22 novembre 2022, il Ministero dell’Interno fa marcia indietro sulle multe applicabili sui veicoli sottoposti a fermo amministrativo. E recepisce quando previsto dalla Corte di Cassazione nella sentenza 16787 del 24 maggio 2022. Ma cerchiamo di capire cosa succede e cosa cambia.
Fermo amministrativo auto e multe.
IL dpr 602 del 1973 all’articolo 86, comma 3 prevede che se si circola con veicoli sottoposti a fermo amministrativo si possa essere soggetto a sanzione pecuniaria prevista dal D.lgs 285 all’articolo 214, comma 8.
Con la circolare precedente il Ministero dell’Interno chiariva che non era possibile applicare la sanzione prevista per chi circoli con veicoli sottoposti a fermo amministrativo. Questo perché il fermo fiscale non richiede la nomina di un custode. E quindi, non c’è un titolare a cui elevare la sanzione.
Con la circolare dello scorso novembre, invece, il Ministero dell’Interno recepisce quanto sentenziato dalla Corte dei Cassazione nella sentenza sopra citata. Ma in caso di fermo amministrativo la sanzione dovrà essere elevata al conducente e non al proprietario (in quando il veicolo è in fermo fiscale). Inoltre è prevista l’applicazione della sola sanzione pecuniaria amministrativa e non di quelle accessorie previste dalla legge.
Perchè questa esclusione?
Una delle sanzioni accessorie prevista dall’articolo 214 comma 8 del Codice della Strada è la revoca della patente. Ma deve essere applicata al custode e non al conducente del veicolo. Applicando questa sanzione si va, quindi, in conflitto con l’istituto stesso del fermo amministrativo. Visto che il veicolo risulta confiscato e dato come garanzia per il pagamento dovuto ad un creditore.
Di fatto, quindi, non si tratta di una violazione del codice della strada visto che la misura del fermo amministrativo altro non è che una garanzia di un credito di terzi. E proprio per questo motivo non è possibile emanare un provvedimento per una violazione che sul Codice della Strada proprio non è contemplata.
Multa si, quindi, per chi gira con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Ma solo per il conducente e non per il proprietario. E senza l’applicazione delle sanzioni accessorie che porterebbero alla revoca della patente del proprietario e non del conducente.
Un chiarimento importante in quest’ottica, visto che in molti casi si tende a utilizzare l’auto o la moto anche se sottoposte a fermo fiscale. E un ammonimento che fa comprendere che non si è immuni dal vedersi elevare multe solo perché l’auto è posta a garanzia di un credito.
Fermo amministrativo del veicolo, quando si applica?
Il fermo amministrativo di un’auto o di una moto scatta quando il contribuente è moroso. Quando, ad esempio, non ha saldato una cartella esattoriale o non ha pagato il bollo auto.Ovviamente prima di procedere al fermo amministrativo del veicolo si procede prima a notificare il mancato pagamento. Che se non avviene entro 60 giorni fa scattare, appunto il fermo amministrativo.
Ovviamente le procedure variano anche in base al debito pendente:
- per debiti tra 50 e 500 euro su una cartella non pagata, è inviato un sollecito di pagamento a cui può seguire il fermo amministrativo di un solo veicolo;
- per debiti tra 500 e 2.000 euro dopo il mancato pagamento della cartella non arriva nessun sollecito, ma solo il preavviso di fermo fiscale. Che può avvenire per un solo veicolo;
- per debiti tra 2.000 e 10.000 euro la procedura è simile alla precedente con la sola differenza che il fermo può essere applicato fino a 10 veicoli.
Cosa accade al veicolo?
Il veicolo sottoposto a fermo fiscale non può assolutamente essere utilizzato. La multa per chi viene trovato a circolare con un veicolo sottoposto a fermo varia dai 714 ai 2.859 euro.
Quando si acquista un veicolo usato, proprio per questo motivo, è sempre bene effettuare una visura completa dello stesso per essere certi che non sia sottoposto a fermo amministrativo. Perché si tratta di una misura che non viene meno con il cambio di proprietà.