Droga alla guida: multe più facili per distruggere portafogli e patente

Ippolito Visconti Autore News Auto
Nuove regola del Codice della Strada 2024, in vigore fra qualche settimana: la questione droga.
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Bollenti novità dal Codice della Strada 2024, in vigore fra qualche settimana (dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale): Droga alla guida: multe facili per distruggere portafogli e patente.

Il cuore del problema

Come segnala Confarca, non c’è più la necessità di dimostrare che il soggetto sia colto in stato di alterazione psicofisica derivante da assunzione di sostanze stupefacenti. Ossia che il tizio fosse drogato in quel momento. Sufficiente, per la contestazione del reato, che il soggetto si metta alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Allora, che il tizio sia alterato da droga o no, non importa. Conta che sia drogato. Ma la droga l’ha presa quanto tempo prima affinché scatti la multa? Saranno circolari ministeriali a dirlo: ore prima, giorni prima, settimane prima. E quali droghe, anche la cannabis, pure quella curativa? Idem: circolari ministeriali diranno tutto, anche sulla cannabis terapeutica.

Addio nesso causale

Pertanto, addio al nesso causale tra consumo della sostanza ed effetto di alterazione sull’organismo dovuto alla sostanza. Serve solo il collegamento temporale tra l’assunzione e la guida. Un’assunzione recente. Quanto recente, lo diranno le circolari. Di quali droghe, anche.

Mega multa da droga

Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 186-bis.

La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell’articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.

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Reato di omicidio stradale: tutto come prima

Invece, la dimostrazione dell’alterazione psicofisica per uso di droghe rimane per l’aggravante della pena detentiva per l’omicidio stradale e per le lesioni personali gravi e gravissime: non basta la presenza di stupefacenti, ma serve dimostrare che il tizio le avesse in corpo al momento dell’impatto. Non è dato sapere se la norma del legislatore sia volontaria oppure se si tratti di una svista. Strano: una regola così importante in un contesto così delicato non viene inserita. È una bizzarria.

Pertanto chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c) [oltre 1,5 g/l], del Codice della Strada o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa a taluno una lesione personale è punito con la reclusione da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime.

Più la rivalsa assicurativa Rc auto

A questo, aggiungete la rivalsa assicurativa Rc auto. Se tizio causa il sinistro per droga, la compagnia risarcisce i danni, ma poi ha il diritto di rivalersi: esige e ottiene dal responsabile tutti i soldi.

Alcol, tutto più facile

Se le cose per la droga sono complicate, per l’alcol sono facili. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

Secondo livello di ebbrezza alcolica

Ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

Terzo gradino da alcolici

Multa da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.

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