Droga al volante: controlli su strada e al pronto soccorso, c’è la circolare

Circolare del ministero dell’Interno sulle procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della condizione di guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.
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In seguito alla riforma del Codice della Strada del 14 dicembre 2024, ecco la circolare del ministero dell’Interno sulle procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della condizione di guida. O dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, oppure sotto l’influenza di alcol (articoli 186, 186-bis e 187). In queste righe, che sono istruzioni per Prefetture, Polizia, Carabinieri, medici e infermieri, ci sono i diritti degli automobilisti. In particolare, le direttive specificano criteri chiave per le cosiddette droghe leggere e per i farmaci. Fortissime le polemiche di alcune parti politiche contro il ministro delle Infrastrutture Salvini per queste regole, specie in relazione a cannabis e medicine.

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Droga al volante: cosa cambia

Per la droga, l’elemento nuovo sono le parole “dopo aver assunto”, perché ora c’è lo stretto collegamento tra l’assunzione della sostanza e la guida del veicolo: l’articolo 187 prevede, quale presupposto per la punibilità della condotta, una correlazione temporale tra l’assunzione e la guida. Basta una perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità alla guida. È una rivoluzione.

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L’accertamento del reato presuppone, quindi, l’esecuzione di analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l’assunzione in un periodo temporale definito. Occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida. Il tutto con analisi di campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente, le uniche matrici biologiche nelle quali la presenza di molecole o metaboliti attivi costituisce indice di una persistente attività della sostanza.

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Senza limite minimo

La presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e/o loro metaboliti nelle urine, sulla base di evidenze scientifiche, non può essere indicativa di una intossicazione in atto, ma può rappresentare il presupposto per l’accertamento della sussistenza delle condizioni psicofisiche richieste per il mantenimento del titolo abilitativo alla guida. Non c’è un limite quantitativo oltre il quale il conducente può essere considerato “positivo” e, quindi, punibile. Per rispondere del reato di cui all’articolo 187 cds è sufficiente che, a seguito di accertamenti analitici di secondo livello effettuati su campioni. Nel sangue e nella saliva, infatti, la maggior parte delle sostanze stupefacenti è rilevabile solo per alcune ore, a seconda dell’emivita della singola sostanza. In tale periodo, le sostanze rinvenute sono ancora in grado di esercitare il loro effetto.  È solo a seguito di risultati positivi degli accertamenti di secondo livello che consegue, pertanto, la denuncia.

Massima precisione

La nuova configurazione del reato e dei suoi elementi costitutivi suggeriscono l’individuazione di criteri e metodiche uniformi per l’esecuzione degli accertamenti tossicologici, allo scopo di garantire standard omogenei su tutto il territorio nazionale ed adeguati livelli di affidabilità dei risultati, che hanno valore medico legale ai fini della prova della sussistenza del reato. Le procedure analitiche (articolo 354 del Codice di Procedura Penale) devono essere effettuate in condizioni di completa garanzia per il soggetto sottoposto ad accertamento, con conservazione, manipolazione, movimentazione di campioni biologici secondo le linee guida tossicologico-forensi, e con tecniche e metodiche di conferma aventi caratteristiche probatorie.

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Stupefacenti: le modalità di prelievo

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Ci sono modalità precise  attraverso le quali devono essere prelevati i campioni di fluido del cavo orale da parte degli organi di Polizia stradale da sottoporre agli accertamenti tossicologici presso laboratori certificati. Talvolta, le Forze dell’ordine somministrano al conducente sottoposto ad accertamento il test di screening tossicologico, da eseguirsi sul fluido del cavo orale: ricercano solo sostanze stupefacenti che possano interferire con la vigilanza alla guida di autoveicoli, compromettendo la sicurezza dei conducenti.Al termine del test, in caso di non negatività all’esame di screening,, il conducente deve essere adeguatamente informato sulle modalità di svolgimento della procedura di controllo, anche al fine di acquisire il suo consenso all’esecuzione delprelievo di fluido del cavo orale per l’effettuazione dell’analisi di conferma (secondo livello).

Provette: ecco gli esami

Acquisito il consenso, si procederà alla raccolta simultanea di due aliquote di fluido del cavo orale, utilizzando due tamponcini posizionati contemporaneamente nella cavità orale del soggetto, a contatto con la mucosa, per campionare almeno un millilitro per ciascun tampone. I due tamponcini così imbevuti sono posizionati all’interno di due provette integre, contenenti una soluzione utile a stabilizzare il campione raccolto, che vengono aperte dagli operatori di polizia davanti al conducente sottoposto al controllo, al momento del campionamento.

Le provette devono essere correttamente etichettate con il nome del soggetto sottoposto ad accertamenti o con codice univoco, firmate dall’interessato e dall’operatore che ha eseguito il campionamento, dotate di sigillo antieffrazione, e accompagnate dal verbale di prelievo compilato a cura del personale operante. La procedura di campionamento appena descritta avviene alla presenza del conducente. Gli adempimenti costituiscono presupposto imprescindibile per garantire la genuinità della raccolta dei campioni secondo criteri tossicologico-forensi ed assicurare la relativa catena di custodia.

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A che temperatura conservare i campioni

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I campioni devono essere conservati a temperatura controllata (circa 4°C, evitando il congelamento) e trasmessi al laboratorio di tossicologia forense in apposito contenitore termico con elemento refrigerante nel più breve tempo possibile, per consentire al laboratorio di fornire i relativi risultati entro dieci giorni, in conformità alla durata massima del ritiro cautelare della patente.

Farmaci, quali cautele

Il verbale di prelievo/catena di custodia, che deve sempre accompagnare il campione in tutte le sue fasi, deve indicare le generalità del soggetto, data ora e luogo del prelievo, sostanza o classe di sostanze riscontrate presuntivamente positive negli accertamenti di screening (primo livello) e le generalità del personale di polizia giudiziaria che ha effettuato il prelievo. È importante indicare, altresì, i farmaci eventualmente dichiarati dal soggetto o riportati nella certificazione medica eventualmente esibita ed acquisita dagli organi accertatori attestante una terapia farmacologica; l’indicazione potrà essere utile per consentire una più completa valutazione e interpretazione dei risultati degli accertamenti tossicologici di secondo livello.

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Test scientifici

Il laboratorio di tossicologia forense analizza uno dei due campioni di fluido del cavo orale con metodica cromatografica accoppiata alla spettrometria di massa, applicando procedure e metodi analitici validati secondo quanto previsto dalle linee guida per la “Determinazione di sostanze stupefacenti e psicotrope su campioni biologici con finalità tossicologico-forensi e medico-legali” dell’Associazione Scientifica Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (GTFI). Il risultato delle analisi di conferma (secondo livello) deve essere reso all’ufficio da cui dipende l’organo di polizia stradale che ha effettuato il prelievo, in un rapporto di prova nel più breve tempo possibile e non oltre i 10 giorni dal prelievo dei campioni. In caso di negatività, la procedura si conclude con lo smaltimento dei campioni nel rispetto della normativa vigente.

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Al contrario, se dall’esame di secondo livello si ottiene una conferma della positività, la seconda aliquota di fluido del cavo orale, denominata contro campione, sarà conservata per 12 mesi dal prelievo ad una temperatura di almeno -18°C o inferiore, presso il laboratorio dove è stata eseguita l’analisi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per eventuale contro esame secondo le disposizioni da quest’ultima fornite.

Richiesta di accertamento da parte degli organi di polizia al personale sanitario

Quando non è possibile procedere al prelievo dei campioni di fluido del cavo orale direttamente su strada e in tutti i casi in cui il conducente coinvolto in un incidente stradale sia trasportato in ospedale per essere sottoposto a cure mediche, gli organi di Polizia stradale presentano richiesta scritta al personale sanitario di tali strutture. In particolare al personale medico e infermieristico di Pronto Soccorso, per l’effettuazione di accertamenti sanitari urgenti sulla persona, comprendenti l’effettuazione di prelievi di campioni biologici.

Il personale deve essere nominato dall’organo di Polizia stradale procedente, Ausiliario di Polizia Giudiziaria (APG), il quale non può rifiutarsi di effettuare gli accertamenti richiesti. Tale personale attribuirà alta priorità alle operazioni di accertamento richieste, compatibilmente con la funzionalità del servizio di emergenza della propria struttura.

Cosa contiene la richiesta

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Nella richiesta ci sono i dati identificativi dell’organo di polizia che ha richiesto gli accertamenti e del soggetto, più le circostanze relative alla richiesta (incidente stradale, controllo). La richiesta può essere presentata al Pronto Soccorso in originale, o può pervenire allo stesso via fax o posta elettronica, semplice o certificata. Quando non sia possibile la presenza dell’organo di Polizia stradale presso la struttura ospedaliera dove viene effettuato il prelievo, è opportuno trasmettere anche l’atto di nomina di ausiliario di polizia giudiziaria nel quale il personale che procede all’esecuzione del prelievo deve essere compiutamente indicato con il nome, cognome e il ruolo ricoperto all’interno della struttura ospedaliera.

Raccolta del consenso informato all’accertamento

Gli accertamenti tossicologico-forensi originano con l’acquisizione del consenso informato del conducente da parte del medico di Pronto Soccorso, con raccolta di attestazione dell’originalità dei campioni prelevati ed etichettati a suo nome. Il medico informa l’interessato della richiesta pervenuta, delle finalità degli accertamenti, delle conseguenze penali di un eventuale rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, delle modalità del prelievo dei campioni biologici, e ne acquisisce il consenso o il dissenso scritto, facendo firmare l’interessato nell’apposita sezione del modulo di richiesta accertamenti e apponendo contestualmente la propria firma.

Nel caso in cui il conducente non sia in grado di firmare per una qualunque condizione patologica, il medico ne dà atto compilando l’apposita sezione del modulo di richiesta accertamenti. In caso di dissenso, il medico interrompe l’accertamento. Se c’è un incidente con danni alle persone (omicidio stradale o lesioni personali stradali), il medico che ha acquisito il dissenso lo comunica all’ufficiale di Polizia giudiziaria richiedente per l’acquisizione, anche orale, del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che dispone il prelievo coattivo. In tale eventualità, se risultasse materialmente impossibile procedere all’effettuazione dei prelievi per il persistere della ferma opposizione fisica del destinatario resistente, questo va documentato in cartella clinica. Se l’individuo non è in grado di esprimere un valido consenso agli accertamenti per stato di incoscienza, il personale sanitario effettua i prelievi.

Avviso del diritto di assistenza legale

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Le Forze dell’ordine devono fornire l’avviso del diritto di assistenza legale al soggetto sottoposto agli accertamenti. Il compito di avvisare il soggetto interessato è principalmente a carico dell’organo di Polizia operante. L’avviso può essere dato anche dal personale sanitario che assume la qualifica di Ausiliario di Polizia Giudiziaria, utilizzando l’apposito modello.

Prelievo di campioni biologici

La contestazione delle violazioni relative alla guida sotto l’influenza dell’alcol, di cui agli articoli 186 e 186-bis cds, e alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti di cui all’articolo 187 del medesimo cds, si basa sui risultati degli accertamenti tossicologico-forensi eseguiti su campioni di sangue prelevati in strutture ospedaliere sanitarie di base o in quelle accreditate. In questo contesto, l’analisi di derivati ematici come siero o plasma deve essere evitata soprattutto per la determinazione dell’alcol, in quanto l’utilizzo di tali matrici produce una sovrastima dell’alcolemia (mediamente del 12-18%) rispetto alla sua determinazione su sangue intero, e quindi non è idonea. Eventuali risultati positivi ottenuti dall’analisi di campioni di urina non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento del reato perché non indicativi di una intossicazione in atto.

Prelievo/raccolta dei campioni biologici

Le operazioni di prelievo/raccolta devono essere effettuate, compatibilmente con le esigenze funzionali del servizio di Pronto Soccorso, nel più breve tempo possibile rispetto alla richiesta di accertamenti, e gli orari di prelievo dei campioni devono essere corrispondenti o il più possibile ravvicinati. È necessario il prelievo di almeno tre aliquote di campione di sangue, di almeno 5 ml ciascuna, e possibilmente due aliquote da 10 ml di urine, utilizzando preferibilmente appositi dispositivi. Le provette, con anticoagulante e conservante per prelievo di sangue, devono essere dotate di etichette di sicurezza con numero/codice a barre univoco.

Questione medicine

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Le provette devono essere munite di sigilli di sicurezza da applicare sul tappo delle provette, ed etichette di sicurezza con numero/codice a barre univoco per l’applicazione sugli spazi presenti sul modulo di richiesta accertamenti. Il numero/codice è corrispondente a quello riportato sull’etichetta di chiusura delle provette/contenitore. In mancanza di etichette, devono essere apposti sul modulo accertamenti il codice sanitario/nosologico univoco del paziente, nome e cognome e generalità del sanitario che ha effettuato il prelievo. I campioni ematici devono essere prelevati dopo disinfezione della cute con prodotti tassativamente non contenenti alcol etilico.

Il prelievo viene effettuato, previa identificazione non equivoca, effettuando la chiusura e sigillatura delle provette (con le protezioni ed i sigilli di sicurezza) alla presenza del soggetto interessato. 

Certificazione medica dei farmaci: essenziale

Per ogni campione biologico, una o più provette verranno utilizzate per le analisi di screening e conferma, mentre almeno una provetta verrà conservata a -18° o temperatura inferiore per eventuali analisi di revisione/ulteriori richieste da parte della Autorità giudiziaria. Si deve riportare l’anamnesi per assunzione di farmaci e/o stupefacenti, e la terapia farmacologica eventualmente somministrata in ambulanza e/o in Pronto soccorso. È importante acquisire eventuale certificazione medica attestante una terapia farmacologica, prodotta dall’interessato in struttura o all’organo di polizia stradale. Le prescrizioni mediche ivi contenute potranno essere utili per consentire una più completa. 

Conservazione temporanea dei campioni biologici in Pronto Soccorso

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I campioni biologici ottenuti vengono inviati nel più breve tempo possibile al laboratorio di tossicologia forense preposto alle determinazioni analitiche e, comunque, orientativamente entro 72 ore dal prelievo o dalla raccolta. In attesa dell’invio, i campioni biologici sono sottoposti a conservazione in PS in condizioni di sicurezza e a temperatura controllata (circa 4°C, evitando il congelamento), sotto la custodia del personale sanitario incaricato. L’invio dei campioni al laboratorio di tossicologia forense da parte del PS deve essere effettuato mantenendo la catena di custodia. Agli operatori addetti al trasporto vengono consegnati i campioni ed i corrispondenti moduli di richiesta. Il trasporto al laboratorio di tossicologia forense avviene mediante borsa termica con apposito elemento refrigerante, evitando così rilevanti sbalzi termici durante il trasporto.

Al momento della consegna dei campioni il personale del laboratorio di tossicologia forense verifica numero, idoneità e corretta etichettatura e sigillatura dei campioni e la presenza della relativa catena di custodia, ed effettua l’accettazione dei campioni biologici aggiornando la catena di custodia e provvede alla conservazione a temperatura controllata sino all’inizio delle determinazioni analitiche.

Droga: cos’è la conferma

In particolare, per gli accertamenti quali-quantitativi il laboratorio può emettere referti con validità tossicologico-forense/medico-legale solo nel caso in cui i risultati analitici eventualmente ottenuti mediante l’applicazione di test di screening enzimatici o immunochimici vengano confermati, o i risultati vengano direttamente ottenuti, con l’utilizzo di tecniche analitiche cromatografiche accoppiate con la spettrometria di massa, che consentono di ottenere l’identificazione ed il dosaggio di singole sostanze stupefacenti e psicotrope e/o loro metaboliti.

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Si specifica che con il termine “conferma” si intende analisi di identificazione certa delle sostanze stupefacenti e dei loro metaboliti a supporto ed estensione di quanto evidenziato preliminarmente nello screening.

La presenza nel sangue o nel fluido del cavo orale esclusivamente di metaboliti inattivi di sostanze stupefacenti e psicotrope non consente di attribuire al soggetto sottoposto agli accertamenti lo stato di intossicazione in atto e, pertanto, non è determinante ai fini della procedibilità per il reato.

Oppioidi, massima attenzione

È sempre necessaria la valutazione, con relativa indicazione nel referto, della eventuale presenza nei campioni biologici del conducente di sostanze stupefacenti e psicotrope e/o loro metaboliti, derivanti da trattamenti terapeutici effettuati prima del prelievo presso le strutture ospedaliere di interesse. A esempio somministrazione al conducente di oppioidi o altri psicofarmaci durante le operazioni di soccorso sanitario o da assunzione terapeutica occasionale o abituale da parte dell’interessato. A tal fine, anche eventuali terapie farmacologiche attestate da certificazioni mediche potranno essere utili per consentire una più completa valutazione e interpretazione dei risultati degli accertamenti tossicologici di secondo livello.

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I referti di laboratorio sono inviati all’organo di polizia richiedente gli accertamenti, secondo modalità preventivamente concordate. La trasmissione conclude l’iter complessivo degli accertamenti tossicologico-forensi.

Requisiti di qualità dei laboratori di analisi

Le analisi tossicologiche oggetto del presente documento devono essere effettuate da laboratori di tossicologia forense, pubblici o universitari, specializzati ed in possesso delle necessarie tecnologie ed esperienze e che garantiscano affidabilità e uniformità nell’effettuazione delle analisi secondo metodiche di qualità condivise. Il personale medico ed infermieristico delle strutture sanitarie pubbliche, accreditate o equiparate, che effettua il prelievo dei liquidi biologici per le analisi tossicologiche ed il personale dei Laboratori di Tossicologia Forense, ove ritenuto necessario per l’acquisizione delle specifiche competenze in materia, partecipa a corsi di formazione professionale a distanza e/o residenziali, nello specifico ambito di cui alla presente direttiva.

Multa da droga: 1.500 euro minimo

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Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente è sempre revocata in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

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