Arriva il Decreto autovelox Salvini, del ministero delle Infrastrutture: sarà pubblicato domani 28 maggio in Gazzetta Ufficiale. Anzitutto stabilisce un punto chiave: i tratti di strada dove gli autovelox possono essere utilizzati devono essere individuati con un provvedimento del Prefetto. Ci deve essere inoltre la distanza di almeno un chilometro fuori dai centri abitati tra il segnale che impone il limite di velocità e il dispositivo. Pure nei centri abitati sono previsti obblighi di segnalamento minimo.
Autovelox: decide il Prefetto
I dispositivi potranno essere posizionati con provvedimento dei Prefetti in aree a elevato livello di incidentalità. Bisogna documentare l’impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali. Velox ok solo se il limite di velocità individuato non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato, salvo specifiche e motivate deroghe. Sulle strade extraurbane principali, dove è previsto un limite di 110 km/h, il velox può essere utilizzato solo se il limite di velocità è fissato ad almeno 90 km/h, ma non per limiti inferiori. In città non sarà possibile sanzionare per limiti di velocità inferiori a 50 km/h essendo necessaria in tali casi la contestazione immediata. Sulle extraurbane deve intercorrere una distanza di almeno un chilometro tra il segnale che impone il limite di velocità e il dispositivo.
Distanze minime dell’autovelox
Gli autovelox dovranno essere segnalati in anticipo nel rispetto di distanze minime, almeno un km fuori dai centri urbani. Tra un dispositivo e l’altro dovranno intercorrere spazi differenziati in base al tipo di strada, urbana o extraurbana, per evitare la serialità delle multe nello stesso tratto di strada.
Cosa scrivere nel ricorso anti autovelox illegale
Versate la tassa allo Stato: almeno 43 euro. Il Comune che perde il ricorso vi darà indietro questi soldi.
Ill.mo Sig. Giudice di Pace di xxx
Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa
ex art. 204 bis C.d.S.
Ricorrente: XXXXXXXXXXXXX nato a xxx e residente in x luogo quest’ultimo dove elegge anche domicilio ai fini della presente opposizione con l’ulteriore specificazione che le relative comunicazioni di udienza, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n.22881/2010,
Parte resistente: Comune di xxxx, in persona del Sindaco, c/o Comando di Polizia Municipale di x.
L’istante premette di avere ricevuto in data xxxx, in qualità di proprietario dell’autovettura targata xxx, verbale di accertamento xxxx relativo ad una infrazione compiuta, almeno come sostenuto dalla Polizia Municipale verbalizzante di xxxxx, il giorno xxxx alle ore xxx sulla strada xxxx. Mediante tale accertamento viene contestata la violazione dell’art. 142/9’ comma del Cds; infrazione rilevata mediante apparecchiatura Autovelox xxxx. A seguito di detta violazione è stata irrogata una sanzione pecuniaria in misura ridotta pari a complessivi € xxxx in quanto il conducente avrebbe circolato alla velocità effettiva di xxx Km/h, ma ridotta a xxxx.
Conta la rilevazione
Sul verbale viene specificato che il motivo della mancata contestazione è da attribuire al fatto che “la rilevazione della velocità è stata effettuata con dispositivo mobile che consente la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento e nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile. Con il presente ricorso viene chiesto l’annullamento del verbale sopra descritto e del conseguente provvedimento sanzionatorio, in quanto palesemente infondato ed ingiusto; ciò per i sotto elencati. Inserite tutti gli errori per la mancata osservanza delle regole del decreto autovelox Salvini purché l’infrazione sia successiva al 28 maggio. E poi ci potete aggiungere altri motivi, se sono presenti.
Punto per punto smontate gli autovelox: opposizione vincente
1) Manifesta lesione dell’art.142/6’ comma bis Cds, dell’art. 78 Regolamento di attuazione del Cds, della imposizione ministeriale n. 20767 del 4.3.2008, delle direttive del ministero degli Interni del 14.8.09 e di converso dei principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione. Assenza della dovuta cartellonistica che avrebbe dovuto preavvisare la presenza dei cartelli elettronici della velocità. Parte ricorrente lamenta, in relazione al verbale redatto dagli agenti accertatori, l’assenza di un elemento costitutivo del provvedimento amministrativo posto in essere (o quanto meno è questa la presunzione giuridica non suscettibile di prova contraria) in quanto sull’atto stesso avrebbe dovuto essere necessariamente inserita la presenza, sul tratto stradale interessato, di apposita cartellonistica atta a preavvertire i controlli elettronici della velocità (nella metodologia adottata) e ciò in conformità ai dettami di cui all’art.142/6’ comma bis c.d.s. e disposizioni normative ad esso collegate tra cui la specifica imposizione del Ministero dei Trasporti a mezzo Prot. 20767 del 4.3.2008.
Occhio alla presegnalazione
Come giustamente ha sostenuto il Giudice di Pace di Lucca con altra decisione rubricata al n.419/09, essendo la presegnalazione delle postazioni di controllo divenuto requisito di legittimità della contestazione delle relative violazioni, l’attività di posizionamento della segnaletica deve essere riportata sul verbale di accertamento, ancor prima che in quello eventuale di contestazione e ciò dando atto del rispetto dei parametri riportati nel D.M. del 15.8.07; D.M., quello appena citato, che è entrato in vigore successivamente all’inserimento del sesto comma bis dell’art.142 c.d.s. mediante il decreto legge n.117 del 3.8.07 oltre che alla circolare del Ministero dell’Interno del 3.8.07 rubricata al n.300/A/1/26352/101/3/3/9 che è stato assorbito dalle già citate istruzioni diramate dal Ministero dell’Interno in data 14.8.09 mediante il Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3.
È una causa
2) È opportuno altresì ricordare che con il procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione che ha ad oggetto la pretesa sanzionatoria fatta valere dall’Amministrazione procedente e sull’opponente, che assume la veste sostanziale di convenuto, grava il solo onere di dimostrare la sussistenza di quelle ragioni che formano l’oggetto delle censure che egli rivolge al provvedimento impugnato e non altro.
3) Manifesta lesione dell’art.43 Cds e dell’art. 183 regolamento di attuazione del Cds e di converso dei principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione; ciò a causa della contestuale non visibilità sia dello strumento rilevatore di infrazioni che degli agenti intenti a rilevare dette violazioni. Infatti tali soggetti giudicanti trattando tre cause aventi ad oggetto sanzioni amministrative opposte dove sia gli agenti accertatori che gli autovelox risultavano non visibili hanno ritenuto un simile comportamento posto in essere in perfetta antitesi ai dettami imposti d in via subordinata ai principi di correttezza amministrativa e di trasparenza, oltre che di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione, alla quale l’attività di controllo della circolazione stradale deve sempre ispirarsi senza altresì prescindere dall’osservanza di precisi obblighi connessi alla tutela del diritto di difesa dell’utente della strada.
Vizi di forma anti verbale
4) Vizi di forma per carenza di motivazione con contestuali vizi di legittimità per manifeste violazioni di legge. Lesioni, in particolare, dei dettami legislativi di cui agli articoli 201 Cds. Parte ricorrente osserva che gli accertatori nell’indicare la contestata violazione si sono limitati ad indicare l’art. 142 d senza alcuno specifico riferimento alla lettera E) del primo comma. Ma circostanza assai più grave, gli accertatori stessi, a giustificazione della mancata contestazione immediata, hanno sostenuto che l’apparecchio rilevatore di infrazioni consente la determinazione dell’illecito in tempo successivo al transito dinanzi all’autovelox. Detta circostanza in realtà non corrisponde al vero così come meglio spiegato dalla motivazione della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lucca rubricata al n.1726/2006. Quanto sopra a prescindere dalla legittimità o meno dell’ente comunale di contestare in forma differita la rilevata presunta infrazione. A causa dei suddetti vizi di forma siamo in presenza anche di contestuali vizi di legittimità per altrettanto manifeste violazioni di legge poste in essere dagli accertatori mancando infatti gli estremi precisi e dettagliati della differita contestazione.
5) Mancanza di prova rigorosa della perfetta funzionalità dell’apparecchio utilizzato, specie in relazione alle periodiche revisioni. L’esponente chiede una verifica atta a stabilire se l’apparecchiatura utilizzata, al momento del riscontrato rilevamento, avesse ricevuto periodiche revisioni presso un centro SIT accreditato secondo i parametri di cui alla legge n.273/91 con cadenza almeno annuale così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.113/2015; sempre parte ricorrente chiede altresì l’esibizione di tutta la documentazione attestante l’ordinaria manutenzione conformemente alle facoltà concesse dall’art.210 c.p.c. Viene altresì osservato che l’art. 142 comma 6 del CdS, come modificato dall’art 3 della Legge 2 ottobre 2007 n. 160, prevede che “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.” Siccome l’apparecchio utilizzato per la misurazione della velocità è privo di omologazione (i provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti indicati sul verbale sono di mera approvazione), l’accertamento, in assenza di contestazione immediata, non può costituire fonte di prova ed è da ritenere nullo. L’approvazione è un istituto diverso dalla omologazione, come si evince anche dagli art. 45, c. 6, cod. strad, e 192 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), oltre che dalla nota prot. n. 1341 in data 27/06/2005 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che, con riferimento ai dispositivi misuratori di velocità, testualmente recita: “Si precisa che, in assenza di norme di riferimento, e trattandosi di dispositivi basati su principi di funzionamento diversi tra loro, e con modalità di accertamento di tipo diverso, non si può procedere ad omologazione, ma unicamente ad approvazione del prototipo. Non dimentichiamo inoltre che il manuale di istruzioni della strumentazione utilizzata dagli accertatori, raccomanda di far revisionare la apparecchiatura stessa almeno una volta l’anno.