Il concorso di colpa è previsto dal legislatore per stabilire chi debba risarcire chi, in caso di incidente stradale tra due vetture. In conformità alla normativa nazionale, ogni veicolo circolante lungo le strade italiane deve essere provvisto di regolare polizza RCA. Premesso ciò, la materia va esaminata in maniera approfondita per avere un’idea chiara sulla suddivisione delle responsabilità.
Le linee guida sancite dall’ente incaricato mirano a perseguire delle specifiche finalità. Una su tutte porre chiarezza tra i soggetti coinvolti in un sinistro. Perché il grado di responsabilità di un individuo può differire rispetto ad un altro oppure essere paritario. Manco a dirlo, sulla base delle responsabilità effettive di ciascuno degli attori chiamati in causa servirà effettuare delle puntualizzazioni ben precise.
Al fine di avere un quadro dettagliato della situazione, prenderemo in esame i differenti scenari contemplati dalla legislazione nazionale. Le indicazioni qui di seguito fornite costituiscono la base nella gestione degli indennizzi da parte delle compagnie Rc Auto. Nel corso della nostra guida prenderemo pure in esame le conseguenze della Legge Bersani, inerente alla classe di merito, nell’ambito del meccanismo del bonus-malus. La formula alla radice delle direttive statali è cruciale poiché a seconda della classe di appartenenza l’ammontare del premio da versare all’impresa sarà più o meno elevato.
Chi si rende autore di un comportamento rispettoso e non provochi mai sinistri (o comunque reciti un ruolo attivo) sarà meno gravato da spese per la medesima tipologia di mezzo. Ma non perdiamoci in ulteriori convenevoli, sicché vi sono diversi aspetti meritevoli di essere disciplinati, a cominciare dai principi cardine.
Si tratta delle fondamenta essenziali per comprendere a pieno la complessità del tema, in grado di creare qualche dubbio e incertezza nei conducenti. Specialmente chi ha poca o nessuna esperienza all’attivo (tipo i neopatentati) farà inizialmente fatica a capire ciascun aspetto. Onde scongiurare l’eventualità di generare altrettanta confusione, partiremo dalle basi, l’ABC per chiunque scelga di entrare nella folta schiera di guidatori, proprietari di una macchina.
Che cos’è il concorso di colpa
Apriamo con il significato esatto di concorso di colpa. Cosa si intende per tale? Il termine identifica il grado di responsabilità dei conducenti coinvolti in un incidente stradale. A seconda delle infrazioni commesse (e dall’atteggiamento previdente nei confronti degli altri utenti della strada), cambieranno le conseguenze. Di norma, se incorre un sinistro il “contributo” delle parti coinvolte si considera equivalente.
Ergo, gli automobilisti rispondono con eguale intensità dell’accaduto. Ad affermarlo è l’art. 2054 del Codice Civile, per il quale, nel caso di scontro si presume che ciascuno dei conducenti abbia avuto pari responsabilità per il danno subito dai singoli veicoli. Qui bisogna, però, prestare attenzione, in quanto viene puntualizzato che ciò vale “fino a prova contraria”. Detto altrimenti, grava sui diretti interessati dare prova di non aver contributo (o di averlo fatto in maniera soltanto parziale) allo schianto.
Per ottenere un trattamento migliore avrà l’onere di attestare la validità delle proprie affermazioni. Non deve dare nulla per scontato, poiché ricostruire la dinamica è in certe occasioni davvero problematica. Sarà suo il compito di far valere le rispettive ragioni, attivandosi affinché emerga con chiarezza il suo comportamento conforme al Codice della Strada. Allo scopo può essere chiamato in causa pure un perito, dotato delle qualifiche e dell’esperienza idonee. L’addetto rappresenta una figura professionale nel campo, che, per ovvie ragioni, non deve avere nessun conflitto di interesse. Il tecnico è delegato a proporre una valutazione super partes, determinata dagli elementi indiziari raccolti.
Qualora nemmeno il perito abbia la capacità di fugare i dubbi, il giudice applicherà una “responsabilità presunta” identica. Ciò andrà a ripercuotersi sul rapporto con la compagnia RCA di appartenenza. In base al contributo al danno subito dal mezzo, gli individui coinvolti ne rispondono sul piano economico.
La casistica esaminata è quella del concorso di colpa paritario, quello standard per intenderci. È altresì doveroso evidenziare come lo stesso possa valere anche qualora solo uno dei veicoli coinvolti abbia riportato danni. E non fa differenza se le persone si trovavano a bordo di un’unica auto. Nella fattispecie analizzata, la legge Bersani, entrata in vigore nel 2007, non prevede nessun peggioramento a livello di classe di merito.
Concorso di colpa effettivo
Il concorso di colpa effettivo è la seconda ipotesi da valutare. Nella fattispecie, i guidatori hanno contribuito in modo diverso al sinistro. In relazione alla gravità dell’infrazione commessa sarà diverso il trattamento riservato. Ad esempio, un guidatore può avere influito con la sua condotta per il 60 per cento, mentre l’altro al 40 per cento.
Se così è, chi ha inciso in misura maggiore all’evento sarà punito con un aumento di due gradi della classe di merito. Di conseguenza, l’importo da corrispondere alla rispettiva impresa Rc Auto sarà superiore, in osservanza della formula di bonus malus. La circostanza risulta più comunque rispetto al concorso di colpa paritario, giacché di solito un conducente ha inciso maggiormente sull’evento. I danni provocati alla controparte saranno proporzionali. Nell’esempio sopra riportato:
- chi ha una responsabilità del 60 per cento farà fronte per il 60 per cento del danno dell’altra vettura;
- chi ha una responsabilità del 40 per cento farà fronte per il 40 per cento del danno dell’altra vettura.
In quello paritario ciascuno risponderà per il 50 per cento.
Concorso di colpa del danneggiato
Il concorso di colpa del danneggiato è una categoria piuttosto particolare, meno immediata nella comprensione. Qui vige la responsabilità totale (100 per cento) di un conducente, ma un grosso ma. La controparte avrebbe potuto impedire l’avvenimento se avesse applicato la normale diligenza al volante. Prendiamo pure qui un caso pratico, cosicché la spiegazione appena fornita non risulti vuota e fine a sé stessa. Supponiamo che un automobilista non si sia fermato davanti al semaforo rosso e abbia finito per sbattere contro un altro veicolo. Il secondo sarebbe esentato da colpe e così è, almeno in un frangente iniziale. Perché, poi, a seguito della ricostruzione della dinamica, salta fuori che nemmeno costui è immune da responsabilità.
Per l’esattezza, il perito ha acclarato che stava usando lo smartphone durante la circolazione, né con il vivavoce né con il bluetooth. Secondo l’articolo 1227 del Codice Civile, laddove la parte lesa abbia contribuito all’accaduto, il risarcimento può essere ridotto o persino negato. Nella situazione esaminata sarebbe riuscito a evitare l’impatto se non avesse utilizzato il cellulare. La presa di posizione del legislatore mira a una maggiore attenzione degli utenti della strada.
A prescindere dalla suddivisione delle colpe, ciascuno è tenuto, nei limiti delle proprie facoltà, a essere diligente per impedire il sinistro. Un modus operandi scorretto non esonera da ogni onere e, in tal senso, la legge non lascia spazio a fraintendimenti. L’attenzione al volante deve essere sempre massima. Del resto, dallo schianto possono sortire danni anche ad altri utenti della strada.
Alla radice vi è, appunto, la tutela dell’incolumità generale, la priorità assoluta su qualsiasi normativa. La filosofia applicata è piuttosto intuitiva e, una volta appresa, risulta semplice da tenere a mente, poiché frutto della logica. I troppi incidenti che ancora oggi accadono in Italia (e nel mondo) impongono premura. Ecco perché nel recente periodo hanno ripreso a tener luogo delle discussioni circa la riforma del Codice della Strada.