Chi paga il bollo auto in caso di noleggio? La domanda è lecito porsela, anche per via delle peculiarità che contraddistinguono il noleggio a lungo termine. Uno dei punti di forza che spinge sempre più automobilisti a trarne vantaggio è il cosiddetto servizio all-inclusive. Detto altrimenti, la clientela non deve fare altro che pagare il canone per usufruire dell’auto. Ciò sembra scontrarsi con le disposizioni degli ultimi anni dal testo normativo italiano. Comunque, si sa, le apparenze spesso ingannano, perciò nel corso di tale guida cercheremo di comprendere la situazione con riferimento alla formula del NLT.
Chi paga il bollo dell’auto a noleggio: la legislazione italiana
Il noleggio a lungo termine è una soluzione a metà tra quello a breve e l’acquisto, in grado di fare breccia nella comunità automobilistica attuale. In tanti lo considerano la via di mezzo ideale per trarre i vantaggi delle due altre soluzioni. Il giusto punto di compromesso, adatto alle esigenze dei guidatori del giorno d’oggi. Ormai le necessità dell’epoca attuale sono cambiate radicalmente rispetto al passato e ciò lo si avverte pure nelle modalità di fruizione.
Il NLT permette di godere a pieno del mezzo di trasporto senza dilapidare il conto in banca e senza lungaggini burocratiche. È possibile godersi fino in fondo la piacevolezza di guida e la funzionalità, preziosa sia che si viva nelle grandi città sua nelle piccole realtà di provincia. In passato era riconosciuto esclusivamente alle aziende e professionisti, i quali hanno tuttora l’opportunità di portare in detrazione la spesa sostenuta. Semplicemente, il bacino di potenziali utenti a cui il servizio è indirizzato si amplifica. Adesso pure i privati hanno occasione di sottoscrivere un contratto di NLT.
Per assumere una scelta corretta sarebbe opportuno porsi alcuni fondamentali interrogativi, tra cui:
- quale auto di auto mi interessa?
- quanto intendo utilizzarla? (chilometraggio)
- che tipo di servizi cerco?
In base alle risposte date a queste domande, si riuscirà a tirare le somme, consapevoli delle priorità personali. Ogni considerazione in merito va, infatti, rapportata alla situazione specifica.
Le differenze con il leasing
Un errore che in tanti commettono ancora è di confondere il noleggio e il leasing. Al contrario del pensiero di una certa fetta della popolazione costituiscono due generi ben differenti:
- il leasing prevede il pagamento in rate del veicolo fino all’acquisto;
- il noleggio prevede il semplice godimento del veicolo.
La differenza tende ad assottigliarsi, al punto da essere quasi impercettibile, in determinate occasioni. Difatti, delle compagnie di NLT sono pure disponibili a vendere l’auto una volta giunti alla scadenza del contratto. Qualora sia concessa tale opportunità, il corrispettivo da sborsare lo si calcola in relazione al prezzo di listino sul mercato, a cui sottrarre la cifra di svalutazione. A ogni modo, non esiste una regola assoluta, bensì voce in capitolo la possiede la singola azienda.
Al momento della stipula dell’accordo l’utente ha l’opportunità di presentare domanda di alcuni optional, previo l’ovvio sostenimento di un extra. Tra le numerose voci inseribili vi sono:
- un maggior chilometraggio;
- degli allestimenti extra;
- coperture Rc Auto aggiuntive.
Nel pacchetto standard confluiscono abitualmente:
- l’immatricolazione;
- la manutenzione ordinaria;
- la polizza assicurativa obbligatoria;
- una vettura di cortesia;
- il servizio di cambio gomme;
- …
A rigor di logica, alla domanda chi paga il bollo auto nel noleggio a lungo termine verrebbe da dire la società di noleggio, senza tentennamenti. Una delle virtù della soluzione siglata è, appunto, quella di “delegare” le pratiche amministrative alla controparte. Eppure, nel corso degli ultimi la situazione ha cominciato a farsi più ingarbugliata. Ciò per via di una rilevante novità in campo giuridico, in grado di conferire una differente prospettiva all’intero business. Un intervento che ha comportato l’adozione di provvedimenti dagli attori della filiera, coinvolti in prima persona dalle manovre attuate.
Il Decreto Legge n. 124 del 2019
Il testo di cui parliamo è il DL n. 124/2019, convertito con modifiche dalla Legge n. 157/2019. In buona sostanza, il decreto legge dispone uno “spostamento” della Regione di competenza della tassa di proprietà. In passato, spettava all’ente locale dell’effettivo proprietario della vettura. In conseguenza della nuova interpretazione, l’onere grava, invece, sulle spalle dell’utilizzatore.
Ergo, il Governo ha “trasferito” l’obbligo del saldo del tributo dal locatore (la società di NLT) al locatario (il cliente). Una profonda variazione, potenzialmente capace di togliere appeal alle realtà eroganti il servizio. Così come aveva cominciato a spopolare tra i privati, il NLT rischiava di perdere attrattiva. L’infelice scenario ha spinto gli operatori a concepire un piano di riserva per superare la complicazione. Dopo aver analizzato le variabili in campo ed essersi interfacciati con le autorità territoriali hanno individuato la via pratica di mantenere la copertura del bollo.
Il pagamento cumulativo
L’asso nella manica si è rivelato essere il pagamento cumulativo. Detto altrimenti, l’azienda di NLT salda per intero la tassa di proprietà in nome degli utilizzatori. Comunque, laddove lo preferisse il cliente avrebbe l’opportunità di pensarci in prima persona, sottoscrivendo l’apposita modulistica. Invece di essere un limite, quindi, lo strumento si è trasformato in una risorsa per essere liberi di siglare un’intesa sempre più delineata sulle specifiche esigenze.
Stando al Decreto Legge l’Automobil Club d’Italia ha una serie di oneri a cui far fronte. L’ACI dispone di un database dove gestisce l’intera materia, così da porre chiarezza in un comparto che, di certo, ne aveva bisogno. Questo perché i forti cambiamenti promossi dal DL hanno comunque dato una nuova dimensione al noleggio a lungo termine.
L’iter da osservare
L’iter di step da osservare è definito nei minimi dettagli dal legislatore, che fissa un preciso iter da rispettare. Lo step iniziale attribuisce alla compagnia erogante il servizio la responsabilità di condividere con il PRA delle informazioni chiave sulle parti coinvolte. Nella fattispecie, si tratta di dati essenziali, alla radice del documento sottoscritto dai contraenti quali:
- generalità della società di NLT;
- generalità del cliente;
- la data di inizio e la data di fine del NLT;
- tipologia e numero di targa dell’auto oggetto del contratto.
Inoltre, entro la medesima scadenza (10 gg), sempre l’azienda ha il dovere di rendere conto di eventuali modifiche intercorse. Se il cliente trasferisce il diritto di godimento del bene a un altro soggetto (“sublocazione”), pure quest’ultimo ha l’obbligo di fornire le proprie generalità. Una volta ottemperato a tali direttive, il Pubblico Registro Automobilistico è chiamato a divulgare le informazioni apprese agli enti locali di riferimento. Che provvederanno ad autorizzare il saldo del bollo in via cumulativa. Per quanto laboriosa, la trafila appena illustrata non ha alcuna ripercussioni sulle modalità di godimento del NLT.
Il locatario avrà l’opportunità di servirsi, come al solito, del NLT con la formula all-inclusive. Il sistema ha evitato di complicare una formula che si lascia apprezzare soprattutto per la facilità di fruizione. Tra le tasse, la polizza assicurativa e gli altri oneri avere un mezzo di proprietà implica una costante attenzione nelle pratiche amministrative. Ma con il NLT la responsabilità era ed è a carico della società che offre il servizio. Gli addetti dello staff sapranno prendersi cura dell’intera faccenda grazie alla notevole esperienza accumulata in tale ambito. Quindi, chi paga il bollo auto noleggio è sulla carta il cliente, ma il locatore di norma propone di occuparsene egli stesso tramite il sistema cumulativo.