Chat WhatsApp prova la distrazione in auto Chat WhatsApp prova la distrazione in auto

Chat WhatsApp prova la distrazione del guidatore in auto: omicidio stradale

Il caso di un guidatofre che ha tamponato un mezzo su una corsia di emergenza a 115 km/h: due minuti prima, chattava su WhatsApp.

Chat WhatsApp prova la distrazione, e così scatta la condanna dell’automobilista. Lo dice la Cassazione, sezione quarta penale, con sentenza 12256 del 12 febbraio 2025 depositata il 28 marzo. Parliamo di un incidente mortale del 2019, con il mezzo dietro che tampona l’auto davanti  sulla corsia di emergenza di un tratto autostradale in Sicilia. Indagato il conducente della vettura che ha causato il sinistro per la morte delle due persone a bordo della macchina tamponata: madre e figlia, a causa delle gravissime lesioni riportate, moriranno tre mesi dopo. Zero segni di frenata sull’asfalto.

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Un’ulteriore dimostrazione del fatto che il guidatore fosse distratto arriva dai tabulati telefonici, esattamente dalla chat WhatsApp: due minuti prima dell’impatto, l’uomo al volante ha inviato un messaggio. Impugnando lo smartphone, cosa del tutto proibita. Pertanto, con ogni probabilità, il guidatore stava chattando anziché guardare strada e veicoli davanti, mentre viaggiava a 115 km/h, come emerso da una perizia. 

Chat WhatsApp: tutto vietato col cellulare in mano

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È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore. È consentito l’uso di apparecchi a vivavoce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive a entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani. Lo dice l’articolo 173 del Codice della Strada. Pertanto, è proibito parlare, chattare, farsi selfie, controllare le mail con lo smartphone in mano.

Dal primo grado solo sconfitte per il guidatore

La Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Enna: condannano l’automobilista per omicidio stradale colposo, ossia per imprudenza: avendo egli invaso la corsia d’emergenza – su cui l’auto investita da tergo si trovava ferma a causa di un malore della figlia della conducente – travolgendo la vettura in sosta, lungo un tratto di strada caratterizzato da lieve curva a destra, con manto stradale asciutto e buone condizioni di visibilità e senza rilevamento di segni di frenata”.

Il caso di un guidatofre che ha tamponato un mezzo su una corsia di emergenza a 115 km/h: due minuti prima, chattava su WhatsApp.

A cavallo sulla striscia

Il consulente del pubblico ministero stabilisce come il mezzo viaggiasse a cavallo tra la propria corsia di marcia e quella d’emergenza; il conducente non ha rispettato la segnaletica orizzontale che demarcava il tratto di strada percorribile rispetto a quello destinato alle fermate d’emergenza. Violazione dell’articolo 141 del Codice della Strada: velocità pericolosa: è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo specialmente l’arresto tempestivo del veicolo. E violazione dell’articolo 146: l’utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica.

Sequestro smartphone dopo un incidente: questione complessa

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Per problemi legati anche alla privacy, diverse Procure della Repubblica presso i Tribunali, competenti per territorio, hanno emanato specifiche direttive alla Polizia Giudiziaria, riguardanti le procedure da adottare durante i rilievi di un sinistro stradale riguardo al sequestro dei citati dispositivi elettronici. È necessario attuare un accertamento preliminare da parte degli operatori della Polizia Giudiziaria, rivolto soprattutto sulla possibilità che l’incidente sia stato causato proprio dalla distrazione del conducente che ne faceva uso durante la circolazione. L’importante è accertare soprattutto a chi fosse nella disponibilità il dispositivo e chi ne potesse fare uso al momento del sinistro stradale.

Solo in caso di assenso dell’interessato si potrà procedere all’esame del dispositivo elettronico, verbalizzando gli esiti che riguardano WhatsApp, messaggi posta elettronica, pagine web, fotografie, selfie, filmati, ricollegabili all’orario in cui è avvenuto il sinistro stradale. L’acquisizione di messaggi contenuti in un dispositivo elettronico sequestrato costituisce prova documentale.

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