Caos autovelox non omologati: Migliore Tutela ora attacca

Ippolito Visconti Autore News Auto
Dopo la circolare 0000995 del 23 gennaio 2025 del ministero dell’Interno, non si capisce più niente in materia di autovelox: ora interviene Migliore Tutela.
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Inferno autovelox in Italia. C’è un un parere espresso dall’Avvocatura di Stato nella circolare 0000995 del 23 gennaio 2025 del ministero dell’Interno: aiuta i Comuni a non perdere i ricorsi contro gli automobilisti multati. Che si oppongono a Giudici di Pace e Prefetti seguendo una logica ferrea, cui non si sfugge, c’è poco da fare e da arrampicarsi sugli specchi. Non c’è un decreto di omologazione degli autovelox. Gli autovelox non omologati non valgono (articolo 142 del Codice della Strada e varie pronunce della Cassazione). Le multe date da autovelox non omologati sono nulle. Siccome tutti gli autovelox sono non omologati, allora tutti i verbali sono nulli. Di contro, un parere – di grado mille volte inferiore alla legge, ossia al Codice della Strada – dice che basta l’approvazione, e che approvazione e omologazione sono pari. In questo modo, i Comuni possono difendersi affidandosi all’alea.

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Migliore Tutela all’attacco

Arriva l’associazione dei consumatori Migliore Tutela e ci va pesante: l’indirizzo dell’Avvocatura è “gravemente elusivo e in palese contrasto con la normativa di fonte primaria nazionale e internazionale dettata e imposta in materia di omologazione di apparecchiature destinate a scopi legali, tra cui vanno annoverate anche le apparecchiature autovelox”. Si è “inteso artatamente di poter equiparare e ricondurre sullo stesso piano omologazione e approvazione degli apparecchi in base a quanto disposto dall’articolo 142 comma 6 del Codice della Strada”. Così “confinando nell’oblio i crismi imposti in materia di metrologia legale e disattendendo quanto emerge dalla lettura della sentenza 113/2005 della Corte Costituzionale, come anche delle ordinanze della Cassazione 10505 del 18.04.2024, 20492/2024 del 24.07.2024, 20913/2024 del 26.07.2024, 26315/2024 del 09.10.2024”. Queste hanno sancito “univocamente l’illegittimità delle apparecchiature autovelox prive di decreto di omologazione rilasciato dal ministero delle Imprese”.

L’approvazione non basta

“Non basta la mera approvazione rilasciata dal ministero delle Infrastrutture per acquisire fonti di prova strumentali fidefacenti da potersi utilizzare dalla Pubblica amministrazione ai fini sanzionatori”, l’aggiunta. “Contestiamo fermamente le conclusioni a cui è pervenuta l’Avvocatura dello Stato ove ha inteso fornire indicazioni di massima sulla legittimità dell’uso degli apparecchi autovelox”.

C’è una bella differenza

“È del tutto evidente e incontestabile, sotto il profilo tecnico e normativo, la differenza sostanziale e funzionale tra omologazione e approvazione, condizioni che determinano l’impossibilità di utilizzo per scopi legali degli autovelox attualmente in uso presso la Pubblica amministrazione per il sanzionamento degli eccessi della velocità”. La chiosa: “L’uso illecito e indiscriminato di apparecchiature fuorilegge connota arbitrara e illecita attività della Pubblica amministrazione ai danni della collettività e degli utenti stradali”. C’è “indebito arricchimento da parte dei Comuni che in carenza di un corretto indirizzo comportamentale ministeriale perseverano nel gestire indisturbate tali apparecchiature”. Se e quando Avvocatura e Comuni volessero rispondere, daremo spazio a tutti.

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