Cambio pneumatici invernali 2022: quando, come, sanzioni

M Magarini
Cambio pneumatici invernali

Anno nuovo, legge vecchia. Anche per la stagione 2022-2023 gli enti pubblici italiani competenti per territorio, insieme ai gestori di strade e autostrade, prescrivono il cambio pneumatici invernali. Come sanno bene i conducenti ben indottrinati, l’avvento dell’autunno comporta alcuni accorgimenti da seguire in maniera fedele, onde evitare di incorrere nelle (salate) sanzioni disposte dal legislatore nazionale. L’obbligo parte dal 15 ottobre, con un margine di un mese per mettersi in regola. In pratica, la data limite è quella del 15 novembre, sebbene in alcuni casi possa cambiare. Vediamo insieme quali sono le direttive da seguire.

Cambio pneumatici invernali: cosa dice il cambio il Codice della Strada

L’art. 6 co. 4 l. e) del Codice della Strada stabilisce che l’amministrazione proprietaria della strada ha la facoltà, mediante ordinanza ad hoc, di prescrivere ai mezzi di usare strumenti antisdrucciolevoli o gomme invernali, adatte alla circolazione su ghiaccio o neve. Basta dare uno sguardo all’inquadramento giuridico per giungere a due elementari conclusioni, tuttavia spesso sottovalutate.

Pneumatici invernali

Il Codice della Strada non prevede l’obbligo del cambio pneumatico invernali in automatico all’inizio dell’inverno, bensì lascia agli enti proprietari o ai gestori il diritto di pronunciarsi in materia, sulla base delle caratteristiche delle strade e autostrade di rispettiva competenza, nonché delle condizioni climatiche abituali della zona. Per farla breve, conta la parola dell’ente incaricato ad occuparsi del tratto in qualità di proprietario. Se l’obbligo è immancabile in Trentino, date le peculiarità della zona, è più improbabile assistere a una politica del genere applicata nella assolata Sicilia.

Oltre alle gomme, per adeguarsi all’ordinanza è possibile disporre di soluzioni alternative. Lo stesso articolo 6 del CdS prevede espressamente un paio di opzioni messe sul medesimo piano:

  • scegliere strumenti antisdrucciolevoli (le catene oppure le calze da neve), da tenere sempre a bordo con sé e montare laddove ce ne fosse il bisogno;
  • optare per la già illustrata eventualità del cambio pneumatici invernali.

Il periodo di adozione

Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti (oggi MIMS, ministero delle Infrastrutture e Trasporti Sostenibili) ha emanato il 16/01/2013 delle puntualizzazioni in proposito, attraverso la Direttiva sulla circolazione stradale in un periodo invernale e in caso di emergenza. Ebbene, il dicastero ha stabilito che l’arco temporale in cui è previsto il ricorso va dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno. Ciò non esclude l’eventuale adozione di estensioni o riduzioni del periodo di vigenza in relazione alla posizione geografica e alle condizioni meteorologiche.

Ad esempio, nelle aree caratterizzate dalle temperature più fredde può capitare che l’obbligo decorra prima del 15 novembre e termini dopo il 15 aprile. Non esiste una regola tassativa e universale, pertanto raccomandiamo di consultare le fonti ufficiali di riferimento, vale a dire i portali istituzionali di regione, provincia, autostrade e Anas.

Con il pronunciamento dell’attuale MIMS è stato peraltro stabilito che i clienti hanno modo di cambiare le gomme invernali già dal 15 ottobre di ogni anno senza incorrere il rischio di incappare in sanzioni, affinché i conducenti riescano a provvedere al cambio degli pneumatici con adeguato anticipo senza affollare le officine nei giorni di poco antecedenti al 15 novembre. Secondo la logica analoga, lo smontaggio previsto il 15 aprile (laddove occorra), può aver luogo entro il 15 maggio.

Cambio pneumatici invernali: le sanzioni per chi non osserva l’obbligo

Strada innevata

Non adottare né le gomme invernali né strumento equivalente comporta la sanzione pecuniaria amministrativa:

  • da 39,00 euro a 159,00 nei centri urbani;
  • da 80,00 euro a 318,00 euro fuori nelle strade extraurbane secondarie e autostrade.

La recidiva è punita con una multa di 85 euro più la decurtazione di 3 punti dalla licenza di guida. Ai sensi dell’art. 192 comma 3 CdS, gli agenti, ufficiali e funzionari competenti possono ordinare ai conducenti dei trasgressori di fermarsi o di proseguire la marcia con l’osservanza di cautele specifiche.

Le gomme invernali sono la scelta indicata al calare delle temperature poiché possiedono una mescola apposita, più morbida e progettata per dare il meglio di sé in condizioni di freddo, soprattutto nel momento in cui la temperatura esterna scende sotto la soglia dei 7 gradi. In siffatte circostanze, infatti, una vettura che le dispone può contare su un livello di grip maggiore con il terreno, non soltanto in presenza di ghiaccio e neve.

Le qualità sono da attribuire alle qualità della mescola a base di silice, alla struttura ad hoc della carcassa e al disegno del battistrada. Gli incavi più profondi e le “lamelle” trattengono, su fondi innevati, uno strato di neve sulla ruota e traggono pertanto beneficio del fenomeno fisico in relazione alla quale l’attrito neve-neve è maggiore a quello gomma-neve.

Le diciture da controllare

Per controllare che il modello scelto di “calzature” sia congruo con la volontà del normatore, esso deve riportare una delle seguenti diciture:

  • “M+S”;
  • MS;
  • M&S;
  • M-S

Si tratta dell’acronimo di mud and snow, ovvero fango e neve. Talvolta viene accompagnato dal pittogramma di un fiocco di neve tra 3 picchi montani, attestante il superamento della gomma analizzata superato precisi test di omologazione. Le coperture M+S senza il fiocco di neve a corredo indicano gomme 4 season. Queste ultime esonerano dal cambio stagionale poiché (lo dice il nome stesso) sono adatte in tutte e quattro le stagioni.

Un ulteriore simbolo da analizzare è il codice di velocità, una lettera associata alla velocità massima percorribile da un pneumatico.

Al contrario delle gomme estive è possibile effettuare il cambio in favore degli pneumatici invernali con codice di velocità inferiore rispetto a quello indicato sul libretto, purché pari o superiore a “Q”. Altrimenti è tassativa l’esposizione a bordo del veicolo, in posizione ben visibile, di un’etichetta che avvisi il guidatore di non oltrepassare una data velocità.

E le gomme estive? È consentito usarle a patto di avere le catene da neve a bordo. La soluzione perfetta non esiste, ma bisogna effettuare le considerazioni sulla base del caso specifico, in base alle proprie esigenze e capacità.

Cambio pneumatici invernali: lo scopo della legge

Una corretta scelta delle gomme è essenziale per permettere al mezzo di circolare in sicurezza, senza mettere a repentaglio la propria incolumità (e degli altri occupanti, oltre che degli altri utenti della strada). La convenienza o meno di adottare le gomme invernale dipende dalla zona di residenza. Difatti, danno il meglio di sé sotto la soglia dei 7 gradi, mentre se il termometro segna puntualmente un valore sopra i 10 gradi il logorio avviene prima e non si riscontrano vantaggi di sorta.

Qualche conducente preferisce avere due set di cerchi per la propria macchina, uno con sopra montate le gomme invernali, l’altro dedicato a quelle estive. In tal caso, il costo lievita sensibilmente, sicché si tratta di attrezzarsi con quattro cerchi in più. In tanti prediligono, pertanto, i cerchi in acciaio rispetto ai corrispettivi in lega secondo una logica di risparmio, il che incide però in misura negativa su comfort di marcia e tenuta di strada. D’altro canto hanno una resistenza maggiore e non “soffrono” il sale. Per quanto riguarda i costi, farseli montare già dotati di meno costa di meno rispetto a farsi cambiare l’intero treno di gomme. Ma l’automobilista è libero di scegliere secondo le sue preferenze.

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