Sesta sconfitta per i Comuni in Cassazione da aprile 2024 ad aprile 2025 in tema di multe da autovelox non omologati dal ministero dello Sviluppo economico.: non basta che i dispositivi siano approvati, ma è necessaria l’omologazione per essere legittimamente utilizzati nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Altrimenti, i verbali sono nulli. Premesso che l’eccesso di velocità è molto pericoloso e che bisogna rispettare le norme, la legge è uguale per tutti, anche per gli Enti locali.

Cosa scrivere nel ricorso per far annullare la multa da autovelox non omologato
Per un ricorso vincente al Giudice di Pace, dopo aver pagato 43 euro di tassa allo Stato, riportate i passi essenziali della sesta pronuncia della Seconda Sezione Civile della Cassazione. La decisione di annullare la multa è conforme alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (10505/2024 e 20913/2024 fra le tante). Tutto ruota attorno alla questione di diritto relativa alle differenze tra le procedure di omologazione e approvazione delle apparecchiature di rilevazione della velocità dei veicoli. È necessaria, ai fini della legittimità dell’accertamento, anche l’omologazione e non solo l’approvazione delle apparecchiature.

Principio sacro numero uno degli autovelox
Lo dice la legge, ossia l’articolo 142 comma 6 del Codice della Strada: per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate. La disposizione quindi esige quale condizione per la legittimità degli accertamenti effettuati mediante apparecchiature di rilevazione automatica della velocità la sussistenza di una “debita” (ovvero valida ed efficace) omologazione. Non contemplando la possibilità di ritenere sufficiente la mera approvazione. Evidenziate tutto nel ricorso.

Principio sacro numero due degli autovelox
Tale diversità delle due tipologie di provvedimenti è chiaramente precisata dall’articolo 192 del Regolamento del Codice della Strada intitolato “Omologazione ed approvazione”. Al comma 2, descrive la procedura di omologazione, mentre al comma 3 si occupa dell’approvazione. Il comma 2 così prevede: l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal Regolamento e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole.
Il comma 3: quando trattasi di richiesta di richiesta relativa a elementi per i quali il presente Regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista.
Quando il Codice è stato scritto, c’era il ministero dei Lavori pubblici. Adesso, semplicemente, serve l’omologa del ministero dello Sviluppo economico.
Omologazione: oppure multa nulla
Aggiungete nel ricorso che l’omologazione (lenta, complessa e costosa) è il provvedimento amministrativo che accerta la rispondenza e la conformità dell’apparecchiatura alle prescrizioni del Regolamento del Codice della Strada. Esigendo un giudizio tecnico giuridico in ordine alla sussistenza delle condizioni di legittimità delle modalità dell’accertamento con riferimento alla normativa vigente. Non basta la procedura di mera approvazione, molto più veloce, facile ed economica. Omologazione ed approvazione non sono affatto sinonimi: trattasi di procedure
distinte che sfociano in distinti provvedimenti amministrativi.
Questa è la legge, come ribadito dalla Cassazione sei volte in un anno. Qualsiasi fonte di rango inferiore (circolari, direttive e altro) non possono contraddire la legge: valgono zero innanzi al testo sacro del Codice della Strada e alle decisioni della Cassazione. Senza parlare della Corte Costituzionale che è addirittura dovuta scendere in campo per imporre ai Comuni la taratura almeno annuale degli autovelox: sentenza 113/2015.
Accertamento e sanzioni: cosa dire
Nell’ambito della procedura di accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, va
ribadita l’efficacia precettiva dell’articolo 142 del Codice della Strada: apparecchiature “debitamente omologate”, che abbiano conseguito il provvedimento di omologazione al termine di una valutazione di conformità e rispondenza alla normativa del Regolamento del Codice della Strada.
Nell’ambito del procedimento amministrativo sanzionatorio, quindi, l’utilizzo di apparecchiature di accertamento non omologate ma esclusivamente approvate costituisce un vizio di legittimità per violazione di legge che può inficiare la validità dell’accertamento effettuato.
Nel caso in esame, l’apparecchiatura di accertamento automatico utilizzata risulta appunto sprovvista di effettiva debita omologazione. Pertanto il relativo accertamento risulta inficiato da vizio di violazione di legge che non può che condurre all’annullamento del verbale oggetto di opposizione.
Come risolvere la questione? Non c’è modo
L’omologazione è un requisito distinto e più rigoroso rispetto all’approvazione. In mancanza di omologazione, la rilevazione della velocità tramite l’autovelox è illegittima: nullo il verbale. La violazione del diritto del cittadino alla certezza del controllo tecnico degli strumenti utilizzati dalle amministrazioni comunali non può essere sanata. Nemmeno con un’omologazione d’ufficio del ministero delle Infrastrutture. Prima, occorre l’omologa dell’attuale ministero dello Sviluppo economico.
Frode: altra questione
La sentenza 10365/2025 della Corte di Cassazione, Sezione V Penale, depositata il 14 marzo 2025, affronta una significativa questione relativa al reato di frode nelle pubbliche forniture: articolo 356 del Codice Penale. Nel caso in esame, un’azienda è stata condannata per aver fornito dispositivi autovelox privi della necessaria approvazione completa ed omologazione, essenziale per la loro conformità e funzionalità.
Caso a parte
Questo non è da scrivere nel ricorso, ma è un’informazione in più. Altvelox dal 15 giugno 2024 al 26 aprile 2025 ha presentato 106 denunce-querele nei confronti di amministratori pubblici, dirigenti e Prefetture. A dire del portale, sarebbero responsabili della sistematica installazione e dell’utilizzo di dispositivi non conformi ai requisiti di legge: pure in assenza dei previsti e obbligatori “piani ordinari del traffico” (PUT e PGTU) regolarmente aggiornati, prodromici all’emissione dei decreti prefettizi di autorizzazione all’installazione dei dispositivi in parola.