Una sconfitta via l’altra per i Comuni che usano strumenti di misurazione della velocità non omologati, per appioppare multe. Parliamo di autovelox se sono telecamere che beccano le auto, e di barcavelox se le telecamere beccano le barche in mare. Per quanto riguarda gli autovelox, l’ordinanza 10505/2024 della Cassazione è perentoria: l’approvazione è propedeutica all’omologazione, che è un accertamento di natura tecnica non aggirabile. Invece spesso i Comuni fanno solo l’approvazione. Per la Seconda sezione civile, l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio. Mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
Autovelox: Codice della strada chiaro
Le parole della legge (Codice della strada) “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura: allora sì che la foto è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei limiti di velocità.
Barcavelox, altra sconfitta
Come evidenzia l’associazione giuridica nazionale dei consumatori e micro imprese Migliore Tutela, che ha dato la corretta informativa al ricorrente, anche i barcavelox non omologati fanno multe nulle: Cassazione, 20492/2024, ordinanza della seconda sezione civile. Dopo 10 anni di battaglie legali, con il verbale del 2014. A giudizio del Comune ricorrente, la sussistenza della violazione emerge dal verbale di contestazione (che fa piena prova fino a querela di falso) e dalla documentazione fotografica. E dalla percezione dell’agente accertatore che dalla videocamera del sistema constatava in tempo reale la navigazione con la bandierina gialla issata a prua dell’imbarcazione. Per l’amministrazione, esula dall’onere della prova sussistente la necessità di dimostrare l’avvenuta omologazione, nonché le operazioni di taratura del sistema di videosorveglianza.
La Cassazione rimette le cose a posto
Invece, per la Cassazione, il Comune ha totalmente omesso di produrre, nel giudizio di prime cure, la documentazione attestante l’avvenuta omologazione. La circolazione nelle acque controllata con dispositivi di monitoraggio del traffico installati dalle autorità competenti va bene, purché “debitamente omologati”. Tale esplicito riferimento normativo all’obbligatorietà dell’omologazione è in linea con il più generale principio di garanzia in materia di accertamenti rimessi a mezzi tecnici di rilevamento automatico. Per la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato.
Quindi, autovelox e barcavelox devono essere sempre omologati. Se no, con ricorso, si vince, e la multa è nulla.