Al volante con gli psicofarmaci dietro prescrizione: secondo gli psichiatri niente multa

Ippolito Visconti Autore News Auto
Pazienti in cura per la salute mentale, sotto prescrizione e indicazione di uno specialista, devono essere esentati dalle disposizioni previste dal Codice della Strada per l’uso di alcuni farmaci. 
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Il nuovo Codice della Strada è rivoluzionario per la droga, perché dal 4 dicembre 2024 la multa scatta dopo l’assunzione di stupefacenti, ma la Società italiana di psichiatria mette i puntini sulle “i”. Pazienti in cura per la salute mentale, sotto prescrizione e indicazione di uno specialista, devono essere esentati dalle disposizioni previste per l’uso di alcuni farmaci, le cui sostanze sono assimilate alla droga: è la richiesta degli psichiatri. Occorre che ministri competenti convochino urgentemente il tavolo tecnico che ha prodotto questa riforma e ascoltino gli esperti, dicono.

Tampone per strada

Chi viene fermato dalle Forze dell’ordine può oggi essere sottoposto a un test salivare antidroga: il tampone, posto sotto la lingua per diversi secondi, rileva la presenza di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, anfetamine, oppioidi e anche THC. Problema complicato e delicato: “Antidepressivi, ipnoinducenti, ansiolitici e tutte le principali terapie per pazienti con malattia mentale non possono essere considerate alla stregua di sostanze stupefacenti”, dice Liliana Dell’Osso, presidente del comitato esecutivo della Società italiana di psichiatria. 

No alle discriminazioni

Obiettivo, evitare una discriminazione verso le persone che soffrono di patologia mentale. Le cure psichiatriche non possono essere assimilate alle droghe. A differenza di queste ultime, vengono assunte dietro prescrizione dello specialista. Che adatta la posologia al fine di ottimizzare il rapporto tra efficacia ed effetti sedativi. “Questo provvedimento di riforma del Codice della strada rischia di ingenerare confusioni pericolosissime per i milioni di italiani in cura con trattamenti psicofarmacologici. Sono dunque necessari immediati chiarimenti”, la chiosa. Insomma, occhio alla differenza fra due soggetti: chi li assume sotto controllo medico; e chi li assume da solo, mettendo a rischio la salute propria e – guidando – degli altri.

La norma ieri e oggi

Il vecchio Codice richiedeva la sussistenza di due concomitanti elementi per la configurabilità del reato. Oggi, è sufficiente acquisire la prova dell’assunzione della sostanza prima della guida. In merito alla quantità di sostanza stupefacente o psicotropa che deve essere assunta o rinvenuta nell’organismo ai fini della punibilità della condotta, non c’è un limite quantitativo oltre il quale il conducente può essere considerato positivo. Per rispondere del reato è sufficiente che, a seguito di accertamenti analitici di secondo livello effettuati su campioni di liquidi biologici, vengano rinvenute molecole di sostanze stupefacenti. O psicotrope.

al volante droga

Quali accertamenti

L’esecuzione degli accertamenti analitici di secondo livello sono urgenti sulla persona. Presuppone la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti indicati dalla norma, dice la circolare ministeriale. Uno: la positività agli accertamenti preliminari di tipo qualitativo, da eseguire attraverso prove non invasive. Ok anche con strumenti di screening portatili. Due: il ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l’effetto della sostanza. Tre: il coinvolgimento del guidatore in un incidente stradale le cui conseguenze richiedano la prestazione di cure mediche ospedaliere. 

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