Il sindaco di Milano Sala intende piazzare autovelox col limite di 30 km/h. Ma serve l’ok del ministro delle Infrastrutture Salvini. “Impossibile rifarsi solo al buon senso dei cittadini”, ha detto il primo cittadino a Rtl 102.5. “Secondo me, qualche rilevatore di velocità sulle strade delicate perché ci sono plessi scolastici a Milano che sono enormi, va fatto”. Se Salvini dicesse sì a Milano, l’ok varrebbe per tutte le città italiane.
Polemiche su autovelox fissi e limiti
Ancor Sala su Salvini: “Ovviamente ognuno fa la sua parte, ci punzecchiamo. Io non voglio davvero portare rancore nei confronti di nessuno. Però nel dibattito con lui, se non possiamo mettere degli autovelox per esempio davanti alle scuole o dove il limite è 30 all’ora, si rifà tutto al buon senso dei cittadini, che a volte c’è e a volte non c’è”.
Decreto Salvini sugli autovelox mobili in città
Dentro il centro abitato, sulle strade urbane di scorrimento la postazione mobile può essere collocata esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito è pari a quello generalizzato proprio del corrispondente tipo di strada, comunque non inferiore a 50 km/h. Il posizionamento è consentito in tratti con limite di velocità inferiore a quello massimo generalizzato soltanto quando sussistono criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale oppure condizioni di significativa incidentalità stradale, esclusivamente quando il ridotto limite di velocità sia esteso a un tratto di almeno 400 metri. La postazione mobile può essere collocata sulle strade urbane di quartiere e urbane locali soltanto se il limite massimo di velocità consentita è pari a 50 km/h. Invece sulle strade urbane ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali il limite massimo di velocità deve essere pari a 30 km/h.
Postazioni fisse sulle strade urbane
Per la collocazione delle postazioni fisse dentro il centro abitato, l’ente proprietario deve effettuare una preventiva valutazione in ordine alla predisposizione, in via preferenziale e in alternativa, di dossi artificiali di cui all’art 179, comma 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. Sulle strade urbane di scorrimento la postazione fissa può essere collocata esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito, è pari a quello generalizzato del corrispondente tipo di strada, comunque non inferiore a 50 km/h; è consentita l’installazione in tratti con limite di velocità inferiore a quello massimo generalizzato, indicato attraverso la specifica segnaletica verticale, soltanto quando sussistono criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale ovvero condizioni di significativa incidentalità stradale che giustificano l’imposizione di limiti di velocità inferiori, ed esclusivamente quando tale limite di velocità sia esteso ad un tratto di almeno 400 metri. Sulle strade urbane di quartiere e sulle strade urbane locali la postazione fissa può essere collocata esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito è pari a 50 km/h e sulle strade urbane ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali se il limite è pari a 30 km/h. Non è consentito installare postazioni fisse nei punti o tratti in cui la velocità massima consentita, per motivi contingenti o temporanei, sia inferiore di più di 20 km/h alla velocità prevista per la tipologia di strada.
I limiti oggi
Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali.
Limiti inferiori
Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati, in determinate strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari.